Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2024, n. 232

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/01/2024, n. 232
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 232
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 738/2022 del Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di impresa, emessa il 19-24 gennaio 2022, iscritto al n.
1217/2022 r.g.a.c.c. pendente
TRA
REGIONE CAMPANI A (c.f. 80011990639), costituitasi in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. 800300206);

AP P E L L AN T E
E
HYDROGEST CAMPANI A S.P. A. I N LI Q UI DA ZI ON E, (c.f. 04630481218), costituitasi in persona del liquidatore Avv. Oreste Cardillo, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli
Avv.ti Prof. Antonio Nuzzo (c.f. [...]), Tiziana Serrani (C.F.
[...]) e Antonella Ardito (C.F. [...]);

AP P E L L A TA E AP P E L LAN T E IN C ID E NT A L E
NONCHÉ
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
ABC ACQU A BENE COMUNE N APOLI - A ZI EN DA S P EC IA L E, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'Avv.
Silvano Gravina (c.f. [...]);

AP P E L L A TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta dalla Regione
MP avverso il decreto ingiuntivo n. 6639/2013, con il quale il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto il pagamento, in favore della GE MP S.p.A. in liquidazione, (si riporta di seguito la ricostruzione della complessa vicenda processuale contenuta nella sentenza di primo grado) “della somma di € 14.573.548,02, oltre interessi legali da ciascuna scadenza fino al soddisfo in virtù di quanto stabilito negli accordi denominati “Proroga al 30.09.2012 dell'Accordo del 07 marzo 2012” e “Verbale di
Riconsegna degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli
Nord, Foce Regi Lagni e Cuma”.
Nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente esponeva che il Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione MP aveva stipulato con l'associazione temporanea di imprese avente come capogruppo la società
T.M.E.- Termomeccanica Ecologia la convenzione di concessione registrata in data 30 dicembre 2004 al n. 105728 avente ad oggetto: “concessione per l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli
Commissario di Governo delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione di
Acerra, Cuma, Foce Lagni, Marcianise, Napoli Nord nonché la realizzazione o
l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi”.
Tale concessione era stata inizialmente stipulata con la predetta associazione temporanea d'imprese. Successivamente tali imprese hanno costituito la società di progetto GE, che è subentrata nel rapporto di concessione.
GE, quindi, si era impegnata sia a gestire gli impianti rendendo il servizio di depurazione sia ad eseguire una serie di interventi sugli stessi onde adeguarli alla normativa di settore. Sotto il profilo finanziario, la concessione si basava su un
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meccanismo di project financing, ovvero sull'anticipazione da parte del concessionario
(in parte con capitali propri e per la maggior parte mediante finanziamento bancario) delle risorse necessarie per finanziare il progetto, da recuperare e remunerare mediante
l'incasso dei proventi di gestione secondo un predeterminato “flusso di cassa”.
Con ordinanza del 28 aprile 2008, il Commissario per l'Emergenza ha disposto di trasferire il rapporto concessorio in oggetto alla Regione MP, che è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti giuridici fino ad allora posti in essere dal Commissario.
In data 23.06.2010 GE ha diffidato l'amministrazione regionale ad adempiere a pena di risoluzione della convenzione. A sua volta, la Regione in data 28.09.2010 ha comunicato a GE la risoluzione ai sensi dell'art. 42 comma 4 della convenzione.
Peraltro, in data 08.04.2010 gli impianti di collettamento e depurazione di Foce Regi
Lagni, Marcianise e Napoli Nord sono stati sottoposti a sequestro in virtù dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che provvedeva a nominare in qualità di custode giudiziario, il prof. Paolo Massarotti.
In disparte rispetto alla convenzione del 2004, la GE s.p.a. in data 10.07.2007 ha stipulato una “scrittura privata provvisoria” con RI s.p.a. con la quale si disciplinavano i rapporti tra la società concessionaria ed il gestore della riscossione dei canoni di servizio di depurazione e fognatura del comune di Napoli. Tra gli obblighi discendenti dalla citata scrittura privata figurava una trattenuta provvisoria in favore del gestore (RI s.p.a.), “nella misura del 20 (venti) per cento degli importi effettivamente incassati da esso gestore”. Tanto che dalla debitoria maturata dall'ente concedente è stato detratto quanto già erogato all'RI spa in ottemperanza alla predetta previsione.
A seguito della intervenuta risoluzione contrattuale della convenzione, i rapporti tra le parti sono stati regolati mediante accordi sottoscritti tra le parti, con i quali è stata disciplinata la gestione provvisoria dei cinque impianti oggetto di concessione nonché i lavori di rifunzionalizzazione degli stessi.
Parte opponente ha chiarito che con l'accordo sottoscritto nel verbale al 30.09.2010 la
Regione MP corrispondeva alla GE spa, come corrispettivo della gestione transitoria degli impianti un anticipo mensile forfettario di 5 milioni iva inclusa salvo conguaglio trimestrale.
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Nell'accordo del 07 marzo 2012 è stato poi stabilito che: “la società GE si impegna, per il suddetto periodo di trattativa, a gestire gli impianti e ad effettuare i lavori di rifunzionalizzazione imposti dal Custode giudiziario, così come previsto nell'accordo sottoscritto con il custode giudiziario il 30.09.2010 e nella successiva scrittura intervenuta tra le parti il 18.04.2011, fino al subentro del Commissario di Governo di
Protezione Civile eventualmente nominato e comunque non oltre il 30 giugno 2012”
(punto 1);
“Circa la disciplina e le modalità di gestione…le parti fanno riferimento alla disciplina contenuta nel contratto di concessione rep. n. 13625 del 16/12/04 in quanto non derogato delle pattuizioni del presente accordo”. Al punto 3 si prevedeva che la
Regione si impegnasse al pagamento dei canoni di gestione da gennaio 2012 fino all'effettivo rilascio determinati in via provvisoria in circa 5,5 milioni al mese.
Nel successivo accordo del 13.07.2012 si reiterava il contenuto delle pregresse pattuizioni, impegnandosi GE a gestire gli impianti fino al 31.10.2012 con versamento di un canone mensile a carico della Regione di € 5,5 milioni iva inclusa, prevedendosi espressamente: “Resta inteso fra le parti che sugli importi dovuti a titolo di canone provvisorio di gestione saranno operate trattenute in misura corrispondente a quanto eventualmente già versato da ARIN a GE per il servizio di depurazione”.
Con il verbale di riconsegna degli impianti GE si impegnava infine ad assicurare fino al 31.10.2012 prestazione di servizi per approvvigionamento di materiali, beni e servizi nonché di smaltimento rifiuti contro un canone provvisorio pari ad € 5,5 milioni, obbligandosi ancora la società concessionaria al completamento dei lavori di rifunzionalizzazione degli impianti.
Secondo l'opponente, a seguito della riconsegna degli impianti e sulla base dei certificati di collaudo dei lavori di rifunzionalizzazione, risultava una partita di credito dell'ente regionale (ammortamenti previsti nel PEF inglobati nel corrispettivo erogato dal concedente) rispetto a quanto vantato dalla concessionaria.
In particolare, secondo la opponente, per l'impianto di depurazione di Napoli Nord sussisteva un credito pari ad € 2.127.503,25 comprensivo di detrazioni stabilite in sede di collaudo;
per l'impianto di depurazione di Acerra avanzava invece un credito di €
1.096.358,35;
per l'impianto di depurazione di Marcianise emergeva il minor credito di
€ 386.118,59 e per l'impianto di depurazione di Foce Regi Lagni sussisteva un credito pari ad € 2.716.301,42 comprensivo di detrazioni stabilite in sede di collaudo. Ed infine
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per l'impianto di depurazione di Cuma la Regione rivendicava un credito complessivo di
€ 4.096.978,97 comprensivo delle detrazioni stabilite in sede di collaudo.
Tra le altre svariate contestazioni sui conteggi effettuati da GE ed invocate in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la Regione si duoleva del fatto che non intendeva accollarsi gli oneri ed i rischi derivanti da un contratto stipulato tra la concessionaria e
l'RI con clausole pregiudizievoli e mai autorizzate dall'ente regionale (riconoscimento di un aggio per la riscossione del 20%, laddove la concessione prevedeva un aggio pari al 4% quale corrispettivo in favore del gestore per il servizio di riscossione).
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la Regione si opponeva all'emesso decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti motivi:
1) Eccessività del
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