Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 15
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. NT Cestone Consigliere relatore
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 15.10.24 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 182 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA

IU RI AR, con gli Avv.ti Domenico Pitingolo e Giovanni Giacomo Pitingolo

DR RL, già IL AR Bau S.R.L. e IL AR S.A.S. di IU RI AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Domenico Pitingolo e Giovanni Giacomo Pitingolo
appellanti
E

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro-Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, con i funzionari dr.sse Annarita Carnuccio, RI Grazia Balestrieri e Antonella Trocino
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo

1) A seguito di accertamenti ispettivi eseguiti dall'Inps di Crotone nei confronti della ditta edile IL
AR Bau RL, già IL AR Sas di IU RI AR, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro-Crotone adottava le ordinanze ingiunzioni n° 10/2019-2, a carico di IU RI
AR e, quale responsabile in solido, di IL AR Bau RL, per la somma di euro 27.085,00, e n° 10/2019-2/1, a carico di AR NT e, quale responsabile in solido, di IL AR Bau
RL, per la somma di euro 2.681,00.
1


2) Con le ordinanze ingiunzione si contestava alla IU e a AR, quali trasgressori e legali rappresentanti pro tempore della ditta ispezionata, la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, DL
112/18 e dell'art. 23, commi 1 e 4, D. Lgs n° 81/15 in relazione all'art. 93 del CCNL per i dipendenti imprese edili e affini.
3) La violazione dell'art. 39 DL 112/18 era riferita al fatto che l'azienda aveva annotato sul Libro unico del lavoro l'erogazione ai dipendenti di indennità di trasferta, in assenza dei relativi presupposti, per somme non superiori ai limiti di cui al comma 5, art. 51 Tuir, così omettendo di versare su tali somme la contribuzione dovuta.
4) La violazione dell'art 23, comma 1, D. Lgs. n° 81/15, in relazione all'art. 93 CCNL ILizia applicato, era dovuta al fatto che l'azienda aveva occupato alle sue dipendenze un numero di operai
a tempo determinato superando la percentuale del 25% ammessa dalle richiamate norme di legge e pattizia.
5) Avverso l'ordinanza ingiunzione n° n° 10/2019-2 ha proposto opposizione sia IU RI AR, sia IL AR Bau RL;
avverso l'ordinanza ingiunzione n°10/2019-2/1 ha proposto opposizione solo IL AR Bau RL.
6) Riuniti i ricorsi, con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone li ha respinti con la seguente motivazione:
Le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate per le seguenti ragioni. Secondo la prospettazione dell'ITL di Crotone, l'infedele annotazione nel libro unico del lavoro di
“trasferte esenti al 100 %” in realtà non effettuate dai dipendenti della EDIL MASCIARI BAU S.R.L. (già EDIL MASCIARI S.A.S. DI IU AR SA) avrebbe determinato una riduzione dell'imponibile fiscale (per effetto dell'applicazione dell'art.51, co.5, d.p.r.917/1986) dei lavoratori interessati dalle registrazioni infedeli. Nello specifico, l'ITL di Crotone ritiene non configurabile nel caso di specie l'istituto della trasferta (che presuppone la temporaneità ed occasionalità dello spostamento e, inoltre, la presenza di una sede normale di prestazione dell'attività lavorativa), in quanto alla quasi totalità dei dipendenti è stata corrisposta mensilmente, nel periodo dal 2013 al 2017, una indennità giornaliera di trasferta esente da imposizione fiscale (ex art.51, co.5, d.p.r.917/1986). L'erogazione sistematica della predetta indennità evidenzierebbe dunque l'assenza della temporaneità ed occasionalità dello spostamento, che costituisce invece uno dei tratti salienti dell'istituto della trasferta, tra l'altro di regola non configurabile nel settore dell'edilizia, in cui i lavoratori sono occupati sempre in cantieri diversi (con la conseguenza che non vi sarebbe mai, di regola, uno spostamento temporaneo ed occasionale da un cantiere all'altro, ma un semplice passaggio dal cantiere concluso a quello di nuova apertura, il quale diventerebbe la nuova sede normale di lavoro).
Le parti ricorrenti sostengono al contrario che i dipendenti avrebbero effettuato le trasferte annotate nel libro unico del lavoro, avendo lavorato in diversi cantieri “funzionalmente legati” alla sede operativa della società sita a Laives (BZ), con il corollario che nella fattispecie in esame non ricorrerebbero gli estremi dell'illecito amministrativo previsto dall'art.39 (co.1, 2 e 7) d.l.112/2008 (anche in ragione del fatto che nel settore edile sarebbero ammesse anche trasferte di lunga durata, ai sensi della circolare n.326/1997). Tanto premesso, questo Giudice ritiene che le doglianze dell'ITL di Crotone colgano nel segno, in quanto dagli atti di causa emerge che i lavoratori interessati dalle registrazioni infedeli svolsero la loro attività in diversi cantieri edili siti nella provincia di Bolzano (vedi, al riguardo, le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 10/3/2022) ma, nel contempo, che non vi fosse una vera e propria sede normale di lavoro: i testi escussi si sono infatti limitati a riferire genericamente che la sede
2 operativa dell'azienda fosse a Laives, senza dichiarare di aver espletato ordinariamente le proprie mansioni in un cantiere di Laives, risultando per contro dal verbale ispettivo del 27/2/2018 in atti che la sede operativa di Laives era costituita soltanto da un garage e da un ufficio con scrivania e computer (vedi, al riguardo, le dichiarazioni rese da AR NT, coniuge di IU RI
AR e amministratore unico della EDIL MASCIARI BAU S.R.L.).
La mancanza della temporaneità ed occasionalità degli spostamenti (evincibile dalla sistematica adibizione dei lavoratori a diversi cantieri edili ubicati nella provincia di Bolzano e dalla sistematica
- e, a questo punto, indebita - corresponsione in loro favore dell'indennità di trasferta), in uno con l'assenza di una sede normale di prestazione dell'attività lavorativa (per le ragioni di cui si è detto sopra), depongono quindi nel senso della non configurabilità nel caso di specie dell'istituto della trasferta.
Quanto al fatto che la circolare n.326/1997 ammetterebbe nel settore edile le trasferte di lunga durata, trattasi di una circostanza che non può essere esaminata da questo Giudice, perché la circolare in parola non è stata prodotta in giudizio e, non essendo una fonte del diritto, non opera il principio iura novit curia ed il giudice non è comunque vincolato alla sua applicazione: in ogni caso, anche volendola ritenere applicabile, resterebbe il problema della mancanza nella fattispecie in esame di una sede normale di lavoro (di cui si è già detto sopra). Tra l'altro, come emerge dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione dell'8/5/2018 in atti, l'azienda erogò (indebitamente) l'indennità di trasferta anche a lavoratori operanti in cantieri siti nello stesso comune indicato come luogo di lavoro nelle lettere di assunzione e/o nei modelli
UNILAV e anche per un numero di giorni superiore a quello delle giornate effettivamente lavorate
(circostanze non specificatamente contestate dalle parti ricorrenti e, dunque, da porre a base della decisione a mente dell'art.115, co.1, c.p.c.), ulteriori elementi che inducono a ritenere fondate le doglianze dell'ITL di Crotone. Quanto all'asserita violazione dell'art.23 (co.1 e 4) d.lgs.81/2015 per impiego di un numero di lavoratori a tempo determinato superiore a quello consentito dalla legge, le specifiche deduzioni sul punto contenute nella memoria difensiva e nel verbale unico di accertamento e notificazione non sono state contrastate validamente dalle parti ricorrenti, le quali si sono limitate a sostenere genericamente di aver stipulato degli accordi sindacali che avrebbero loro permesso di derogare ai limiti imposti dall'art.23 (co.1 e 4) d.lgs.81/2015, senza neanche specificare quali sarebbero tali accordi (avendo per contro l'ITL di Crotone calcolato la percentuale massima di assunzioni a tempo determinato ammesse per ciascun anno proprio tenendo conto della contrattazione collettiva e, in particolare, dell'art.93 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, percentuale massima sforata dalla società nei termini analiticamente indicati nelle tabelle di cui al verbale unico di accertamento e notificazione).
Per quanto esposto, le opposizioni sono infondate e devono essere rigettate.”
7) Avverso tale sentenza hanno proposto appello IU RI AR e DR RL, già IL AR
Bau RL e IL AR S.A.S. di IU RI AR, denunciando:
7.1) che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel caso di specie l'indennità di trasferta annotata sul Libro unico del lavoro dal 2008 al 2017 era stata erogata agli operai edili in presenza dei relativi presupposti, sicché era anche corretto l'omesso versamento della contribuzione sulle somme
a tale titolo corrisposto in virtù di quanto previsto dall'art. 51, comma 5, Tuir. Nel caso di specie, la
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