Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/02/2024, n. 213
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1019/2017 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in
questo grado tra
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (P. IVA 00884060526) in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VARVARO
CARLO
Appellante
Nei confronti di:
EL CI (C.F. [...]) titolare dell'omonima ditta
individuale, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO FEDERICO
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta le parti hanno così concluso:
appellante: “la BA Monte dei Paschi di Siena si riporta, pertanto, al contenuto dell'atto di citazione per appello ed alla comparsa conclusionale depositata in data 8 aprile 2021, e conseguentemente insiste per l'accoglimento del gravame proposto, con
la conseguente riforma dei capi della sentenza impugnata, e vittoria delle spese del presente grado del giudizio”;
appellata: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. della
impugnazione proposta dalla BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis ed ai sensi dell'art. 348 ter
c.p.c. della impugnazione proposta dalla BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in
quanto priva di ragionevole probabilità di accoglimento;
- in via principale, in caso di
ritenuta ammissibilità della impugnazione, rigettare nel merito l'appello della BA
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
- per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
- con vittoria di onorari e
spese di entrambi i gradi di giudizio, delle quali si chiede sin da ora la distrazione in
favore del sottoscritto difensore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20/4/2017, BA Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha
proposto appello avverso la sentenza n. 371/2017 del 27/3/2017, resa dal Tribunale di
Termini Imerese, con la quale, dichiarati illegittimi diversi addebiti sui rapporti
intercorsi tra le parti e previo ricalcolo dei saldi, essa banca era stata infine condannata
alla rettifica del saldo, risulta a credito della correntista alla data del 18.5.2016 per €
9.086,28.
LE UC, costituendosi, ha eccepito la inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., e nel merito contestato le avverse doglianze, chiedendone il rigetto.
Dopo precisazione delle conclusioni, rimessione sul ruolo e supplemento di CTU
contabile, all'udienza collegiale del 15/12/2023, la causa è stata posta in decisione,
senza ulteriore assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti
difensivi conclusionali (già accordati in precedenza).
***
Così compendiati i principali fatti di causa, va preliminarmente disattesa l'eccezione di
inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, atteso che l'atto
introduttivo del presente giudizio contiene esatta individuazione delle parti della
sentenza su cui si chiede nuova valutazione, ed esauriente indicazione delle ragioni a
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supporto. Vale sul punto richiamare recente arresto della Suprema Corte, laddove
evidenzia che “poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno,
non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa
nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall' art. 342,
comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente
che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le
ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a
base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la
portata delle relative censure.” (Cassazione civile sez. I 8/9/2023 n. 26151).
Nel merito, va innanzitutto ricordato che in prime cure LE UC ha convenuto in
giudizio BA Monte dei Paschi di Siena spa lamentando la nullità di diverse clausole
di contratto di conto corrente - n. 10248.95 (già 1100079) - e di sconto, chiedendo la
condanna della banca alla restituzione degli importi annotati indebitamente, oltre al
risarcimento del danno patito.
Costituendosi, BA Monte dei Paschi di Siena aveva contestato sotto ogni profilo le
pretese attoree, eccependo la prescrizione per la domanda di ripetizione, e chiedendo il
rigetto di ogni pretesa.
All'esito della disposta C.T.U. contabile, il Tribunale con la statuizione qui impugnata
ha in massima parte accolto la pretesa attorea, rettificando il saldo contabile,
disattendendo la richiesta di risarcimento del danno.
Tanto premesso, il gravame, che si sofferma solo su alcuni aspetti delle questioni
affrontate in prime cure, risulta parzialmente fondato, per le seguenti sintetiche
considerazioni.
Con il primo motivo di appello, la BA lamenta che la sentenza è errata laddove il
Giudice l'ha condannata alla rettifica del saldo contabile alla data del 18.5.2016 anziché
alla data del 31.10.2013, così come rideterminato dal consulente contabile, chiamato
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alla ricostruzione del saldo previa espunzione delle poste derivanti da clausole non
documentate o nulle.
Il motivo, rispetto al quale sussiste l'interesse della banca in funzione della certezza
del rapporto con la controparte negoziale (non si vede in che termini si dovrebbe
ricostruire contabilmente il rapporto nel periodo che rimarrebbe 'vacante'), è fondato:
difatti, dall'elaborato peritale si evince agevolmente (pag. 34 della prima relazione
versata) che il Ctu ha rideterminato il saldo del rapporto di