Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/07/2024, n. 767

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/07/2024, n. 767
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 767
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 784/2020
Dott. EP Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 784/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 22 settembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 21
febbraio 2024
OGGETTO: da
Fideiussione PO
TT TT (c.f. [...]), rappresentato e fideiussoria
difeso dall'avv. Carlo Tinti del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Brescia, via Solferino, 32 come da procura alle liti
allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A., (c.f. 00053810149), già
Banca Popolare di Sondrio S.C.P.AZ., rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Bondioni del Foro di Brescia, procuratore per mandato unito


all'atto di costituzione ex art. 83 III c. c.p.c., elettivamente domiciliata presso
lo studio del procuratore in Brescia, Via Solferino n. 53.
APPELLATA
LU POP NPLs 2021 S.R.L., (codice fiscale ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n. 11912920961),
capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la
"Mandante"), e per essa, quale mandataria, DOVALUE S.P.A., (codice
fiscale 00390840239, p. IVA 02659940239), in persona dell'Avv. Marco
Montella, a tanto abilitato in forza di procura speciale del 6.10.2020 rilasciata
dal Dott. AN TA, legale rappresentante della società
DOVALUE S.p.A., autenticata nelle firme in data 06.10.2020 dal notaio
Dott. LU Amato, rep. 57205 – racc. 16621, registrata a Roma 5 il 7.10.2020
al n. 9934 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. EP Lucibello del
Foro di Milano in virtù di procura speciale in calce all'atto di intervento ex
art. 111 cpc
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via
San Barnaba 39.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa
sospensione della provvisoria esecuzione in relazione alla sentenza emessa
dal Tribunale di Brescia n°1441/2020 in data 16/07/2020 e notificata in data
24/07/2020 ed in totale riforma della stessa
In via principale, dato atto ed accertato che la Banca Popolare di Sondrio
ha rimesso il proprio preteso credito nei confronti del debitore principale
MA.ST. s.r.l. dichiarare, a norma degli artt. 1236 - 1239 c.c., liberato il
preteso fideiussore ET MA dalle obbligazioni di cui alle pretese
fideiussioni rispettivamente in data 26/11/2004, 26/10/2006 e 25/01/2011
con conseguente revoca nei suoi confronti del decreto ingiuntivo
n°1718/2016 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18/03/2016.
In via subordinata:
1)Dato atto ed accertato, come chiaramente evidenziato dalle perizie
calligrafiche in atti, ed in particolare in quella espletata in sede di appello
dalla C.T.U. dott.ssa Cinzia Franguelli, che le sottoscrizioni apparentemente
riferibili ad ET MA sull'atto di fideiussione datato 26/10/2006 per

100.000,00 sono da ritenersi false ed apocrife perche' non riconducibili alla
mano di ET MA, dichiarare la fideiussione stessa nulla ed inefficace
e conseguentemente annullare e quindi dichiarare nullo, inefficace e
comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n°1718/2016 emesso dal
Tribunale di Brescia in data 18/03/2016 nei confronti di ET MA.
Condannare la Banca Popolare di Sondrio al risarcimento dei danni per
responsabilita' aggravata a norma del art. 96 c.p.c. da stabilirsi in via di Appello. equitativa da parte della Corte
2) Dato atto ed accertato che il 25/01/2011, data della stipula del mutuo
immobiliare di € 200.000,00 a favore della Banca Popolare di Sondrio, con
garanzia ipotecaria sui beni immobili della obbligata ET RE, il sig.
ET MA era ricoverato nella Clinica Ortopedica Universita' degli
Studi di Brescia (ricovero relativo al periodo 18/01/2011-28/01/2011 per un
gravissimo incidente di caccia come risulta dalla documentazione rilasciata
dalla detta Clinica Ortopedica (doc. n°7 – fascicolo primo grado Tribunale)
e dato atto ed accertato che si era limitato a firmare un modulo in bianco,
privo anche dei dati delle parti e dello scopo della sua firma, di poi riempito
da terzi non autorizzati (quali la Banca), dichiarare la pretesa fideiussione
nulla, annullabile ed inefficace per la mancanza di un valido consenso del
sig. ET MA e della Banca, non avendo quest'ultima restituito il testo
della fideiussione firmato dalla stessa per accettazione e costituente una
pretesa doppia e inutile garanzia a fronte di quella ipotecaria sugli immobili
di ET RE come risulta dal relativo atto notarile del Notaio AN
Tufano in data 25/01/2011.
Anche in tal caso dichiarare la pretesa fideiussione nulla ed inefficace e
dunque annullare e dichiarare nullo ed inefficace, e comunque revocare, il
decreto ingiuntivo telematico n° 1718/2016 emesso dal Tribunale di Brescia
in data 18/03/2016 nei confronti di ET MA.
3) Dato atto ed accertato che il modulo della pretesa fideiussione datata
26/11/2004, portante le tre firme, e' stato successivamente riempito dalla
Banca Popolare di Sondrio senza la presenza ed il consenso delle parti e
senza che lo stesso modulo, dopo il suo riempimento, venisse spedito o
comunicato al sig. ET MA con conseguente mancato '
perfezionamento del contratto fideiussorio nei confronti di quest'ultimo,
dichiarare la pretesa fideiussoria nulla, annullabile ed inefficace per la
mancanza di un valido consenso del sig. ET MA e quindi dichiarare
nullo ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico
n°1718/2016 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18/03/2016 nei
confronti di ET MA.
4) Dato atto ed accertato che lo statuto della MA.ST. s.r.l. per quanto
riguarda la richiesta di mutui e di finanziamenti, ritenuti operazioni di
straordinaria amministrazione, prevede la necessita' della relativa
deliberazione a pena di nullita', come risulta dallo Statuto Sociale nonche'
dal contratto di mutuo in data 25/01/2011 redatto dal Notaio AN
Tufano, con conseguente esposizione bancaria della MA.ST. ottenuta senza
la relativa deliberazione dichiarare che nulla è quindi dovuto da ET
MA, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo telematico n°1718
emesso in data 18/03/2016 nei suoi confronti e, di conseguenza, respingere
le domande tutte della Banca Popolare di Sondrio.
5) In ogni caso dichiararsi nullo, inefficace e comunque revocare il decreto
ingiuntivo n°1718/2016 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18/03/2016
anche nei confronti di ET MA, respingendo comunque tutte le
domande avanzate dalla Banca Popolare di Sondrio, con il ricorso per
decreto ingiuntivo e nel presente giudizio, con la sua condanna al pagamento
dei compensi e delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio, delle
spese delle C.T.U. per entrambi i gradi di giudizio e delle spese dei consulenti
tecnici di parte
6) Respingersi ogni domanda avanzata nel presente giudizio dall'intervenuta
Luzzatti Pop NPLS 2021 s.r.l e per l'effetto condannarla alla rifusione delle
spese e dei compensi legali per il presente grado di giudizio nonche' alla
rifusione delle spese di C.T.U. e del consulente tecnico di parte.
In via istruttoria per quanto occorrer possa, si chiede ammissione di prova
per interpello e testi sui capitoli di prova di cui alla memoria art. 183 VI
comma n°2 depositata telematicamente avanti il Tribunale in data
28/01/2019 e precisamente
1)Vero che per le sottoscrizioni del contratto di conto corrente n°40554/41
del 12/10/2004 intestato alla MA.ST. s.r.l, la Banca Popolare di Sondrio
aveva richiesto che il contratto medesimo venisse sottoscritto da entrambi
gli amministratori trattandosi di operazione di straordinaria
,
e stante anche la possibile concessione di fidi e amministrazione
finanziamenti su utilizzo in conto corrente
2)Vero che la Banca Popolare di Sondrio al momento della sottoscrizione
del contratto raccolse solo la firma del sig. ET MA, affermando che
il contratto sarebbe divenuto operativo solo dopo la sottoscrizione anche del
sig. NE EF e che, in difetto della sua sottoscrizione, il contratto non
sarebbe stato operativo e la Banca non avrebbe permesso l'utilizzo del conto
medesimo.
3)Vero che la Banca Popolare di Sondrio, in ordine alla richiesta di mutuo
e di cui al contratto in data 25/01/2011 a ministero Notaio AN Tufano
richiese la relativa delibera da parte dell'assemblea della MA.ST s.r.l. con
,
delega al sig. EF NE per la stipulazione del contratto medesimo,
affermando che, trattandosi di operazione di straordinaria amministrazione
tale delibera era necessaria, sotto pena di nullità del contratto di mutuo.
,
4)Vero che lo statuto sociale della MA.ST. s.r.l. prevede che i poteri di
amministrazione del Consiglio possano essere svolti dai due amministratori
congiuntamente come risulta dal certificato camerale prodotto (doc. n°6)
5)Vero che il sig. NE EF il giorno 25/01/2011, recatosi all'Ospedale
Civile di Brescia dove era ricoverato il sig. ET MA (come risulta dal
documento rilasciato dall'Ospedale da rammostrarsi all'interrogando e al
teste doc.n°7-8) chiese a quest'ultimo la sottoscrizione di un modulo di
fideiussione per € 200.000,00 a favore di Banca Popolare di Sondrio, in
ordine al concedendo mutuo di € 200.000,00, garantito da ipoteca sugli
immobili di ET RE.
6)Vero che, in merito alla richiesta di fideiussione di cui al capitolo
precedente, il sig. NE EF preciso' che la fideiussione era solo
formale, ed era inoperativa per la Banca, come dichiarato dalla Banca
stessa, perche' il mutuo era garantito da ipoteca su immobili di valore
notevolmente superiore e che la Banca per il perfezionamento della
fideiussione, avrebbe dato per iscritto l'assenso alla fideiussione medesima
7)Vero che la Banca, secondo quanto affermato dal sig. NE, si era
impegnata a rendere operativa, in ogni caso, la fideiussione dopo aver
esecutato
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