Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 75/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Agenzia dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° R.G.75/2023, posta in decisione all'udienza collegiale del 17/7/2024, promossa
d a
INDUSTRIA MOLITORIA GH S.A.S. DI
ROMOLO E RL GH E C. (C.F. e P.IVA
00612480202), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AR Barbieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mantova, via B. De
Canal n. 6
APPELLANTE
c o n t r o
SARTIRANA CONSULTING S.R.L. (C.F. e P.IVA
pagina 1 di 17
05050560282), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Clo' ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Padova, Piazza A. De
Gasperi n° 47
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova,
Sezione Civile, pubblicata in data 20/12/2022 con il n.° 966/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito:
1) Per le causali tutte di cui in atto di citazione introduttivo del giudizio, darsi preliminarmente atto che con l'avvenuto pagamento della somma di € 95.534,82 l'appellante ha già prontamente versato all'appellata le somme tutte - per capitale, interessi e spese di lite liquidate nella sentenza appellata - riconosciute come unicamente ed effettivamente dovute a credito di RT Consulting s.r.l. e pertanto che la ulteriore somma capitale di € 152.188,78 corrisposta dall'appellante in forza della esecutività della sentenza appellata - nelle more del giudizio di appello e per i motivi tutti di gravame dedotti per la sua parziale riforma - non risulta corrispondente ad alcun credito ulteriore ed effettivo dell'appellata e così invece erroneamente accertato dal giudice di prime cure.
2) Per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto e così in riforma della sentenza appellata del Tribunale di Mantova n.
966/2022 pubblicata in data 20.12.2022, respingersi la domanda attorea di RT Consulting s.r.l. siccome infondata in fatto e in
pagina 2 di 17 diritto e condannarsi RT Consulting s.r.l., a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo e quindi in dovuta restituzione, al pagamento in favore dell'appellante INDUSTRIA MOLITORIA
GH s.a.s. di RO e AR GH e C. della somma capitale di € 152.188,78, oltre gli interessi ex d. l.vo n.
231/2002, o soltanto in stretto subordine al saggio legale, sulla somma di € 27.188,78 dal 08.06.2023 al saldo, sulla somma di €
25.000,00 dal 07.07.2023 al saldo, sulla somma di € 25.000,00 dal
08.09.2023 al saldo, sulla somma di € 25.000,00 dal 06.10.2023 al saldo, sulla somma di € 25.000,00 dal 07.11.2023 al saldo e sulla somma di € 25.000,00 dal 06.12.2023 al saldo.
In ogni caso: con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via preliminare: dichiararsi l'appello proposto da Industria
Molitoria GH s.a.s. avverso la sentenza n. 966/2022 resa dal
Tribunale di Mantova in data 20.12.2022 inammissibile ai sensi di quanto disposto dagli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel merito: per quanto esposto negli scritti difensivi respingersi
l'appello proposto da Industria Molitoria GH s.a.s. e per
l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 966/2022 resa dal Tribunale di Mantova in data 20.12.2022.
Con vittoria di spese anche per il presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RT Consulting s.r.l., deducendo di aver svolto attività di agente di commercio in favore di Industria Molitoria GH s.a.s., la
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conveniva in giudizio al fine di ottenerne la condanna al pagamento dei compensi ad essa spettanti per l'attività svolta, nonché, di talune indennità.
Argomentava che il contratto di agenzia era stato risolto per un illegittimo recesso anticipato della convenuta che, deducendo supposti inadempimenti dell'agente, aveva invocato la giusta causa recedendo dal contratto senza preavviso.
La società attrice allegando che alcun inadempimento era imputabile
a suo carico, rilevava che le dovevano essere riconosciute le provvigioni maturate e non corrisposte dalla convenuta, nonché, le indennità previste dalla normativa civilistica e dall'Accordo
Economico Collettivo (A.E.C.) del settore industria.
Si costituiva in giudizio la convenuta invocando la legittimità dell'interruzione del rapporto e l'infondatezza delle domande attoree.
La causa veniva istruita mediante prova orale e C.T.U. a cura del
Dott. Gasparini Luca.
Con sentenza n.° 966/2022, il Tribunale di Mantova, accoglieva parzialmente le domande attoree.
Osservava che era necessario effettuare alcune precisazioni in quanto taluni calcoli effettuati dal C.T.U. risentivano di valutazioni giuridiche che spettavano, esclusivamente, al giudice.
In particolare, in relazione agli importi dovuti a titolo di provvigioni, il Tribunale riconosceva solo quelli di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 della relazione peritale (i punti analizzati dal consulente attengono alle corrispondenti voci di pagamento richieste dall'attrice nell'atto di citazione).
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In relazione, invece, al punto 1.3, il Tribunale si discostava dalle valutazioni del C.T.U. limitatamente alle provvigioni relative al cliente AN in quanto rilevava che il consulente aveva fatto riferimento a delle duplicazioni di ordini/fatture, mai contestate dalla convenuta per cui riteneva che, in applicazione del principio ex art.
115 c.p.c.
, la percentuale del 3% delle provvigioni dovevano calcolarsi sull'intero importo del cliente AN pari ad € 315.060,00 e non già sulla minor somma, di € 195.060,00.
Ne conseguiva che la provvigione relativa al punto 1.3, era pari ad €
9.710,04, anziché, € 6.172,48.
In relazione al punto 1.4, diversamente da quanto ritenuto dal C.T.U., il giudice di primo grado rilevava che all'attrice doveva essere riconosciuta anche tale provvigione pari ad € 3.252,2;
ciò, in quanto riteneva pacifico e non contestato che la mancata esecuzione del contratto n.° 1/48 del 27/5/2019 derivava da una causa imputabile al preponente, segnatamente, alla mancata consegna della merce ai clienti.
In merito, infine, alla provvigione di cui al punto 1.7 il Tribunale rilevava che non era di competenza del C.T.U. valutare se l'agente aveva o meno contestato i prospetti di liquidazione inviati dal preponente.
Sul punto, affermava che in tema di rapporto di agenzia deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti un'approvazione tacita di modifiche unilaterale apportate dal preponente.
Pertanto, riteneva che all'attrice spettava, in relazione a tale punto, la
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provvigione di € 30.888,17.
In conclusione, il Tribunale riteneva che il credito di parte attrice per provvigioni, relativamente ai punti da 1.1 a 1.7, ammontava in totale ad € 82.636,02.
Il Tribunale rilevava, che anche le indennità richieste dall'attrice erano dovute poiché dall'istruttoria era emerso che l'agente non aveva assunto una
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