Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2024, n. 966
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Sentenza n. 966/24 Registro generale Appello Lavoro n. 825/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto VIGNATI Presidente Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 484/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Capelli, discussa all'udienza collegiale del 5-11- 2024 e promossa
DA
C.N.P.A.D.C.-CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marcello Capello, sito in Milano, via Sant'Eufemia n. 2
APPELLANTE
CONTRO
SC RG, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto n. 134
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“previa, se del caso, declaratoria di carenza di interesse ad agire in ordine alla disapplicazione del massimale pensionistico, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la piena legittimità dei criteri di calcolo, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalla Cassa ai fini della determinazione del trattamento pensionistico del professionista, e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal dottor OS in primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del criterio di calcolo adottato dalla Cassa sulla pensione del dott. OS, Viglia contenere la condanna della Cassa alla rideterminazione del trattamento pensionistico del professionista a far data dal 6 ottobre 2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, se del caso anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
PER L'APPELLATO:
“respingere l'appello formulato
[1] dalla CNPADC e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.484/2024, pubblicata il 31.01.2024 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5-10-2023 il dottor RG OS ha convenuto avanti il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti per vedere affermato il suo diritto di percepire la quota retributiva della pensione di vecchiaia, decorrente dal 1°-9-2004, nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale risultante dal Regolamento della Cassa approvato il 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003, in applicazione del criterio del pro rata, con la conseguente condanna della controparte a corrispondergli il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa previgente. Si è costituita in giudizio la Cassa convenuta eccependo la decadenza dall'azione e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale, con sentenza n. 484/2024 (est. dott.ssa Capelli), ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della C.N.P.A.D.C., approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 con condanna della Cassa a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003. Il primo Giudice ha altresì condannato la C.N.P.A.D.C. a corrispondere in favore del ricorrente le differenze sui ratei di pensione calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, e cioè ex art. 2 e 15 L. n. 21/86 ed ex art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 della L. n. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1.75% per le anzianità contributive successive, ciò entro il limite di prescrizione decennale. La Cassa è stata infine condannata a rifondere le spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e 15% spese generali. Avverso tale sentenza, la Cassa, con ricorso depositata in data 25-7-2024, ha proposto appello per i seguenti motivi:
[2]
I. Erronea pronuncia in ordine alla violazione del principio del pro-rata e violazione dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995 come modificato dall'art. 1 comma 763 della Legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art. 1 comma 488 della Legge n. 147 del 2013. Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato in maniera restrittiva i poteri della Cassa odierna appellante, derivanti dall'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1 comma 763 della Legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art. 1 comma 488 della Legge n. 147 del 2013. La Cassa, innanzitutto, evidenzia che la disposizione tacciata di illegittimità è inserita all'interno del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Cassa del 2004, con il quale, in attuazione dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995, è stato realizzato, all'interno dell'Ente previdenziale appellante, il passaggio epocale dal sistema retributivo al sistema contributivo. Ciò posto, proprio in base alla disposizione regolamentare considerata illegittima, “la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art.
3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella >, prodotti fino all'anno 2002” (cfr. doc. n. 2). In altri termini, è la stessa disposizione regolamentare a chiarire che la quota parte di trattamento calcolata con il metodo reddituale avrebbe continuato ad essere disciplinata dalle disposizioni regolamentari previgenti. Ed infatti, come visto, la Cassa ha applicato correttamente la L. n. 21 del 1986 e i Regolamenti previdenziali citati e, di conseguenza, del tutto legittimamente preso a riferimento del calcolo pensionistico:
- per gli anni rientranti nel calcolo con metodo reddituale, “un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella <> (n.d.r. 18 anni, per le pensioni, come quella oggetto di causa, decorrenti dal 2005), prodotti fino all'anno 2002”;
- per gli anni rientranti nel calcolo con metodo contributivo, le annualità successive al 2003 (cfr. docc. nn. 2 e 3). Fermo restando quanto precede, ed entrando nel dettaglio della disciplina prevista dal Regolamento del 2004, è agevole dimostrare che l'arco temporale di riferimento per il calcolo della media reddituale – come visto fissato in 18 anni anteriori a all'anno 2002 per i professionisti il cui trattamento pensionistico decorresse dall'anno 2005 – è quello previsto dalla disciplina vigente, posto che
[3]
il dottor OS ha presentato domanda successivamente all'instaurazione del nuovo regime legislativo del 14 luglio 2004. Il Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato in data 14 luglio 2004, ed in particolare l'art. 10 comma 8 e la relativa tabella di calcolo, non può ritenersi contrario al predetto principio del pro-rata. In particolare, l'art. 10 comma 8 prevede che “la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art.
3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella «B»”. In altri termini la Cassa, nello stesso regolamento con cui ha optato per il passaggio al sistema contributivo, ha limitato l'applicazione del nuovo metodo di calcolo alle sole quote di pensione maturate successivamente al 2004, data di entrata in vigore, mantenendo invece il precedente metodo di calcolo reddituale per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2003. A sua volta la tabella B sopra riportata, lungi dal violare il predetto principio, si è semplicemente limitata ad ampliare, in maniera appunto graduale, l'arco temporale di riferimento della media reddituale da porre a base del calcolo della quota reddituale di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto VIGNATI Presidente Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 484/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Capelli, discussa all'udienza collegiale del 5-11- 2024 e promossa
DA
C.N.P.A.D.C.-CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marcello Capello, sito in Milano, via Sant'Eufemia n. 2
APPELLANTE
CONTRO
SC RG, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto n. 134
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“previa, se del caso, declaratoria di carenza di interesse ad agire in ordine alla disapplicazione del massimale pensionistico, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la piena legittimità dei criteri di calcolo, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalla Cassa ai fini della determinazione del trattamento pensionistico del professionista, e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal dottor OS in primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del criterio di calcolo adottato dalla Cassa sulla pensione del dott. OS, Viglia contenere la condanna della Cassa alla rideterminazione del trattamento pensionistico del professionista a far data dal 6 ottobre 2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, se del caso anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
PER L'APPELLATO:
“respingere l'appello formulato
[1] dalla CNPADC e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.484/2024, pubblicata il 31.01.2024 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5-10-2023 il dottor RG OS ha convenuto avanti il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti per vedere affermato il suo diritto di percepire la quota retributiva della pensione di vecchiaia, decorrente dal 1°-9-2004, nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale risultante dal Regolamento della Cassa approvato il 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre 2003, in applicazione del criterio del pro rata, con la conseguente condanna della controparte a corrispondergli il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa previgente. Si è costituita in giudizio la Cassa convenuta eccependo la decadenza dall'azione e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale, con sentenza n. 484/2024 (est. dott.ssa Capelli), ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della C.N.P.A.D.C., approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 con condanna della Cassa a corrispondere al ricorrente la pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti al regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003. Il primo Giudice ha altresì condannato la C.N.P.A.D.C. a corrispondere in favore del ricorrente le differenze sui ratei di pensione calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima della entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, e cioè ex art. 2 e 15 L. n. 21/86 ed ex art. 3 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento, la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 della L. n. 21/86, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2001 e l'aliquota del 1.75% per le anzianità contributive successive, ciò entro il limite di prescrizione decennale. La Cassa è stata infine condannata a rifondere le spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e 15% spese generali. Avverso tale sentenza, la Cassa, con ricorso depositata in data 25-7-2024, ha proposto appello per i seguenti motivi:
[2]
I. Erronea pronuncia in ordine alla violazione del principio del pro-rata e violazione dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995 come modificato dall'art. 1 comma 763 della Legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art. 1 comma 488 della Legge n. 147 del 2013. Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato in maniera restrittiva i poteri della Cassa odierna appellante, derivanti dall'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1 comma 763 della Legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art. 1 comma 488 della Legge n. 147 del 2013. La Cassa, innanzitutto, evidenzia che la disposizione tacciata di illegittimità è inserita all'interno del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Cassa del 2004, con il quale, in attuazione dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995, è stato realizzato, all'interno dell'Ente previdenziale appellante, il passaggio epocale dal sistema retributivo al sistema contributivo. Ciò posto, proprio in base alla disposizione regolamentare considerata illegittima, “la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art.
3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella >, prodotti fino all'anno 2002” (cfr. doc. n. 2). In altri termini, è la stessa disposizione regolamentare a chiarire che la quota parte di trattamento calcolata con il metodo reddituale avrebbe continuato ad essere disciplinata dalle disposizioni regolamentari previgenti. Ed infatti, come visto, la Cassa ha applicato correttamente la L. n. 21 del 1986 e i Regolamenti previdenziali citati e, di conseguenza, del tutto legittimamente preso a riferimento del calcolo pensionistico:
- per gli anni rientranti nel calcolo con metodo reddituale, “un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella <> (n.d.r. 18 anni, per le pensioni, come quella oggetto di causa, decorrenti dal 2005), prodotti fino all'anno 2002”;
- per gli anni rientranti nel calcolo con metodo contributivo, le annualità successive al 2003 (cfr. docc. nn. 2 e 3). Fermo restando quanto precede, ed entrando nel dettaglio della disciplina prevista dal Regolamento del 2004, è agevole dimostrare che l'arco temporale di riferimento per il calcolo della media reddituale – come visto fissato in 18 anni anteriori a all'anno 2002 per i professionisti il cui trattamento pensionistico decorresse dall'anno 2005 – è quello previsto dalla disciplina vigente, posto che
[3]
il dottor OS ha presentato domanda successivamente all'instaurazione del nuovo regime legislativo del 14 luglio 2004. Il Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato in data 14 luglio 2004, ed in particolare l'art. 10 comma 8 e la relativa tabella di calcolo, non può ritenersi contrario al predetto principio del pro-rata. In particolare, l'art. 10 comma 8 prevede che “la pensione degli associati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art.
3.7bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella «B»”. In altri termini la Cassa, nello stesso regolamento con cui ha optato per il passaggio al sistema contributivo, ha limitato l'applicazione del nuovo metodo di calcolo alle sole quote di pensione maturate successivamente al 2004, data di entrata in vigore, mantenendo invece il precedente metodo di calcolo reddituale per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 2003. A sua volta la tabella B sopra riportata, lungi dal violare il predetto principio, si è semplicemente limitata ad ampliare, in maniera appunto graduale, l'arco temporale di riferimento della media reddituale da porre a base del calcolo della quota reddituale di
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