Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2024, n. 2504
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 3501/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 12.3.2024.
TRA
GL AR AZ (CF. [...]), IA VI (CF.
[...]), elett.te dom.ti in Roma alla Via Polibio 15 c/o lo studio dell'Avv.to Giuseppe Lepore che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.
- APPELLANTI –
E
BARCLAYS BANK PLC, iscrizione al Company House di Cardiff al n. 01026167, con sede in
Londra (Regno Unito), 1 Churchill Place (E14HP), in persona del procuratore speciale Avv.to
Gabriele Galeano, in forza di procura notarile rilasciata nel Regno Unito in data 14 marzo 2019
e apostillata in pari data dal notaio Michelle Scott Bryan, nonché depositata presso il Dott.
Andrea De Costa, notaio in Milano, in data 25 marzo 2019, Repertorio n. 7199, Raccolta n.
3795, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti
Alessandro Villani e Manuela Caccialanza, tutti del Foro di Milano e dall'Avv.to Giovanni
Damiani del Foro di Roma, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via
Taurianova n. 101.
- APPELLATA –
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1514/19 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte della parte costituita.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, AR RA GL e IA VI hanno impugnato la sentenza n. 1514/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande
pag. 2/13
dai medesimi proposte nei confronti della YS BA LC nei cui confronti avevano così concluso:
“- accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivo e moratorio stante l'applicazione di un tasso d'interesse complessivo superiore al tasso di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 644, primo e terzo comma, c.p. e dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi moratori di mutuo e della penale per l'anticipata estinzione del mutuo, stante
l'applicazione di un tasso superiore a quello di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 644 e del secondo comma dell'art.
1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- in subordine, accertata e rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio per i motivi anzidetti, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori
e condannare la CA convenuta a restituire tutte le somme percepite a tal titolo;
- accertare e rilevare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative ad interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi, o lo siano in modo non corretti, nel TAEG indicato in contratto e, per l'effetto, applicare al finanziamento ex art. 117 TUB il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto, compensando l'importo in tal modo ottenuto con l'eventuale credito della CA e salva restituzione della residua parte al mutuatario
- accertare e rilevare l'abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13, e comunque la vessatorietà ex art. 33 del Codice del Consumo, della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio e di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l'ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e, per
l'effetto, dichiarare la nullità di tali clausole ovvero disapplicarle, senza assumere altra determinazione ovvero, in subordine, riducendo congruamente l'entità del tasso moratorio
e degli oneri dovuti in tali casi;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli artt. 7 e 7bis del contratto di mutuo stante l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del loro oggetto, nonché la scarsa
pag. 3/13 chiarezza e trasparenza delle stesse e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 sexies, comma 1 del TUB e dell'art. 1277, comma 1, c.c., statuire che in caso di anticipata estinzione del finanziamento la CA è tenuta ad effettuare il computo del capitale residuo da restituire ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare delle quote capitale già restituite, quest'ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza procedere ad alcuna conversione;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula per illiceità della causa ex art.
1322 nonché per tutti gli altri profili indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
- accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione al IB stante la manipolazione di tale parametro da parte di YS e, per
l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117 del TUB;
- accertare, in tutte le ipotesi di cui sopra, l'entità delle somme versate dai mutuatari a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la CA convenuta a restituire tali somme agli attori, salva la loro totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla CA a fronte dell'obbligazione restitutoria assunta dai mutuatari stessi”.
A sostegno dell'articolato gravame gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
- Error in iudicando, erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge.
Omissione. Mancata applicazione degli artt. 1 L. 24/2011;
2 L. 108/96;
644 c.p.;
1815 c.c. . Usurarietà del tasso di interesse di mora. Nullità della clausola determinativa degli interessi, con particolare riguardo al tasso di mora. Gratuità del finanziamento. Ripetizione dell'indebito. Acquisizione al capitale delle somme pagate in eccesso a titolo di interessi contra legem.
pag. 4/13
- Error in iudicando e omessa pronuncia. Erronea interpretazione dei fatti di causa
e della legge. Omissione. Inammissibilità dell'applicabilità della mora sulla rata di mutuo. Usura. Anatocismo.
- Error in iudicando e omessa pronuncia in ordine alla contestazione di nullità dei contratti per indeterminatezza del TAEG/ISC. Anatocismo e violazione delle norme di cui agli artt. 1283, 1284, 1322, 1346, 1418, 1419 c.c e dell'art. 9 L.
192/1998.
- Error in iudicando. Sulla questione della nullità della clausola relativa alla estinzione anticipata del finanziamento. Pronuncia dell'AGCM. Nullità anche delle clausole determinative dell'interesse di ammortamento.
- Error in iudicando. Erronea valutazione del Giudice di primo grado in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 3501/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 12.3.2024.
TRA
GL AR AZ (CF. [...]), IA VI (CF.
[...]), elett.te dom.ti in Roma alla Via Polibio 15 c/o lo studio dell'Avv.to Giuseppe Lepore che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.
- APPELLANTI –
E
BARCLAYS BANK PLC, iscrizione al Company House di Cardiff al n. 01026167, con sede in
Londra (Regno Unito), 1 Churchill Place (E14HP), in persona del procuratore speciale Avv.to
Gabriele Galeano, in forza di procura notarile rilasciata nel Regno Unito in data 14 marzo 2019
e apostillata in pari data dal notaio Michelle Scott Bryan, nonché depositata presso il Dott.
Andrea De Costa, notaio in Milano, in data 25 marzo 2019, Repertorio n. 7199, Raccolta n.
3795, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti
Alessandro Villani e Manuela Caccialanza, tutti del Foro di Milano e dall'Avv.to Giovanni
Damiani del Foro di Roma, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via
Taurianova n. 101.
- APPELLATA –
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1514/19 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte della parte costituita.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, AR RA GL e IA VI hanno impugnato la sentenza n. 1514/19 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande
pag. 2/13
dai medesimi proposte nei confronti della YS BA LC nei cui confronti avevano così concluso:
“- accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi corrispettivo e moratorio stante l'applicazione di un tasso d'interesse complessivo superiore al tasso di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 644, primo e terzo comma, c.p. e dell'art. 1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole di determinazione del tasso degli interessi moratori di mutuo e della penale per l'anticipata estinzione del mutuo, stante
l'applicazione di un tasso superiore a quello di soglia vigente all'epoca della pattuizione e, per l'effetto, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 644 e del secondo comma dell'art.
1815 c.c., dichiarare la gratuità del finanziamento;
- in subordine, accertata e rilevata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio per i motivi anzidetti, dichiarare che non sono dovuti interessi moratori
e condannare la CA convenuta a restituire tutte le somme percepite a tal titolo;
- accertare e rilevare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative ad interessi, spese ed oneri posti a carico del mutuatario che non risultino inclusi, o lo siano in modo non corretti, nel TAEG indicato in contratto e, per l'effetto, applicare al finanziamento ex art. 117 TUB il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto, compensando l'importo in tal modo ottenuto con l'eventuale credito della CA e salva restituzione della residua parte al mutuatario
- accertare e rilevare l'abusività per contrasto con la Direttiva CE 93/13, e comunque la vessatorietà ex art. 33 del Codice del Consumo, della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio e di tutte le clausole contrattuali relative a spese ed oneri posti a carico del mutuatario per l'ipotesi di ritardato adempimento o di inadempimento e, per
l'effetto, dichiarare la nullità di tali clausole ovvero disapplicarle, senza assumere altra determinazione ovvero, in subordine, riducendo congruamente l'entità del tasso moratorio
e degli oneri dovuti in tali casi;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli artt. 7 e 7bis del contratto di mutuo stante l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del loro oggetto, nonché la scarsa
pag. 3/13 chiarezza e trasparenza delle stesse e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 sexies, comma 1 del TUB e dell'art. 1277, comma 1, c.c., statuire che in caso di anticipata estinzione del finanziamento la CA è tenuta ad effettuare il computo del capitale residuo da restituire ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare delle quote capitale già restituite, quest'ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza procedere ad alcuna conversione;
- accertare e rilevare la nullità delle clausole che prevedono lo scambio di flussi di pagamenti denominati in diverse valute, di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione alla valuta estera e di determinazione di un tasso di cambio convenzionale euro/franco svizzero difforme da quello corrente alla stipula per illiceità della causa ex art.
1322 nonché per tutti gli altri profili indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale;
- accertare e rilevare la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse con indicizzazione al IB stante la manipolazione di tale parametro da parte di YS e, per
l'effetto, dichiarare che al mutuo si applica il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente ovvero, in subordine, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nell'anno antecedente la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 117 del TUB;
- accertare, in tutte le ipotesi di cui sopra, l'entità delle somme versate dai mutuatari a titolo di interessi, oneri e spese che risultino non dovute per le ragioni di cui al presente atto, condannando la CA convenuta a restituire tali somme agli attori, salva la loro totale o parziale compensazione con quanto risultasse ancora dovuto alla CA a fronte dell'obbligazione restitutoria assunta dai mutuatari stessi”.
A sostegno dell'articolato gravame gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
- Error in iudicando, erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge.
Omissione. Mancata applicazione degli artt. 1 L. 24/2011;
2 L. 108/96;
644 c.p.;
1815 c.c. . Usurarietà del tasso di interesse di mora. Nullità della clausola determinativa degli interessi, con particolare riguardo al tasso di mora. Gratuità del finanziamento. Ripetizione dell'indebito. Acquisizione al capitale delle somme pagate in eccesso a titolo di interessi contra legem.
pag. 4/13
- Error in iudicando e omessa pronuncia. Erronea interpretazione dei fatti di causa
e della legge. Omissione. Inammissibilità dell'applicabilità della mora sulla rata di mutuo. Usura. Anatocismo.
- Error in iudicando e omessa pronuncia in ordine alla contestazione di nullità dei contratti per indeterminatezza del TAEG/ISC. Anatocismo e violazione delle norme di cui agli artt. 1283, 1284, 1322, 1346, 1418, 1419 c.c e dell'art. 9 L.
192/1998.
- Error in iudicando. Sulla questione della nullità della clausola relativa alla estinzione anticipata del finanziamento. Pronuncia dell'AGCM. Nullità anche delle clausole determinative dell'interesse di ammortamento.
- Error in iudicando. Erronea valutazione del Giudice di primo grado in
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