Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 3744

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 3744
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3744
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr. Vincenza Totaro Presidente

2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere

3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3243/2022 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CIRILLO ERNESTO Parte_1
MARIA e CIRILLO FRANCESCO, elettivamente domiciliatA in NAPOLI VIA
BENEDETTO CARITEO 8
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
TOFACCHI FRANCO, VECCHIONE ERMELINDA e con gli stessi elettivamente domiciliata in NAPOLI CORSO UMBERTO I N.154
Appellato/appellante incidentale nonchè
, in persona del lr.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. TEDESCHI MARIA PIA, CP_2
elettivamente domiciliata in NAPOLI via DE GASPERI 55
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3912/2022, pubblicata in data 07.7.2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accolto parzialmente il proprio ricorso, teso ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'integrale trattamento economico (in particolare, le
1
differenze su premi di risultato, buoni pasto, TFR, contributi) che le sarebbe spettato qualora non fosse stata ceduta, ex art. 2112 cc., la titolarità del suo rapporto di lavoro da CP_3
a N.V. a
[...] Controparte_4
La lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso dal calcolo Pt_1
delle differenze dovute quelle maturate nel periodo in cui ella, dopo aver rassegnato le dimissioni da aveva lavorato alle dipendenze della dall'01.4.2010 al CP_4 CP_5
07.12.2010, data in cui aveva rifiutato la reintegra offertale da in esecuzione della CP_1 sentenza n. 6473/2018 della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'inefficacia della cessione del ramo di azienda intervenuta tra e ed ordinato Controparte_6 Controparte_4
alla cedente di ripristinare la concreta funzionalità dei rapporti di lavoro ceduti.
Nel dettaglio, l'appellante rilevava che il giudice non aveva fatto applicazione del principio, più volte ribadito dalla Cassazione, per il quale, in assenza di un atto di cessione valido, la cedente non può far proprie le vicende risolutive del rapporto tra il lavoratore e la ex cessionaria, in quanto rapporto di mero fatto.
La impugnava, altresì, il capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di condanna Pt_1
al pagamento della differenza maturata sul TFR sulla base dell'errata considerazione per la quale il credito in questione non sarebbe stato esigibile, perdurando il rapporto alle dipendenze della che invece si era già risolto. CP_1
Per tali motivi, chiedeva la riforma della sentenza.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva resistendo al gravame;
replicava Controparte_1
che alcun diritto alle differenze retributive tra il trattamento applicato da e quello CP_1
percepito per il periodo successivo al 31 marzo 2010, in quanto ne difettava il presupposto necessario e cioè la sussistenza, anche solo di fatto, del rapporto di lavoro, risoltosi per libera scelta della lavoratrice e, comunque, l'inerenza al ramo di azienda ceduto. Spiegava, altresì, appello incidentale con cui lamentava che il Giudice di primo grado, erroneamente, aveva ritenuto fondata – sia pur parzialmente- la pretesa creditoria, senza invece tenere in conto che il lavoratore ceduto non ha diritto al risarcimento del danno se prima non ha provveduto a costituire in mora il cedente. A tal proposito, eccepiva che la non aveva mai Pt_1
provveduto a costituire in mora prima del 7 dicembre 2018 ed aveva, poim rifiutato CP_1
la reintegrazione in servizio.
Infine, l'appellante incidentale contestava l'omessa o errata motivazione in ordine CP_1 all'equivalenza complessiva del trattamento ricevuto dalla presso Pt_1 CP_4
rispetto a quello vigente in CP_1
2
Sulla scorta di tali motivi di gravame, concludeva per il rigetto delle domande avverse e per la condanna della lavoratrice a restituire quanto dalla società corrisposto in forza della sentenza oggetto del presente gravame.
Si costituiva, altresì, l' concludendo per la condanna al versamento dei contributi se CP_2
dovuti.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è fondato per i medesimi motivi per i quali, invece, va respinto l'appello incidentale.

1. Il diritto azionato attiene al risarcimento del danno (pari al differenziale tra le retribuzioni erogate dal cedente e dal cessionario) derivante dall'inadempimento datoriale, integrato dall'ingiustificato (tale per effetto della declaratoria di illegittimità della cessione di ramo
d'azienda) rifiuto del
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