Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 120

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 120
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 120
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5766/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 16.10.2024, e vertente
TRA
ENI S.P.A. (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
00484960588;
numero REA RM-756453;
partita IVA 00905811006), in persona del legale responsabile pro tempore;
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Stefano Grassi (C.F. [...]), che la rappresenta e difende per procura in atti -parte appellante-
E
CI di ZA (C.F. 80002710764), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'Avvocatura della
CI di ZA, con l'avv. Emanuela Luglio (C.F. [...]), che la rappresenta e difende per procura in atti- parte appellata-
NONCHÉ
Agenzia delle Entrate - Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione Spa (C.F.
/P.IVA n. 13756881002), in persona del responsabile del contenzioso della Direzione
Regionale Lazio, Nicola Pullano, per poteri conferiti per procura speciale autenticata, nella firma, dal notaio Marco de Luca, in Roma, repertorio nr 44953 raccolta nr 25857, in data 25.07.2019, elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso
l'avv. Pasqualino Di Marco (C.F. [...]), che la rappresenta e difende per procura in atti- parte appellata-

r.g. n. 1 Oggetto: appello di ENI S.P.A. nei confronti della CI di ZA e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 20512/2019, resa tra le parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il 24.10.2019, a definizione del giudizio recante n.r.g.
52866/2018- opposizione alla cartella di pagamento 097 2018 00624584 23 000 (n. ruolo 2018/006088) -
IN FATTO E IN DIRITTO
Eni S.p.a. impugna la cartella di pagamento n. 097 2018 00624584 23 000 (n. ruolo
2018/006088) notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione, per la esecuzione della sentenza n. 961/2017 e della sentenza n. 964/2017, emesse entrambe, dal Tribunale di
ZA, il 12.09.2017.
Nel merito, la opponente conclude, in via principale, per l'annullamento della cartella in oggetto, nella parte in cui chiede il pagamento delle somme liquidate a titolo di maggiorazione e ai sensi dell'articolo 27, comma 6, L. 689/19981, e nella parte in cui determina gli oneri di riscossione, in relazione alle ordinanze di ingiunzione n.
14.829/2016 e n. 14.831/2016 emanate dalla provincia di ZA, per impossibilità di imputare il ritardato a pagamento ad una condotta colposa o dolosa dell'opponente;
in via subordinata, per l'annullamento, della stessa cartella e nella medesima parte, stante la mancata maturazione di ritardo nel pagamento.
La CI di ZA si costituisce, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, la sua infondatezza.
Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.a. chiede il rigetto dell'opposizione e il favore delle spese di lite.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<
pagamento delle spese di lite a favore della CI di ZA e di Agenzia delle
Entrate Riscossione S.p.a. che liquida in € 12.603,00 ciascuna, oltre spese generali cpa ed Iva se dovuta>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- Si verte in ipotesi di opposizione preventiva all'esecuzione e accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata della CI di Potenze e, per essa, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a., in danno di ENI S.p.a.
- L'opposizione è inammissibile per i principi di cui a Cass. 17 febbraio 2011, n.
3850: il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi
r.g. n. 2
al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la possibilità di essere od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede).
- La questione dell'applicabilità delle sanzioni è stata vagliata, per entrambi i titoli esecutivi, dal Tribunale di ZA in sede di opposizione alla ordinanza- ingiunzione e non è riproponibile in questa sede.
ENI S.p.A. propone sei motivi di appello
1) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, co. 6, della l. 24 novembre 1981, n. 689. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.
Vi si censura la decisione nella parte in cui ritiene inammissibile la impugnazione. A tal fine, ENI allega che la maggiorazione ex art. 27, co. 6, della l. 24 novembre 1981, n.
689
oggetto della opposizione, non è stata oggetto del giudizio che ha avuto ad oggetto la impugnazione delle ordinanze-ingiunzione n. 14829/2016 e n. 14831/2016 portate in esecuzione con la cartella
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