Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/10/2024, n. 1732
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Testo completo
N.1893 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1893 2023 R.G. promossa da:
AL-SABAQ INTERNATIONAL COMPANY FOR PRINTING & PUBLISHING
(00000029977), rappresentata e difesa come da mANato in atti dall'Avv. Trevisan Dario, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Viale Majno, n. 45
APPELLANTE
CONTRO
GRAFICA VENETA S.P.A. (01077550281), rappresentata e difesa come da mANato in atti dagli Avv.ti Calzavara Pietro e Manfrini Riccardo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Treviso, Via San Nicolo', n. 42
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti atipici appello avverso la sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Padova,
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge, in riFOma totale e/o parziale dell'impugnata sentenza n. 1657/2023, datata 20 luglio 2023, pubblicata in data
28 luglio 2023, Repert. n. 3122/2023 del 28 luglio 2023, resa dal Tribunale di Padova,
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Sez. II Civile, nell'ambito del giudizio sub R.G. n. 273/2021 e notificata in data 15 settembre 2023;
Nel merito, accertati i fatti di cui in narrativa
In via principale
- Condannare FI VE S.p.A. a pagare ad AL International OM FO
PR & Publishing la somma di € 5.423.565,82 e/o la diversa, maggiore o minore somma che verrà accertato essere dovuta ai sensi dell'Accordo e successive modifiche, oltre interessi commerciali dal 24 gennaio 2019 e rivalutazione monetaria sino al saldo.
In ogni caso
- condannare FI VE S.p.A. al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali ad AL International OM FO PR & Publishing subiti e subendi, nella misura che risulterà accertata nel corso di causa, anche in via equitativa.
- Condannare FI VE al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, oltre oneri e accessori come per le legge.
In via istruttoria
- Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già FOmulate da Al BA in primo grado nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. – che di seguito si riproducono – fermo il rigetto di tutte le istanze istruttorie dedotte da FI VE.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che Al AN OM FO PR AN RT stipulava con il Ministry of Education Curricula AN Educational Research Centre libico il contratto per la stampa
e FOnitura di libri scolatici per l'anno scolastico 2017/2018 di cui al doc. n. 4 di parte attrice che si mostra al teste?
2) vero che GE OM FO PE AN PR stipulava con il Ministry of
Education Curricula AN Educational Research Centre libico il contratto per la stampa e FOnitura di libri scolatici per l'anno scolastico 2017/2018 di cui al doc. n. 4 di parte attrice che si mostra al teste?
3) vero che nel mese di luglio 2017 si teneva un incontro tra Al AN OM FO
PR AN RT e il Ministry of Education Curricula AN Educational Research
Centre libico e che dello stesso veniva redatto il verbale di cui al doc. n. 19 di parte attrice che si mostra al teste?
4) vero che alla luce dell'incontro tra il Ministry of Education Curricula AN Educational
Research Centre libico e Al AN OM FO PR AN RT del mese di luglio 2017, quest'ultima, d'intesa con il primo, sub-incaricava alcune società estere per
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l'esecuzione di parte dei lavori di cui al contratto di cui al doc. n. 4 di parte attice che si mostra al teste attraverso l'apertura di lettere di credito?
5) vero che tra le società estere sub-incaricate di eseguire parte dei lavori di cui al contratto di cui al doc. n. 4 di parte attrice che si mostra al teste figurava FI VE?
6) vero che GE OM FO PE AN PR sub-incaricava FI VE di eseguire parte dei lavori di cui al contratto stipulato da quest'ultima con il Ministry of
Education Curricula AN Educational Research Centre libico di cui al doc. n. 4 di parte attrice che si mostra al teste?
7) vero che la parte del corrispettivo relativo ai lavori assegnati a FI VE, sarebbe stato decurtato dall'importo totale dovuto ad Al AN OM FO PR AN RT ai sensi del contratto stipulato da quest'ultima con il Ministry of
Education Curricula AN Educational Research Centre libico?
8) vero che la decurtazione del corrispettivo dovuto ad Al AN OM FO
PR AN RT pari all'importo dovuto a FI VE per lo svolgimento dell'incarico ad essa affidato era stata concordata con il Ministry of Education Curricula AN Educational Research Centre libico?
9) vero che la parte del corrispettivo relativo ai lavori assegnati a FI VE, sarebbe stato decurtato dall'importo totale dovuto a GE OM FO PE AN
PR ai sensi del contratto stipulato da quest'ultima con il Ministry of Education
Curricula AN Educational Research Centre libico?
10) vero che la decurtazione del corrispettivo dovuto a GE OM FO PE AN
PR pari all'importo dovuto a FI VE per lo svolgimento dell'incarico ad essa affidato era stata concordata con il Ministry of Education Curricula AN Educational
Research Centre libico?
11) vero che le dichiarazioni di cui ai doc. 14 e 17 di parte attrice che si mostrano al teste sono state redatte dal Sig. TA El AB
12) vero che Al BA si è occupata dell'esperimento di tutti i servizi necessari per la sub-FOnitura dei libri scolastici assegnata a FI VE, compresi quelli relativi alle operazioni di dogana, di messa in sicurezza, di trasporto dei containers dal porto libico ove questi sbarcavano ai magazzini del Ministry of Education Curricula AN Educational
Research Centre libico, nonché i servizi amministrativi e tutte le attività connesse per la consegna, la conservazione e l'archiviazione dei libri FOniti sul suolo libico?
13) vero che il Ministry of Education Curricula AN Educational Research Centre libico ha redatto il documento prodotto da parte attrice sub doc. 18 che si mostra al teste?
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14) vero che il Ministry of Education Curricula AN Educational Research Centre libico ha ricevuto la comunicazione di GE OM FO PE AN PR di cui al doc.
n. 20 di parte attice che si mostra al teste?
15) vero che il Ministry of Education Curricula AN Educational Research Centre libico ha ricevuto la comunicazione di GE OM FO PE AN PR di cui al doc.
n. 32 di parte attrice che si mostra al teste?
16) vero che il Ministry of Education Curricula AN Educational Research Centre libico ha ricevuto le comunicazioni di GE OM FO PE AN PR di cui ai doc. nn. 33 e 35 che si mostrano al teste?
17) vero che il teste è stato ospite presso gli stabilimenti di FI VE in Italia per supervisionare le procedure di stampa dei libri da inviare in Libia per la FOnitura dell'anno scolastico 2017/2018?
18) vero che Al BA ha stipulato con FI VE il contratto di cui al doc. 36 che si mostra al teste?
Si indicano quali testi:
A. il Sig. OU ES della società GE OM FO PE AN PR, dipendente tecnico in relazione ai capitoli di prova 2), 6), 9), 10), 12), 14), 15), 16) e
17);
B. il Sig. AM AL KH, della società Al AN OM FO PR AN
RT, Presidente, in relazione ai capitoli di prova 1), 3), 5), 7), 8) e 12);
C. il Sig. AJ SA, ingegnere - dipartimento tecnico presso il gruppo di società facenti capo ad Al BA, in relazione ai capitoli di prova 1), 2), 3), 4), 5), 6), 12), 17) e
18);
D. il Sig. AW El ghezwi, Al BA, consulente legale del gruppo di società di Al BA in relazione ai capitoli di prova 1), 2), 3), 4), 5), 6), 12), 17) e 18);
E. il Sig. TA El HA, GE manager del Ministero, in relazione ai capitoli di prova 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18).
- Qualora FI VE dovesse riproporre le istanze istruttorie avanzate in primo grado, con particolare riguardo ai capitoli di prova testimoniale, se ne chiede la reiezione in ragione della superfluità degli stessi, in quanto è già stata documentalmente provata la sussistenza dell'Accordo tra le parti, la corretta e puntuale esecuzione dello stesso da parte dell'odierna deducente, nonché l'inadempimento dell'Appellata alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo ivi pattuito, ragion per cui le avverse prove
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orali nulla potranno aggiungere. Le stesse, peraltro, sono comunque inammissibili per le ragioni esposte in relazione ai singoli capitoli con la terza memoria istruttoria.
Si contesta la facoltà dei testi di controparte a rendere prova testimoniale in quanto parti interessate ex art. 246 c.p.c.
- In subordine, qualora dovessero essere ammessi i capitoli di prova richiesti in primo grado da FI VE, qualora riproposti, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi Sig.ri OU ES, AM AL KH, AJ SA, AW
ZW e TA El HA, come meglio identificati con la seconda memoria ex art.
183, co. 6 c.p.c., eventualmente anche ai sensi degli artt 203 e 204 c.p.c. di cui, se del caso, si FOmula espressa istanza in relazione a tutti i capitoli eventualmente ammessi.
- Stante la sussistenza di traduzioni valide, si reitera, del caso e per quanto occorrere possa, la richiesta FOmulata nel corso dell'udienza del 5 maggio 2022”.
Conclusioni parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domANa o eccezione, per i motivi di cui in narrativa:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello e le domANe tutte FOmulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, confermANo la sentenza impugnata;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA per il caso in cui le doglianze avversarie dovessero, in tutto o in parte, essere ritenute fondate, si chiede che la Corte voglia escludere ogni pagamento in favore dell'attrice in FOza di quanto previsto dall'art. 1227,
II comma, c.c. o comunque diminuirne l'entità ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c.;
commisurare il dovuto all'attività effettivamente svolta e alle spese effettivamente sostenute dall'attrice e da questa effettivamente documentate;
escludere qualsiasi corrispettivo per la parte non pagata dal Ministero, pari ad € 1.277.826,32;
escludere qualsiasi importo per interessi commerciali, non applicabili nel caso in esame.
IN VIA SUBORDINATA – APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO
Per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello della
Controparte, accogliere i motivi di appello incidentale FOmulati da FI VE
S.p.a. e per l'effetto rigettarsi le domANe attoree in quanto infondate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per scrupolo difensionale, senza consentire all'inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie FOmulate con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e ci si oppone a quelle FOmulate della Controparte per tutti i motivi ivi dedotti. In particolare:
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ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVA PER TESTI
Sempre senza consentire l'inversione dell'onere della prova, solo per scrupolo difensionale e per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non già documentale la controversia, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
(1) Vero che FI VE s.p.a. è specializzata nella stampa di libri, tra cui i libri scolastici;
(2) Vero che FI VE opera anche in nord Africa e nei paesi che si affacciano nel
Mediterraneo, e che, in particolare, dal 2015 opera anche sul mercato libico;
(3) Vero che una delle principali commesse in Libia è quella per la stampa dei libri scolastici;
(4) Vero che nella primavera del 2017 AL, ed in particolare il suo amministratore sig. ED AN, riferiva al dott. IO TA di FI VE che la commessa della stampa dei libri per l'anno scolastico 2017/2018 sarebbe stata affidata dal Ministero per l'Istruzione libico alle Società HE GE OM FO PE AN PR e Al Manaji Co FO PR AN RT e che probabilmente queste ultime avrebbero subappaltato la commessa a terzi;
(5) Vero che il sig. ED AN di AL sosteneva e riferiva al dott.
IO TA di FI VE che sarebbero state affidate in subappalto non solo le attività di stampa ma anche tutta la logistica in territorio libico e che anzi sarebbero state maggiori le possibilità di FI VE se fosse stata in grado di cANidarsi per l'intera commessa;
(6) Vero che AL, in persona del sig. ED AN, si offrì di svolgere per
FI VE tutte le attività che sarebbero state assegnate in suolo libico come ad es. sdoganamento, trasporto dei container, stoccaggio e consegna ai depositi finali;
(7) Vero che a luglio 2017 FI VE, in attesa e sul presupposto che tale opportunità con le Società GE OM FO PE AN PR e Al Manaji Co FO
PR AN
RT si concretizzasse come indicato da AL, inviò ad AL l'accordo che mi si rammostra (doc. 4 che si rammostra al teste);
(8) Vero che ad agosto 2017 FI VE, in persona di AN NA, venne contattata direttamente dal signor TA El EB del Ministero dell'Istruzione libico che la inFOmava che il rapporto e l'incarico per la produzione dei libri scolastici sarebbe
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stato affidato a FI VE direttamente dal Ministero dell'Istruzione libico (doc. 5 che si rammostra al teste);
(9) Vero che quelle mi si rammostrano sono le Lettere di Credito emesse ad agosto 2017 dalla Central Bank of Lybia su richiesta del Ministero dell'Istruzione libico a benefico di FI VE (docc. 6 e 12);
(10) Vero che il contenuto di tali lettere di credito venne negoziato dal dott. IO
TA per FI VE e da TA El HA per il Ministero dell'Istruzione libico;
(11) Vero che quelli che mi si rammostrano sono le modifiche apportate alle due lettere di credito per dare atto delle modifiche via via concordate tra FI VE in persona del dott. IO TA e TA El HA del Ministero dell'Istruzione Libico (docc. 7-
11 e 13-17);
(12) Vero che inizialmente la consegna della merce doveva intervenire secondo
l'Incoterms “CFR”, con resa al porto di OL e che tale previsione venne poi modificata, a iniziativa del Ministero, in CIF “OL Libya Seaport” (docc. 6 e 11);
(13) Vero che il termine Incoterms “CIF” comprende solo ed esclusivamente la consegna della merce a bordo della nave, l'assicurazione per il trasporto e il pagamento del trasporto via nave fino al porto