Corte d'Appello Milano, sentenza 22/01/2024, n. 177
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Testo completo
N.R.G. 1983/2023+2023/2023 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Valentina Paletto Consigliere
Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte al R.G. 1983/2023+2023/2023 tra:
(C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Elena Quinti e Stefano Andrea Zappa del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, corso Magenta n. 56;
APPELLANTE
APPELLATA NON COSTITUITA NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 2023/2023 RIUNITO contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Maria Elena Galbiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Como, via Parini n. 1;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
APPELLANTE NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 2023/2023 RIUNITO CON L'INTERVENTO DEL P.G. nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello ai sensi dell'art. 339 e ss c.p.c. avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 633/2023 del Tribunale di Como del 28.4.2023, pubblicata il 5.6.2023, notificata in data 09.06.2023, emessa a definizione del procedimento 2114/2020 R.G;
FIGLI:
➢ , nato il [...] (sottoposto ad ADS) Tes_1
➢ nato il [...] (sottoposto ad ADS) Per_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE, come da accordo riportato in dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Nelle more del procedimento di separazione, in data 19.6.2020, Parte_2 depositava ricorso con cui chiedeva, oltre alla pronunzia di scioglimento del matrimonio,
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno a weekend alterni e nella giornata di mercoledì, nonché la
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determinazione a suo carico di un contributo mensile pari €. 700,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 100% delle spese straordinarie alla stessa riferibili, e dell'assegno divorzile per la moglie nella misura di €. 800,00 mensili.
2. Costituitasi il 24.3.2021 non si opponeva alla domanda di divorzio e Parte_1 chiedeva: l'assegnazione della casa coniugale a proprio favore;
il collocamento dei figli presso di sé;
la regolamentazione del diritto di visita paterno a weekend alterni dal sabato al lunedì oltre a un giorno infrasettimanale (mercoledì);
la determinazione in €. 5.000,00 dell'assegno divorzile mensile per sé e in €. 4.000,00 per il mantenimento dei figli da porsi a carico del padre, oltre al 100% delle spese straordinarie.
3. All'udienza presidenziale del 13.4.2021, entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, che tuttavia non veniva raggiunta. Con separata ordinanza del 17.05.2021, il
Presidente nulla disponeva sotto il profilo dell'affidamento dei figli, stante la loro maggiore età, e confermava le condizioni di separazione vigenti in punto di collocamento e visite dei figli e sotto il profilo economico.
4. Con sentenza non definitiva n. 1168/2021, pubblicata in data 24.11.2021, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore per le ulteriori questioni controverse, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
5. All'udienza del 18.5.2022, il G.I. dava atto della pendenza del parallelo processo di separazione e dell'espletamento in tale sede di CTU contabile, ancora in corso;
rigettava le prove orali e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 18.1.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni, chiedendone
l'integrale accoglimento;
la causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Scaduti i termini di legge, il Tribunale di Como emetteva la sentenza n. 633/2023 del
28.4.2023, oggi impugnata, che così ha statuito: “…Richiama la sentenza non definitiva n.
1168/2021, pubblicata in data 24.11.2021, quanto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
2. Dispone che il padre tenga con sé i figli, maggiorenni ma affetti da grave disabilità, a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale nella giornata di mercoledì, secondo le modalità attualmente in essere;
3.
Dispone che versi a l'importo mensile di €. 2.000,00 quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli (€. 1.000,00 per ciascuno di essi), oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie in applicazione del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Como (tra cui vanno ricomprese le spese di retta mensile e delle eventuali attività extra della ), importo da versarsi entro il cinque di ogni mese e da Org_1 aggiornarsi annualmente in base agli indici di variazione del costo della vita (con Org_2 prima rivalutazione dal marzo 2019);
4. Dispone che versi a CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, importo da versarsi entro il cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici di variazione Org_2 pagina 2 di 7 del costo della vita (con prima rivalutazione dal marzo 2019);
5. COMPENSA le spese di lite…”. 8. Con atto depositato il 10.7.2023 ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza e ha chiesto in via preliminare di rito disporsi la riunione di questo procedimento in appello al il giudizio di appello avverso sentenza di separazione n.622/2023 del Tribunale di
Como (procedimento n.r.g. 1954/2023);
nel merito: riformarsi la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione dell'assegno divorzile, rideterminandolo in €. 5.000,00 mensili, che il sig. dovrà