Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2024, n. 1043
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 5973/2017 del ruolo generale, promossa da
BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A. (C.F.: 07634270636), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Di Lorenzo (C.F.: [...]), ed elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola G/1, presso lo studio dell'Avv. Amalio Mele;
APPELLANTE contro
COS.MER. S.r.l. (P. IVA: 00297710618), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché RI NT UN (C.F.:
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro AR
(C.F.: non dichiarato), ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale della Costituzione, Is. F3, presso l'Avv. Rocco Truncellito;
APPELLATI
e con l'intervento di IQERA ITALIA S.p.A. (C.F.: 07710101002), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di AMCO – ASSET
MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F.: 05828330638), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cesare (C.F.:
[...]), presso il cui indirizzo pec, massimilianocesare@avvocatinapoli.legalmail.it, è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 9345/2017 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il
19.09.2017 e notificata il 09.10.2017.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' impugnata, con atto notificato il 24.10.2017, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. Tribunale di Napoli, adito dagli odierni appellati, in opposizione a decreto ingiuntivo n.
5161/2014 (per l'importo di € 205.126,98), ha revocato il provvedimento monitorio, condannando gli opponenti al pagamento, in favore della Banca opposta, della complessiva somma di €
116.984,46, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite
(V. dispositivo della sentenza impugnata).
2. Nell'originario ricorso monitorio la Banca istante aveva dedotto di essere creditrice degli ingiunti (debitore principale, la Società, e garante fideiussore, il AR), di tre linee di credito: due rapporti di mutuo ed un rapporto di C/C, con due conti tecnici collegati.
3. Con l'opposizione, gli ingiunti, per quanto ancora di rilevanza, avevano eccepito la nullità di tutti i rapporti per usura;
e, denunciata
l'illegittimità degli addebiti operati sul C/C, spiegavano domanda riconvenzionale per la ripetizione dell'indebito.
4. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria tecnica, in aderenza alle risultanze peritali ed in parziale accoglimento dell'opposizione,
revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento del minore importo di € 116.984,46, oltre interessi.
5. Con il gravame, sostanzialmente affidato a tre ordini di motivi,
l'appellante lamenta: erronea adesione acritica, da parte del Tribunale, alle risultanze peritali (primo motivo);
erronea sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, quanto al vaglio dell'usura sui rapporti di mutuo (secondo motivo);
erronea determinazione del saldo
a credito, per come accertato dal CTU, alle cui conclusioni il Tribunale ha ancora una volta prestato acritica adesione (terzo motivo).
5.1. Hanno resistito gli appellati. Vinte le spese di lite.
5.2. Introita la causa in decisione, la stessa, con ordinanza del
31.05.2023, veniva rimessa sul ruolo, disponendosi supplemento peritale diretto alla ricostruzione dei rapporti, tenuto conto dei seguenti criteri: “1) l'individuazione del tasso effettivamente concordato al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti di finanziamento, tenendo conto del tasso di mora in termini differenziali, secondo i principi fissati dalle SS. UU. nella sentenza n. 19597/2020 e con
l'ulteriore precisazione che, ai fini dell'usura, non va considerata
l'eventuale penale di estinzione anticipata;
2) quanto ai rapporti di C/C,
l'individuazione del tasso effettivamente concordato al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti o al momento dell'eventuale esercizio dello jus variandi da parte della Banca, rapportando detti tassi al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione o al momento della variazione del tasso;
3) la c.m.s., se illegittima
(intendendosi per tale quella indicata in contratto nella sola misura percentualistica, senza indicazione di ulteriori elementi atti a renderla oggettivamente determinabile), si aggiungerà, ai fini del vaglio dell'eventuale usura, al tasso effettivo concordato e/o variato dalla Banca;
se legittima, si aggiungerà in termini differenziali, secondo i principi fissati dalle SS. UU. con la sentenza n. 16303/2018;
4) la capitalizzazione infrannuale degli interessi dovrà ritenersi legittima se concordata ed applicata a condizioni di reciprocità, con la precisazione che non soddisfa il requisito della reciprocità l'eventuale previsione di un tasso creditore per il correntista fissato in misura infinitesimale e/o senza alcuna differenza tra TAN e TEG;
5) non si dovrà tenere conto di ulteriori ed eventuali costi (gg. valuta, spese tenuta conto ecc.) che non trovino fondamento in specifiche pattuizioni inter-partes”.
5.3. Con atto dell'11.07.2023, è intervenuta QE TA S.p.A., quale mandataria di AMCO – Asset Management Company S.p.A., cessionaria del credito già vantato dall'odierna appellante.
5.4. Acquisita la relazione peritale, all'udienza del 06.12.2023, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
6. L'appello è fondato nei limiti e nei termini qui di seguito precisati.
7. I primi due motivi, che condividono le censure mosse alla ctu espletata in primo grado, quanto alla riscontrata usura di mora in ordine ai contratti di finanziamento, investono la vexata quaestio relativa all'incidenza della sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli di mora.
7.1. Le censure risultano fondate alla luce dei principi fissati dalle SS.
UU. nella sentenza n. 19597/2020.
È di palmare evidenza, nella stesura della ctu acquisita nel giudizio a quo, la sovrapposizione di profili tra loro eterogenei, vale a dire tra interessi corrispettivi e quelli moratori, correlati alla verifica dell'eventuale usura, che va partitamente condotta, tenendo distinte le
due categorie, secondo i principi fissati nel richiamato intervento delle
SS. UU.
La Suprema Corte, infatti, pur mettendo in luce la rilevanza, ai fini della rilevazione dell'usura, anche dell'interesse di mora, a differenza di quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata (che fa riferimento al cumulo, in termini assolutistici, tra interessi
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