Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2024, n. 1098

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2024, n. 1098
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1098
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo

Registro Generale Appello n. 1339 / 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa ALESSANDRA ARCERI - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
MA DA, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla Grassi del
Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto Arsizio Viale Duca
D'Aosta n. 18, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Milano n. 2023/2616 del 25.5.2023
ATTORE IN REVOCAZIONE
contro
pagina 1 di 11 IO EL, nata a Luino il 12.3.1962, C.F. [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio
Busignani del Foro di Varese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese via Leopardi
n.5
CONVENUTA IN REVOCAZIONE avverso la sentenza della Corte di Appello Sez. V Civile n. 1190/2023 – emessa nella causa civile n.
3376/2022 R.G. il 9.3.2023, pubblicata il 6.4.2023, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10.10.2023, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“in via preliminare: ordinare ai sensi dell'art 401 e 373 cpc la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1190/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 6.4.2023, poiché la sua esecuzione arreca al sig MA un danno grave e irreparabile;
in via principale: revocare la sentenza n. 1190/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 6.4.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1089/2022 del Tribunale di Varese
Sez I Civile pubblicata il 3.11.2022, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto del sig, DA MA alla previsione di un assegno divorzile in suo favore e, per l'effetto, modificare le condizioni di divorzio stabilite in primo grado, condannando la sig.ra AN PA al pagamento dell'importo mensile determinato nella misura di € 1250,00 o, comunque, della diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali tutte di causa, oltre rimborso forfettario
15%, Iva e Cpa;
in via istruttoria si chiede fin d'ora l'acquisizione del fascicolo di causa che ha generato l'impugnata sentenza (Corte di Appello di Milano Sez delle persone, dei minori e della famiglia RGA n.
3376/2022)”
Parte convenuta:
“Rigettare il ricorso per revocazione proposto da DA MA per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;

pagina 2 di 11
condannare parte ricorrente al pagamento di spese e compensi ex art 91 cpc, secondo le tariffe forensi vigenti”
Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per revocazione notificato il 5.5.2023 e iscritto a ruolo il 11.5.2023 il sig. MA
DA ha impugnato la sentenza di questa Corte di Appello n. 1190/2023 – emessa nella causa civile n.
3376/2022 R.G. il 9.3.2023 e pubblicata il 6.4.2023, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da MA DA

contro

ZI AN.
Il sig. MA DA, ricorrente in primo grado avanti al Tribunale di Varese, chiedeva, oltre alla pronuncia sullo status, l'assegno divorzile e l'assegnazione di una porzione di casa sulla base delle seguenti circostanze: assunto dal 14.4.2013, prima con contratto a tempo determinato e poi indeterminato dal 1.5.2014, dalla ditta Azienda Agricola La Finta con sede in Svizzera come operaio agricolo destinato alla gestione della scuderia con stipendio di € 2.700,00 mensili;
il 22.12.2017 subiva un gravissimo infortunio sul lavoro in seguito alla caduta da una pedana, riportando l'esplosione di dischi intra vertebrali con scheggia conficcata nel midollo e veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici, per poi essere licenziato in data 31.1.2020, rimanendo privo di reddito da lavoro;
da settembre 2021 risiede a Maccagno con PI in un alloggio concessogli dal Comune per il suo stato di invalidità al canone di € 180,00 mensili;
è stato accertato invalido al 75% con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dei 2/3 e da aprile 2021 percepisce l'assegno di invalidità di € 436,72;
è affetto da sindrome da disadattamento misto ansioso depressivo tale da rendergli impossibile riprendere a lavorare come riscontrato in data 30.10.2020;
sul conto corrente al 31.3.2021 ha un saldo di € 107,06;
ha Isee 2022 di € 5.220,27;
come risulta da due scritture private del 30.11.2017 e 23.9.2018 per la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà della moglie e del di lei figlio SI IR ha investito € 108.829,00, oltre a sottoscrivere due contratti di mutuo e di finanziamento, con l'accordo che in caso di vendita il ricavo sarebbe stato diviso;
l'immobile è stato venduto nel 2022 ma i ricavi risultano nulli;
la sig.ra ZI invece può contare su un reddito da lavoro pari a € 37.600 annui, a cui fino a giugno 2022 va ad aggiungersi il canone di locazione ove risiedeva il ricorrente pari a € 4.800,00 annui. La signora ZI AN, aderendo alla domanda di divorzio, chiedeva il rigetto della domanda di assegno allegando che: lui si è allontanato spontaneamente dalla casa coniugale;
ha disponibilità finanziaria data dal risarcimento dell'infortunio (che il marito sostiene sia stata esclusa dalla
Assicurazione Svizzera).
Il Tribunale di Varese ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, senza il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto da MA DA, per insussistenza della natura meramente assistenziale dello stesso, a fronte della separazione consensuale intervenuta con negoziazione assistita in data 27.7.2019 (seconda separazione), dopo l'infortunio del 2017, accordo con cui le parti si sono dichiarate economicamente autosufficienti. pagina 3 di 11
Ha proposto appello MA DA, di cui al RG 3376/2023, il quale ha censurato la sentenza, sostenendo quanto segue:
nel 2019, quando è intervenuta la separazione lui era ancora assunto e percepiva lo stipendio di € 2.700,00 mensili, in quanto dopo l'infortunio era stato adibito a funzioni di accoglienza e gestione della clientela;
solo con il licenziamento intervenuto il 29.12.2019, con efficacia dal 31.1.2020, per diminuzione delle entrate, a distanza di 5 mesi dall'accordo di separazione ha scoperto di aver perso il lavoro, sua unica fonte di reddito e della crisi aziendale non poteva aver contezza;
fino all'aprile 2021 ha percepito la Naspi di € 700,00 e poi l'indennità di invalidità di € 436,72 ed ora da settembre 2021 deve anche pagare il canone locativo di € 180,00;
il giudice di primo grado avrebbe dovuto valorizzare il licenziamento del 31.1.2020 in quanto sopraggiunto, circostanza che ha cambiato la situazione rispetto al momento della separazione.
Con Nota di trattazione scritta del 17.2.2022 ha depositato, per dimostrare che la sua unica entrata è la pensione di invalidità: CU 2021 x 2020 (redditi da lavoro € 9.788,44) - CU 2022 (redditi € 4.000,66);
DSU 2023 - Isee 2021-2022-2023.
Con Nota di trattazione scritta depositata il 8.3.2023 allegava che durante la convalescenza post infortunio è stato costretto a farsi ospitare da amici e parenti ovvero dalla sig.ra CI (mera amica) e poi dalle sorelle e dal padre, quando la CI nel gennaio 2021 ha cambiato abitazione, per poi non riuscire più a rientrare in casa in quanto la sig.ra ZI in quel periodo ha locato a terzi l'appartamento che prima deteneva;
non ha alcuna proprietà in Francia e nel 2021 è stato costretto a trasferirsi oltralpe per vivere in una roulotte di proprietà del padre;
non ha ottenuto alcun risarcimento per l'infortunio, come risulta dalle produzioni n.38-39;
i finanziamenti sono stati accesi nel 2019 per la ristrutturazione della casa e tale circostanza non è mai stata contestata;
ha presentato il 19.2.2020 (doc.20) immediata disponibilità al lavoro e da allora ne è alla ricerca ma ha difficoltà stante l'età di anni 54, l'invalidità al 75%, con la sola licenza media inferiore e con la sola esperienza lavorativa in aziende agricole. Allegava altresì che la richiesta di assegno di € 1250,00 era dipesa anche dalla sussistenza in essere dei rimborsi dei finanziamenti e mutui, ad oggi estinti a seguito della vendita dell'immobile della sig.ra ZI, ma permangono altri due finanziamenti ID (doc.9-10) ancora su di lui gravanti per un importo complessivo di € 67.000,00 e pertanto ritiene che permanga attuale il bisogno dell'assegno
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