Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/04/2024, n. 305

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/04/2024, n. 305
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 305
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 148/2023
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 1463 del 29.9.2022
Oggetto: opposizione a DI (indennità COVID lavoratori stagionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
GI ANO A NDREA, rappresentat o e difeso dall 'avv. Marcello De Vivo
Appell ant e
e
INPS in pers ona del President e pro t empore,
Appell ato cont umace
FATTO E SVOLG IME NTO DEL PRO CESSO

Con sent enza i n dat a 29.09.2022 il Tribunal e di B rindi si ha accolto l'opposizione proposta dall'INPS avverso il decreto ingiuntivo n.139/2021, emesso dal medesimo Tribunale, in favore di GIANO DR, con cui era stato ingiunto all'Istituto il pagamento della somma di Euro 3.000,00, oltre accessori, a titolo di misure a sostegno del reddito per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste rispettivamente dagli artt. 9 co. 2, lett. a) D.L. n. 104 del 14.8.2020 (cd.Decreto Agosto), convertito in legge n. 126/2020, e dagli artt.
15 co. 1 e 15 bis del D.L. n. 137 del 2020 (cd. Decreto Ristori).
Il Tribunale ha rilevato che:
- le somme costituenti oggetto del decreto ingiuntivo concernono le misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo previste (nella misura di €1.000 per ciascuna causale) rispettivamente dall'art. 9 co. 2 lett. a) D.L. n. 104 del 2020, dall'art. 15 del D.L. n. 137 del 2020 e dall'art. 15 bis, introdotto con la legge di conversione n.
176/2020 che ha abrogato il D.L. n. 157 del 2020 recante all'art. 9 analoga disposizione;

- la parte ricorrente in sede monitoria aveva dedotto di poter accedere ai benefici previsti da tali disposizioni in quanto in possesso dei necessari requisiti, ossia: a) stagionalità del rapporto di lavoro dipendente in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
b) cessazione
involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.1.2019 e la data finale indicata da ciascun decreto;
c) attività lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo contemplato da ciascun decreto;
d) assenza di contratto a tempo indeterminato diverso dal contratto di lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
e) assenza di titolarità di pensione alla data di presentazione della domanda;

- la sussistenza di tali presupposti non era in contestazione e comunque risultava dagli atti;

- l'INPS aveva contestato l'interpretazione della normativa propugnata dal lavoratore, affermando, invece - in linea con la circolare interna n. 146/2020 e con il messaggio n. 3160/2020 emanato dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS - che dette indennità non sono dovute per "tutti i lavoratori stagionali del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda datrice di lavoro, in quanto assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola e della indennità di cui all'art. 30 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18";

- per i lavoratori del settore agricolo è stato previsto uno specifico intervento dall'art. 30 D.L.
n. 18 del 2020
, che dispone: "agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 Euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9172";
tale misura è stata rinnovata per il mese di aprile 2020 e nuovamente adottata con il D.L. n. 73 del
2021;

- la ratio di tali interventi normativi, mirati in maniera distinta sulle specifiche categorie di lavoratori, porta ad escludere che nella platea dei lavoratori stagionali destinatari del bonus
COVID19 dai c.d. "decreto agosto" e "decreto ristori" possano essere ricompresi anche i lavoratori del settore della agricoltura, a prescindere, quindi, dalla natura stagionale delle loro attività.
Il primo giudice ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato tra le parti le spese del giudizio, stante la novità delle questioni trattate e l'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito.
Avverso tale sentenza GIANO DR ha propost o appell o con ri cors o del 28.03 .2023.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 D.L. n. 104 del 2020, 15 e 15 bis del D.L. n.
137 del 2020.
GIANO DR censura l'asserita violazione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi in quanto, pur a fronte del chiaro dato letterale delle disposizioni in commento, che hanno specificamente individuato i requisiti per l'accesso a tali misure di sostegno al reddito, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la norma escludendo i lavoratori agricoli dal novero dei beneficiari sul presupposto sia dell'assenza, nelle disposizioni di cui agli artt. D.L. n. 104 del 2020, 15 e 15 bis D.L. n. 137 del 2020, di uno specifico riferimento a tale categoria di prestatori, sia dell'incumulabilità (e/o incompatibilità) di tali misure con le ulteriori provvidenze statali erogate nella prima fase dell'emergenza pandemica.
Secondo la parte appellante il settore dell'agricoltura, al pari di quello del turismo, costituisce il comparto produttivo nel quale emerge la correlazione tra assunzione a termine dei lavoratori e
soddisfacimento di esigenze di lavoro stagionale;
inoltre, "La mancata specificazione dei lavoratori agricoli quali destinatari dell'indennizzo, valorizzata dal Tribunale, avrebbe avuto un senso ove il legislatore avesse individuato i beneficiari della provvidenze mediante indicazione di tutti gli specifici settori produttivi (diversi dal turismo) senza menzionare l'area del lavoro agricolo. Ma avendo utilizzato un'espressone di carattere “generale” è evidente che il legislatore ha inteso certamente riferirsi anche (recte: anzitutto) al settore dell'agricoltura, in quanto tipicamente connotato dalla stagionalità".
Nell'atto di gravame si sostiene che le disposizioni di cui agli artt. 9 D.L. n. 104 del 2020, 15
e 15 bis D.L. n. 137 del 2020 non prevedono espressamente alcuna incumulabilità con gli indennizzi già previsti a favore dei
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