Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/02/2024, n. 412
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Testo completo
R.G. 1784-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello avverso la decisione/sentenza
9.7.2021 del Tribunale di Lucca in reclamo ex art. 630
c.p.c., come in atti, proposto da:
GA US, con l'avv. Antonio Massari, di Viareggio, Lucca, appellante nei confronti di
VE EL e GA CA, con gli Avv. Mario Lazzeretti e Laura Lazzeretti, di Lucca,
e di
Calabrese Avv. AR, rappresentata e difesa da sè medesima ex art. 86 c.p.c.
Calabrese Avv. DR, rappresentata e difesa da sè medesima ex art. 86 c.p.c.
1 Amodeo EM, con le Avv. AR Calabrese e DR Calabrese, di
Forte dei Marmi, Lucca,
ZI IN e TI ET, con gli Avv. Gino Guidi e Simonetta, Lucca, convenuti in appello sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “chiede che la Corte in totale riforma della decisione/sentenza del Tribunale di Lucca 9.7.2021 voglia dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare rubricata al n. 1511/2014 RE del Tribunale di Lucca, sospesa ad istanza delle creditrici procedenti il 4.7.2018 senza che, ad oggi, sia stata presentata istanza di prosecuzione, con liberazione dei beni pignorati e ogni altro provvedime nto consequenziale. Con vittoria di spese e compenso professionale dei due gradi della procedura.”
-
Per le convenute in appello /G: “Respinta ogni contraria eccezione e conclusione, piaccia alla Ecc.ma
Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dal debitore
RR US contro l'ordinanza collegiale del Tribunale di
Lucca 9.07.2021 per cui è causa, con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali 15%, cap ed iva di legge. Con ogni altra consequenziale e necessaria pronuncia di ragione e di legge.”
Per i convenuti in appello Calabrese/Amodio: “chiedono il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese, compenso e spese generali oltre accessori di legge.”
Per i convenuti in appello ZI/TI: “in via preliminare stante la manifesta inammissibilità ex art. 348
c.p.c. rigettare l'appello;
nel merito rigettare il ricorso in 2 appello promosso da RR US perché infondato in fatto;
condannare il ricorrente per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. determinando la relativa pena a favore delle resistenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Va premesso che, n base alla ricostruzione della vicenda in atti, rileva ricordare che le odierne convenute EI IA
e RR IC sono madre e sorella dell'appellante RR
US.
Le convenute, dopo la morte del marito e padre RR
US RA, hanno allegato la mancata corresponsione da parte del de cuius degli assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione coniugale per l'ingente somma complessiva di € 495.302,41.
Sulla base di quel credito, le convenute hanno agito esecutivamente sulla quota ereditaria del debito del defunto padre, per cui al RR è stato notificato in data 9.6.2014 atto di precetto, unitamente alla sentenza di separazione dei genitori, per il pagamento immediato di € 289.440,14, con il contestuale pignoramento delle quote della Floria s.r.l., di cui risulta proprietario.
La procedura esecutiva risultava sospesa su stanza delle stesse creditrici procedenti, in attesa dell'esto del giudizio diretto alla collazione delle predette quote della Soc. Floria di proprietà dell'esecutato all'asse ereditario del defunto marito e padre RR US RA.
In data 7.8.2020, veniva presentata istanza al G.E. in cui si chiedeva fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva, evidenziandosi che la sospensione del processo
3
esecutivo ad istanza dei creditori di cui all'art. 624-bis
c.p.c., non può avere durata superiore ai 24 mesi ed essendo tale termine decorso in assenza di istanza di prosecuzione.
Il G.E., con ordinanza 7.1.2021, qualificava il provvedimento di sospensione come emesso non su istanza
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello avverso la decisione/sentenza
9.7.2021 del Tribunale di Lucca in reclamo ex art. 630
c.p.c., come in atti, proposto da:
GA US, con l'avv. Antonio Massari, di Viareggio, Lucca, appellante nei confronti di
VE EL e GA CA, con gli Avv. Mario Lazzeretti e Laura Lazzeretti, di Lucca,
e di
Calabrese Avv. AR, rappresentata e difesa da sè medesima ex art. 86 c.p.c.
Calabrese Avv. DR, rappresentata e difesa da sè medesima ex art. 86 c.p.c.
1 Amodeo EM, con le Avv. AR Calabrese e DR Calabrese, di
Forte dei Marmi, Lucca,
ZI IN e TI ET, con gli Avv. Gino Guidi e Simonetta, Lucca, convenuti in appello sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “chiede che la Corte in totale riforma della decisione/sentenza del Tribunale di Lucca 9.7.2021 voglia dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare rubricata al n. 1511/2014 RE del Tribunale di Lucca, sospesa ad istanza delle creditrici procedenti il 4.7.2018 senza che, ad oggi, sia stata presentata istanza di prosecuzione, con liberazione dei beni pignorati e ogni altro provvedime nto consequenziale. Con vittoria di spese e compenso professionale dei due gradi della procedura.”
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Per le convenute in appello /G: “Respinta ogni contraria eccezione e conclusione, piaccia alla Ecc.ma
Corte d'Appello rigettare l'appello proposto dal debitore
RR US contro l'ordinanza collegiale del Tribunale di
Lucca 9.07.2021 per cui è causa, con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali 15%, cap ed iva di legge. Con ogni altra consequenziale e necessaria pronuncia di ragione e di legge.”
Per i convenuti in appello Calabrese/Amodio: “chiedono il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese, compenso e spese generali oltre accessori di legge.”
Per i convenuti in appello ZI/TI: “in via preliminare stante la manifesta inammissibilità ex art. 348
c.p.c. rigettare l'appello;
nel merito rigettare il ricorso in 2 appello promosso da RR US perché infondato in fatto;
condannare il ricorrente per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. determinando la relativa pena a favore delle resistenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Va premesso che, n base alla ricostruzione della vicenda in atti, rileva ricordare che le odierne convenute EI IA
e RR IC sono madre e sorella dell'appellante RR
US.
Le convenute, dopo la morte del marito e padre RR
US RA, hanno allegato la mancata corresponsione da parte del de cuius degli assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione coniugale per l'ingente somma complessiva di € 495.302,41.
Sulla base di quel credito, le convenute hanno agito esecutivamente sulla quota ereditaria del debito del defunto padre, per cui al RR è stato notificato in data 9.6.2014 atto di precetto, unitamente alla sentenza di separazione dei genitori, per il pagamento immediato di € 289.440,14, con il contestuale pignoramento delle quote della Floria s.r.l., di cui risulta proprietario.
La procedura esecutiva risultava sospesa su stanza delle stesse creditrici procedenti, in attesa dell'esto del giudizio diretto alla collazione delle predette quote della Soc. Floria di proprietà dell'esecutato all'asse ereditario del defunto marito e padre RR US RA.
In data 7.8.2020, veniva presentata istanza al G.E. in cui si chiedeva fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva, evidenziandosi che la sospensione del processo
3
esecutivo ad istanza dei creditori di cui all'art. 624-bis
c.p.c., non può avere durata superiore ai 24 mesi ed essendo tale termine decorso in assenza di istanza di prosecuzione.
Il G.E., con ordinanza 7.1.2021, qualificava il provvedimento di sospensione come emesso non su istanza
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