Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/08/2024, n. 1438
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data
4.2.2022 al n. 201 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 3191 pubblicata il 9.12.2021 avente ad oggetto: leasing promossa da
MA IE s.r.l., elettivamente domiciliata in
Cesenatico (FC), presso e nello studio dell'avv. Simone
Morigi, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
Intesa Sanpaolo s.p.a., elettivamente domiciliata in
Milano presso lo studio dell'avv. Cristiano Ruspi che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
e
1
All'udienza del 26-28.3.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI: per MA IE s.r.l.:
“Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata
IN VIA PRELIMINARE
DISPORRE E/O ORDINARE la rinnovazione della CTU versata in atti ai fini di rispondere al seguente quesito: provveda il CTU a calcolare, utilizzando la formula di matematica finanziaria dettata per la determinazione del TAN, il tasso annuo nominale di ogni singolo canone del piano di ammortamento in base al quale
MA paga i canoni, applicando al calcolo richiesto, da effettuarsi canone per canone, l'effettivo lasso di tempo intercorrente fra un canone e l'altro.
IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE E DICHIARARE che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è superiore alla soglia usura e, conseguentemente, CONDANNARE E/O ORDINARE a Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere – successivamente alla data di pubblicazione della sentenza - all'addebito e/o alla richiesta di pagamento dei canoni del leasing al netto della quota interessi in piano di ammortamento indicata.
CONDANNARE Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione dell'accoglimento della predetta eccezione di usurarietà del TAEG del contratto di leasing, alla restituzione e/o alla ripetizione e/o al risarcimento dell'importo dato dalla somma degli interessi pagati a titolo di interessi sino alla data di pubblicazione della sentenza, il tutto a far data dal giorno della prima sottoscrizione del contratto
2 di leasing ovvero, in subordine, a far data dal subentro da parte di MA IE nel contratto di leasing.
IN VIA SUBORDINATA
ACCERTARE E DICHIARARE che l'importo dovuto a titolo di riscatto non costituisce un debito non potendo pertanto lo stesso essere incluso nel montante del piano di ammortamento.
ACCERTARE E DICHIARARE la violazione dell'art. 117 tub comma 4 e, conseguentemente, ORDINARE E/O DISPORRE E/O
COMANDARE a Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento (al netto della rata di riscatto) al tasso minimo dei BOT vigente nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto, ORDINANDO a Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'addebito, successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, della rate così come risultanti dal nuovo piano di ammortamento e/o ACCERTARE E DICHIARARE
l'indeterminatezza del tasso di interesse contrattualmente dichiarato e, conseguentemente, ORDINARE
E/O DISPORRE E/O COMANDARE a Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento (al netto della rata di riscatto) al tasso minimo dei BOT vigente nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto ovvero
(ed in alternativa) al tasso legale, ORDINANDO a Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'addebito, successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, della rate così come risultanti dal nuovo piano di ammortamento.
CONDANNARE Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione dell'accoglimento (anche di una) delle predette eccezioni, alla restituzione e/o alla ripetizione e/o al risarcimento dell'importo dato dalla
3 differenza fra gli importi pagati a titolo di interessi in base al piano di ammortamento originario e gli importi che avrebbero dovuto essere pagati alla luce del ricalcolo del piano di ammortamento secondo i criteri sopra indicati, il tutto far data dalla sottoscrizione iniziale del contratto ovvero, in subordine, a far data dal subentro da parte di MA IE nel contratto di leasing.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
ORDINARE E/O DISPORRE E/O COMANDARE a Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione del piano di ammortamento al netto della rata di riscatto e, conseguentemente, ORDINARE a Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all'addebito, successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, della rate così come risultanti dal nuovo piano di ammortamento.
CONDANNARE Intesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione dell'accoglimento delle predetta eccezione, alla restituzione e/o alla ripetizione e/o al risarcimento dell'importo dato dalla differenza fra gli importi pagati a titolo di interessi in base al piano di ammortamento originario e gli importi che avrebbero dovuto essere pagati alla luce del ricalcolo del piano di ammortamento secondo i criteri sopra indicati, il tutto far data dalla sottoscrizione iniziale del contratto ovvero, in subordine, a far data dal subentro da parte di
MA IE nel contratto di leasing.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio e con ripetizione di quanto pagato a titolo di costi di CTU e di spese legali così come liquidate in prime cure”.
Per Intesa SanPaolo s.p.a.:
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“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita – previa dichiarazione di inammissibilità del primo motivo in tema di usura sub § IV.A dell'appello avversario (pp. 12-15), di parziale carenza di interesse ad impugnare in relazione al terzo motivo in tema di usura sub § IV.A dell'appello avversario (pp. 17-26), di inammissibilità del secondo motivo in tema di trasparenza sub § IV.B dell'appello avversario (pp. 29-39) – rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, così giudicare: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva di MA
IE S.r.l. a domandare la restituzione/il risarcimento di somme in relazione a canoni versati da terzi in data anteriore al subentro di MA IE
S.r.l. nel contratto di lease-back per cui è causa;
nel merito respingere integralmente i motivi di appello ex adverso proposti, in quanto infondati in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 3191 del 13 dicembre 2021 emessa inter partes;
in via istruttoria rigettare la richiesta di rinnovazione
e/o eventualmente integrazione della CTU, in quanto superflua ed esplorativa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori tutti come per legge.
Con riserva espressa di ulteriormente dedurre, argomentare ed articolare, anche in via istruttoria, avvalendosi delle facoltà di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.9.2016 la società MA IE s.r.l. conveniva in giudizio
Mediocredito ITno s.p.a. (già Centro Leasing s.p.a.)
5
quale concedente di impianto fotovoltaico nell'ambito di un rapporto di locazione finanziaria, costituito con contratto n. 00808773/001 del 19.12.2011 stipulato con la società Fase Engineering s.p.a. e poi ceduto, in seguito
a cessione di ramo di azienda, alla medesima MA
IE. Tanto premesso, l'attrice, sulla base di perizia redatta da consulente tecnico di parte, deduceva la sussistenza di una serie di profili di illegittimità delle poste debitorie del rapporto contrattuale de quo e, in particolare: l'usurarietà del tasso di interesse contrattuale (pari al 9,186%), poiché superiore al tasso soglia per le operazioni di leasing a tasso variabile vigente all'epoca della stipula (pari invece al 9,175%);
la violazione dell'art. 117 comma 4 T.U.B. per avere la
Concedente incluso nel piano di ammortamento l'importo dovuto a titolo di riscatto del bene oggetto di leasing;
infine, l'indeterminatezza del tasso di interesse, in quanto non univocamente indicato e differente dal tasso nominale contrattualmente previsto.
Si costituiva in giudizio Intesa SanPaolo s.p.a., in qualità di incorporante per fusione Mediocredito ITno
s.p.a.), contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e dunque concludendo per il rigetto integrale della domanda.
Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di CTU
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