Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2024, n. 7
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa G P Presidente rel.
2. Dr. R M Consigliere
3. Dr. A C Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n.1196 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro
e di previdenza per l'anno2021 e vertente
Tra
, con l'avv.ta TERRANOVA FRANCESCA Parte_1
appellante
E
, con l'avv.ta BAIOCCO PAOLA Controparte_1
appellata-appellante incidentale
oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
191/2021, pubblicata in data 17/03/2021;
differenze retributive, blocco stipendiale.
FATTO.
1
1. , dipendente della società a decorrere dal Controparte_2 Controparte_1
22.10.2001, con la qualifica di impiegata di VI° livello, ha chiesto al Giudice del
Lavoro di , il pagamento (a) dei premi di produzione e di produttività dal CP_1
01.01.2013 al 31.12.2017 e (b) dei buoni pasto per il periodo da dal 01.07.2012 al
31.10.2017, per un importo complessivo pari a euro€ 11.192,65.
2.La società costituendosi, ha riconosciuto come dovuti Controparte_1 soltanto i premi di produzione e di produttività per l'anno 2014 e ha eccepito in compensazione un controcredito vantato nei confronti della lavoratrice per averle corrisposto nel 2013 un trattamento economico superiore al limite fissato per quell'anno dall'art. 4 comma 11 dl 95/2012 conv. in legge n.135/2012 ( secondo cui, a decorrere dal 1.1.2013, non era consentito ai dipendenti delle società pubbliche di percepire un trattamento economico complessivo superiore a quello ordinariamente spettante per
l'anno 2011. La norma è stata abrogata dall'art. 1, c. 562 lett. a, della l. 147/2013 entrata in vigore a gennaio 2014).
3.Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la società alla minor somma di € 5.601,26, a titolo di premi di produttività e produzione anni 2016 e 2017, buoni pasto per tutte le annualità richieste ad eccezione del 2013, detratto il controcredito della società, eccepito in compensazione, dell'importo di € 2.071,00.
In particolare, ha accolto:
• la domanda di pagamento dei premi di produttività per gli anni 2016 e 2017, perché dal verbale di accordo sindacale del 2019, sulla base del quale parte resistente assumeva di non essere tenuta a detto pagamento, non risultava alcuna rinuncia o transazione da parte dei dipendenti e, segnatamente, dell'istante, alle pretese fatte valere nel presente giudizio;
• la domanda avanzata a titolo di rimborso per mancata corresponsione dei buoni pasto per il periodo 01.07.2012 – 31.10.2017, con esclusione dell'anno 2013.
Ha, invece respinto:
• la domanda di buoni pasto, premi di produzione e produttività relativi all'anno 2013 perché ha ritenuto operante l'art. 4, c. 11, del d.l. 95/2012
2
(convertito in legge n. 135/2012) invocato dalla società. Ha, invero, rilevato che
< a fronte di un reddito massimo percepibile dalla ricorrente nel 2011, pari ad
€ 28.332,00, la medesima ha percepito, nel 2013, un reddito di € 30.403,00 (cfr.
CUD anni 2012 e 2014, all. n. 1, a b fascicolo parte convenuta), sicché, non solo i buoni pasto e i premi di produzione che rivendica per l'annualità 2013 non sono dovuti, ma, per tale annualità, l'azienda vanta un controcredito nei confronti del dipendente, per averle indebitamente corrisposto una retribuzione annuale superiore alla soglia prevista dalla legge (cioè al trattamento economico complessivo spettante al dipendente nel 2011): tale credito restitutorio, ammontante ad € 2.071,00, è già stato richiesto al lavoratore in via stragiudiziale (cfr. all. n. 2 fascicolo parte convenuta) ed ora viene ritualmente eccepito dalla resistente in compensazione per paralizzare il credito azionato da controparte>;
• la domanda di pagamento dei premi di produzione e produttività relativi all'anno 2015, perchè ha rilevato che vi è la prova documentale che le somme invocate a tale titolo sono state corrisposte dalla società (i prospetti paga relativamente alle mensilità di settembre 2015 e luglio 2016 all. n. 5 a, b fascicolo parte convenuta).
4.La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti.
4.1-La lavoratrice con l'appello principale lamenta che:
- ai fini dell' art. 4, c. 11, del d.l. 95/2012 si deve tenere conto del trattamento di retribuzione ordinaria spettante, che, sulla scorta dei principi fissati dalla Corte dei
Conti, si compone di quelle voci , siano esse attinenti al trattamento fondamentale che al trattamento accessorio, a carattere fisso e continuativo. Devono escludersi gli “eventi straordinari della dinamica retributiva” tra i quali deve farsi rientrare lo straordinario.A tal proposito, per come già argomentato in sede di note autorizzate nel giudizio di primo grado a mero titolo esemplificativo e senza comunque invertire l'onere della prova, per come emerge dalle buste paga allegate al fascicolo di primo grado di parte ricorrente, la sig.ra ha percepito quale “ retribuzione per elementi straordinari Pt_1 della dinamica retributiva” ( lavoro straordinario ecc) nell'anno 2013, € 5425,26 contro €3062,26 nell'anno 2011, somme che sebbene non rientranti nelle base di
3 calcolo sono state inserite illegittimamente nel computo.. Tali somme detratte da quelle risultanti dal CUD generano le seguenti basi di calcolo : € 24.977,74 per l'anno 2013 ed € 25.269,74 per l'anno 2011”. >.
Insiste, quindi, nel pagamento integrale di quanto richiesto, sia cioè dei premi di produttività, di produzione e dei buoni pasto per l'anno 2013 e sia delle somme che sono state illegittimamente compensate con il controcredito derivante dall'applicazione dell'art. 4 comma 11 cit..
4.2-La società con l'appello incidentale chiede di riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando l'inesistenza del diritto della Sig.ra ai Parte_1
premi di produzione e di risultato per gli anni 2016 e 2017 e riformulando il computo dei buoni pasti sulla scorta dei conteggi effettuati dalla . Controparte_1
A tal