Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 1
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N. R.G. 158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., del 28 novembre 2024, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
AR TO UR rappresentato e difeso per procura alle liti dall'avv.
Vincenzo TO
Parte appellante
E
AST DI ASCOLI PICENO rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv.
Patrizia Viozzi
AST DI ANCONA, quale gestione liquidatoria di ASUR Marche, contumace
Parte appellata
Avverso la sentenza n. 273/2023 del 7.7.2017 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che con sentenza n. 273/2017, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda di TO VI IZ, condannava l'ASUR Area Vasta n.5, al pagina 1 di 14
risarcimento del danno, in suo favore, liquidato in complessivi € 154.129,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio.
Riteneva il primo giudice che “La fattispecie rappresentata indubbiamente attiene alla nozione di mobbing che consiste in una coartazione, diretta od indiretta della libertà psichica del lavoratore, così da costringerlo ad una certa azione od omissione. Questa nozione, per altro verso, consente di escludere tutte quelle vicende in cui fra le parti si registrano semplicemente posizioni divergenti o conflittuali, affatto connessi alla fisiologia del rapporto di lavoro.....” in quanto “...dall'espletamento della prova per testi, ammessa ed eseguita, è emersa la sussistenza, nella specie, degli elementi, considerati dalla richiamata giurisprudenza, posti a sostegno della pretesa attrice.”;
“Da sottolineare inoltre il contenuto dell'interrogatorio del Dott. TT presso la
Guardia di FI (cfr. verbali prodotti nel fascicolo di parte ricorrente) afferente a episodi e circostanze poi ritenute infondate e penalmente irrilevanti da parte della stessa Procura della Repubblica attraverso la richiesta di archiviazione”.
Avverso tale sentenza interponeva appello l'Asur Marche, Area Vasta n. 5 che veniva accolto con sentenza n. 213/2018 che rigettava la domanda del dott. TO. Riteneva la
Corte che “Prima ancora che gli esiti dell'attività istruttoria, le stesse allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado evidenziano come i comportamenti ivi descritti, ed attribuiti al Primario del reparto di Cardiologia dr. Luciano TT, sfuggano decisamente ad una qualificazione in termini di condotta c.d. “mobbizzante” posta in essere nei riguardi del ricorrente”;
che “Il tenore delle comunicazioni, pertanto, rivela un sostanziale conflitto tra le personalità dei due soggetti, su un piano di parità, e non consente di che l'uno abbia prevaricato, intimidito e vessato l'altro attraverso una serie continuata di comportamenti volti ad isolarlo, emarginarlo, inibirgli la libera espressione della professionalità nell'ambiente di lavoro”;
che
“Quanto alle dichiarazioni degli altri testi escussi, esse non offrono a sostegno dell'assunto attoreo elementi ulteriori a quelli rinvenibili nella produzione documentale,
pagina 2 di 14 e confermano l'esistenza di un clima conflittuale tra il TT e buona parte del personale medico del reparto.... le patologie psico-somatiche lamentate dal ricorrente ed acclarate dalla ctu all'uopo disposta in primo grado non implicano per se stesse anche la dimostrazione della loro genesi, posto che, come innanzi detto, non è possibile ricondurre agli episodi decritti in ricorso e provati in corso di causa quella minima vis nociva che verosimilmente li collochi all'origine degli accertati disturbi”.
A seguito di ricorso per Cassazione del TO, la Corte di Cassazione depositava, in data 21.02.2024, ordinanza n. 4664/2024 con la quale cassava la citata sentenza e rinviava alla Corte di Appello di Ancona- sez. Lavoro, in diversa composizione, affinché procedesse ad un nuovo esame secondo il seguente principio: “…. il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.”
TO VI IZ propone ora ricorso per la prosecuzione del giudizio, in ossequio alla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 4664/2024, per sentire accogliere le conclusioni già rassegnate in tutti i propri scritti difensivi che così si ritrascrivono: “a) previa conferma della sentenza del Tribunale Lavoro di Ascoli Piceno
n.273/2017 e previo rigetto dell'appello avversario, accertare e dichiarare che
l'Azienda Sanitaria convenuta, per il tramite del dott. Luciano TT, suo dirigente sanitario, a partire da epoca successiva al novembre 2009 ha posto in essere, con la connivenza dei suoi diretti collaboratori e dei vertici aziendali, nei confronti del dott.
TO, comportamenti persecutori, discriminatori, vessatori, costituenti “mobbing”, così come indicati e descritti nella narrativa del presente ricorso;
b) accertare e dichiarare la diretta incidenza dei predetti comportamenti, reiteratamente e complessivamente considerati, comunque assunti in violazione dell'art.2087 c.c. sullo stato di salute psico-fisica del ricorrente;
c) accertare e dichiarare che il complesso
pagina 3 di 14 della condotta datoriale costituisce mobbing ai danni del ricorrente, sulla base dell'attuale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e comunque condotta assunta in violazione delle garanzie previste dall'art.2087 c.c.;
d) accertare e valutare il danno patrimoniale, alla salute, esistenziale e morale subiti dal ricorrente, quale diretta conseguenza della condotta datoriale;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito e conseguentemente condannare la P.A. convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a risarcire il suddetto danno nella misura complessiva già accertata e liquidata in primo grado o nella misura maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art.1226 c.c. f) con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con riferimento ai tutti e tre i gradi del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità”.
Nella presente fase si è costituita in giudizio l'AST di Ascoli Piceno, eccependo, in via preliminare, il difetto di legitimatio ad causam e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'evento/gli eventi ai quali è riconducibile il paventato danno risale/risalgono all'epoca in cui il datore di lavoro era l'Azienda Sanitaria Unica delle
Marche, con conseguente legittimazione in capo all'AST di Ancona, “quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui ASUR sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023”.
Nel merito, contesta il ricorso avversario, rilevando come, in sede di rinvio, occorra un nuovo esame delle emergenze istruttorie, limitatamente all'ipotesi di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., essendosi definitivamente acclarato che la fattispecie in esame non configura un'ipotesi di mobbing, come affermato dalla Suprema Corte rinviante.
È, invece, rimasta contumace l'AST di Ancona, quale gestione liquidatoria dell'ex Asur
Marche a cui pure il ricorso in riassunzione risulta essere stato validamente notificato.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter
c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va pronunciato il difetto di legittimazione passiva dell'AST di Ascoli
Piceno.
E' noto, infatti, che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l'ASUR Marche e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di continuità, le n.5 neo-istituite Aziende Sanitarie Territoriali (AST di Ancona;
AST di
Ascoli Piceno;
AST di Fermo;
AST di Macerata;
AST di Pesaro-Urbino), i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 Aree Vaste dell'ex ASUR, e che sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all'ASUR.
Ebbene, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., del 28 novembre 2024, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
AR TO UR rappresentato e difeso per procura alle liti dall'avv.
Vincenzo TO
Parte appellante
E
AST DI ASCOLI PICENO rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv.
Patrizia Viozzi
AST DI ANCONA, quale gestione liquidatoria di ASUR Marche, contumace
Parte appellata
Avverso la sentenza n. 273/2023 del 7.7.2017 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che con sentenza n. 273/2017, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda di TO VI IZ, condannava l'ASUR Area Vasta n.5, al pagina 1 di 14
risarcimento del danno, in suo favore, liquidato in complessivi € 154.129,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio.
Riteneva il primo giudice che “La fattispecie rappresentata indubbiamente attiene alla nozione di mobbing che consiste in una coartazione, diretta od indiretta della libertà psichica del lavoratore, così da costringerlo ad una certa azione od omissione. Questa nozione, per altro verso, consente di escludere tutte quelle vicende in cui fra le parti si registrano semplicemente posizioni divergenti o conflittuali, affatto connessi alla fisiologia del rapporto di lavoro.....” in quanto “...dall'espletamento della prova per testi, ammessa ed eseguita, è emersa la sussistenza, nella specie, degli elementi, considerati dalla richiamata giurisprudenza, posti a sostegno della pretesa attrice.”;
“Da sottolineare inoltre il contenuto dell'interrogatorio del Dott. TT presso la
Guardia di FI (cfr. verbali prodotti nel fascicolo di parte ricorrente) afferente a episodi e circostanze poi ritenute infondate e penalmente irrilevanti da parte della stessa Procura della Repubblica attraverso la richiesta di archiviazione”.
Avverso tale sentenza interponeva appello l'Asur Marche, Area Vasta n. 5 che veniva accolto con sentenza n. 213/2018 che rigettava la domanda del dott. TO. Riteneva la
Corte che “Prima ancora che gli esiti dell'attività istruttoria, le stesse allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado evidenziano come i comportamenti ivi descritti, ed attribuiti al Primario del reparto di Cardiologia dr. Luciano TT, sfuggano decisamente ad una qualificazione in termini di condotta c.d. “mobbizzante” posta in essere nei riguardi del ricorrente”;
che “Il tenore delle comunicazioni, pertanto, rivela un sostanziale conflitto tra le personalità dei due soggetti, su un piano di parità, e non consente di che l'uno abbia prevaricato, intimidito e vessato l'altro attraverso una serie continuata di comportamenti volti ad isolarlo, emarginarlo, inibirgli la libera espressione della professionalità nell'ambiente di lavoro”;
che
“Quanto alle dichiarazioni degli altri testi escussi, esse non offrono a sostegno dell'assunto attoreo elementi ulteriori a quelli rinvenibili nella produzione documentale,
pagina 2 di 14 e confermano l'esistenza di un clima conflittuale tra il TT e buona parte del personale medico del reparto.... le patologie psico-somatiche lamentate dal ricorrente ed acclarate dalla ctu all'uopo disposta in primo grado non implicano per se stesse anche la dimostrazione della loro genesi, posto che, come innanzi detto, non è possibile ricondurre agli episodi decritti in ricorso e provati in corso di causa quella minima vis nociva che verosimilmente li collochi all'origine degli accertati disturbi”.
A seguito di ricorso per Cassazione del TO, la Corte di Cassazione depositava, in data 21.02.2024, ordinanza n. 4664/2024 con la quale cassava la citata sentenza e rinviava alla Corte di Appello di Ancona- sez. Lavoro, in diversa composizione, affinché procedesse ad un nuovo esame secondo il seguente principio: “…. il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.”
TO VI IZ propone ora ricorso per la prosecuzione del giudizio, in ossequio alla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 4664/2024, per sentire accogliere le conclusioni già rassegnate in tutti i propri scritti difensivi che così si ritrascrivono: “a) previa conferma della sentenza del Tribunale Lavoro di Ascoli Piceno
n.273/2017 e previo rigetto dell'appello avversario, accertare e dichiarare che
l'Azienda Sanitaria convenuta, per il tramite del dott. Luciano TT, suo dirigente sanitario, a partire da epoca successiva al novembre 2009 ha posto in essere, con la connivenza dei suoi diretti collaboratori e dei vertici aziendali, nei confronti del dott.
TO, comportamenti persecutori, discriminatori, vessatori, costituenti “mobbing”, così come indicati e descritti nella narrativa del presente ricorso;
b) accertare e dichiarare la diretta incidenza dei predetti comportamenti, reiteratamente e complessivamente considerati, comunque assunti in violazione dell'art.2087 c.c. sullo stato di salute psico-fisica del ricorrente;
c) accertare e dichiarare che il complesso
pagina 3 di 14 della condotta datoriale costituisce mobbing ai danni del ricorrente, sulla base dell'attuale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e comunque condotta assunta in violazione delle garanzie previste dall'art.2087 c.c.;
d) accertare e valutare il danno patrimoniale, alla salute, esistenziale e morale subiti dal ricorrente, quale diretta conseguenza della condotta datoriale;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito e conseguentemente condannare la P.A. convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a risarcire il suddetto danno nella misura complessiva già accertata e liquidata in primo grado o nella misura maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art.1226 c.c. f) con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con riferimento ai tutti e tre i gradi del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità”.
Nella presente fase si è costituita in giudizio l'AST di Ascoli Piceno, eccependo, in via preliminare, il difetto di legitimatio ad causam e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'evento/gli eventi ai quali è riconducibile il paventato danno risale/risalgono all'epoca in cui il datore di lavoro era l'Azienda Sanitaria Unica delle
Marche, con conseguente legittimazione in capo all'AST di Ancona, “quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui ASUR sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023”.
Nel merito, contesta il ricorso avversario, rilevando come, in sede di rinvio, occorra un nuovo esame delle emergenze istruttorie, limitatamente all'ipotesi di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., essendosi definitivamente acclarato che la fattispecie in esame non configura un'ipotesi di mobbing, come affermato dalla Suprema Corte rinviante.
È, invece, rimasta contumace l'AST di Ancona, quale gestione liquidatoria dell'ex Asur
Marche a cui pure il ricorso in riassunzione risulta essere stato validamente notificato.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter
c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va pronunciato il difetto di legittimazione passiva dell'AST di Ascoli
Piceno.
E' noto, infatti, che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l'ASUR Marche e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di continuità, le n.5 neo-istituite Aziende Sanitarie Territoriali (AST di Ancona;
AST di
Ascoli Piceno;
AST di Fermo;
AST di Macerata;
AST di Pesaro-Urbino), i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 Aree Vaste dell'ex ASUR, e che sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all'ASUR.
Ebbene, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica
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