Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 26
Sentenza
23 gennaio 2025
Sentenza
23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 254 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARULLI DAVIDE e dall'Avv. Parte_1
, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHIEFFO AGOSTINO e dall'Avv., , CP_1
giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 93/2024 del Tribunale di pubblicata il 15/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2024 l'appellante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vasto n. 93/2024 limitatamente al capo relativo alle spese.
La sentenza appellata, resa sulla domanda ha così disposto:
“Accoglie parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a corrispondere a la somma di
[...] CP_1
€ 3.048,31, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli ratei del credito al saldo;
Condanna al pagamento delle spese Parte_1 legali in favore di che si liquidano in € 1.314,00, oltre accessori di legge;
Pone CP_1
definitivamente in capo a le spese di CTU come liquidate con separato Parte_1 decreto “;
il sig. ha censurato la pronuncia per essere stato condannato alle spese di lite, che Pt_1 avrebbero invece dovuto essere compensate per soccombenza reciproca. L'appellante ha evidenziato che nel ricorso introduttivo la sig.ra aveva chiesto la condanna del sig. CP_1
al pagamento, a titolo di differenze retributive, di Euro 33.048,22, al lordo dei Pt_1 contributi assistenziali e previdenziali, conseguente all'accertamento di un asserito rapporto di lavoro full time intercorso tra il 1.02.2015 al 30.11.2019 in maniera ininterrotta. Il tribunale ha invece riconosciuto, in accoglimento