Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 10
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 724/2022RG vertente tra
-SALVATELLI SIMONA, nata a [...], il [...], (C.F [...]), residente in [...],rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberta Ferracuti, del foro di Fermo, C.F. [...], alla Via Dei
Cedri n. 5 di Porto Sant'Elpidio (FM), (pec roberta.ferracuti@pec.it - fax n°0734.621062);
-parte appellante
e
-AST DI ANCONA, in persona del Commissario Straordinario e Commissario Liquidatore della
Gestione liquidatoria della ex ASUR Marche - legale rappresentante pro tempore - dott.ssa Nadia
Storti, con sede in Ancona, Via Cristoforo Colombo n. 106, ( C.F. E P.IVA n. 02938930423), rappresentata e difesa dall' avv Cristina Servi, C.F. [...], del foro di Macerata
(comunicazione : avv.cristinaservi@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.
Cristina Servi, sito in San Severino Marche, via Ponte S. Antonio;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, MO TE ha convenuto in giudizio l'Azienda
Sanitaria Unica delle Marche (ASUR) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 36.058,00, patiti in conseguenza del ritardo con il quale le era stata diagnosticata la salpingite alla tuba ovarica destra, asseritamente causata dall'insediamento di batteri al momento del parto effettuato presso il Presidio Ospedaliero di
Recanati il 16 novembre 2009, onde la formazione di un ascesso che aveva reso necessario il successivo intervento chirurgico di asportazione della tuba stessa.
Costituitasi in giudizio, l'ASUR ha contrastato la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Istruita tramite l'assunzione di prove orali e Ctu, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 luglio 2021.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“ Ai fini della corretta soluzione della controversia, va in primo luogo osservato che anche in ambito medico è onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra il fatto e il danno subito
(cfr. Cass. 11 novembre 2019 n. 28992) e che se la causa del danno è ignota o rimane incerta deve essere escluso il risarcimento.
Più in particolare, poiché la rilevanza causale di una condotta omissiva, o comunque negligente ed imperita, deve essere verificata mediante un giudizio controfattuale operato in base a una prognosi postuma, vale a dire verificando – secondo un criterio di elevata certezza probabilistica – che
l'evento sfavorevole (nella specie, l'asportazione della tuba ovarica) sarebbe stato scongiurato in caso di corretta esecuzione della prestazione (tempestiva diagnosi), per poter affermare che
l'evento è la conseguenza della condotta omissiva o negligente, è necessario escludere che l'evento stesso si sarebbe comunque verificato anche là dove la condotta perita e diligente fosse stata posta in essere.
Ciò premesso, nel caso in esame, all'esito della espletata CTU, non sono emersi profili di negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari tali da rappresentare l'antecedente causale dell'ascesso della tuba ovarica destra e della sua conseguente asportazione.
I CTU, infatti, conformemente all'incarico ricevuto, con lucida ed esaustiva indagine, correttamente condotta, esente da vizi logici e/o giuridici e non oggetto di osservazioni critiche da parte del CTP di parte attrice, e quindi da recepire integralmente, rispondendo al punto 5) del
quesito sottoposto alla loro attenzione («dica il collegio peritale se le terapie/interventi effettuate/i siano state/i o meno adeguate/i e tempestive/i tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava
l'attrice e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi»), hanno rilevato che, «Tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attrice, le terapie effettuate sono state inadeguate ed intempestive nei limiti appresso indicati. Terapie diverse erano possibili ma, sulla base delle evidenze clinico-strumentali disponibili alla data dei controlli effettuati, non è certo che avrebbero potuto evitare lo sviluppo dell'“ascesso tubarico” destro perché non sarebbe stato possibile, in ogni caso, conoscere il tipo di germe (o di germi) responsabili dell'infezione né la sensibilità di questi ai diversi antibiotici. Discende che pur somministrando una terapia antibiotica a maggior dosaggio e per più tempo non vi sarebbe stata la certezza di sconfiggere l'infezione ed evitare
l'intervento chirurgico» (pag. 34).
Rispondendo, poi, al punto 9) del quesito («dica il collegio peritale se il sanitario/i ha osservato le
Linee Guida e/o si