Corte d'Appello Messina, sentenza 07/11/2024, n. 779
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Testo completo
N° 236/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. B C Presidente
2 Dott. C Z Consigliere
3 Dott. F C Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 22 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 236/23 R.G.L. e vertente
TRA
nato a Roccalumera il 2.04.1952, c.f. e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in S. Teresa Riva (Me), via L. Bucalo 32, elettivamente domiciliato in Messina, via
Ducezio 12, presso lo studio dell'avv. prof. C M del foro di Messina, c.f.
, fax 090-6411556, pec che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende-Appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco, Piazza Unione Europea, c.f. e p. iva Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Maggio 40, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. M L, c.f. che lo rappresenta e C.F._3 difende, fax 090/9033429 pec t–Appellato Email_2
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 406 pubblicata in data 3 marzo 2023
CONCLUSIONI
Alligo: 1) istanza cautelare (rinunciata);
2) in via principale, riformare la sentenza appellata;
3) per l'effetto, accertamento del diritto dell'appellante al pagamento da parte del delle somme pari ad 29.103,10 (o, in subordine, anche Controparte_1 per le sole voci di diritto di rogito pari ad Euro 7311,76) oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione, accogloiendo le domande svolte in primo grado e di seguito, trascritte: a) rigettare l'opposizione a D.I. 1265/2015 trib. lavoro di
Messina, con conferma dello stesso in tutto o in parte nella misura ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del diritto;
b) rigettare la domanda ricon- venzionale;
c) condannare il al pagamento delle spese del pri- Controparte_1 mo grado del monitorio;
4) in subordine, ridurre il condannatorio al netto e non al
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lordo e senza interessi e rivalutazione, previa compensazione con quanto dovuto al dott. a titolo di diritti di rogito, pari ad Euro 7.311,76 oltre interessi e ri- Pt_1 valutazione, o alla misura minore ritenuta dovuta;
5) in via ulteriormente subordi- nata, stabilire le modalità di restituzione, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 8/2023;
6) in estremo subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha compensato le spese di primo grado
(in tutto o in parte) e, comunque riformare il condannatorio con riconoscimento delle sole voci tariffarie effettivamente dovute e secondo il corretto scaglione (fino ad Euro 52.000,00). Vittoria di spese e compensi del presente grado.
1) omissis sull'istanza cautelare. 2) Dichiarare il proposto appello CP_1 inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 3) Nel merito, rigettare l'appello. 4)
Confermare la sentenza impugnata. 5) Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 6) Confermare il rigetto delle domande formulate dall'appellante. 7)
Confermare la condanna dell'appellante alla restituzione in favore del CP_1 della complessiva somma di € 62.437,60, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla domanda al soddisfo, in accoglimento della domanda riconvenzio- nale. 8) Confermare la condanna dell'appellantalla rifusione delle spese processuali per il primo grado, liquidate in € 13.395,00, oltre generali, i.v.a. e c.p.a., e al rimborso del contributo unificato relativo al primo grado. Con vittoria di spese e compensi per il presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 novembre 2015 al Giudice del lavoro di Messina, Parte_1 chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per l'importo di 29.103,58 euro a titolo di differenze retributive nei confronti del per il quale aveva Controparte_1 svolto le funzioni di segretario comunale da giugno 2009 a ottobre 2013.
Il Comune ha proposto opposizione chiedendo anche, in via riconvenzionale, la condanna dell a restituire 62.437,60 indebitamente ricevuti. Pt_1
Resistendo l , con sentenza n° 406 depositata il 3 marzo 2023 il tribunale Pt_1 ha revocato il decreto ingiuntivo e ha accolto la riconvenzionale condannando l'op- posto a restituire al Comune 62.437,60 euro oltre interessi e rivalutazione dalla do- manda al soddisfo e a rimborsargli le spese di lite, liquidate in 13.395,00 euro. ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 aprile 2023, Parte_1 contestualmente invocando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Nella resistenza del all'udienza del 5 marzo 2023 l'appellante Controparte_1 rinunciava all'inibitoria e le parti discutevano oralmente la controversia. La deci- sione, previa declaratoria di inammissibilità delle note "preverbale" depositate senza autorizzazione dall il 4 marzo 2023, è stata fissata, ai sensi dell'art. Pt_1
127ter c.p.c.. mediante sostituzione dell'udienza 22 ottobre 2024 con l'assegnazione
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di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempe- stivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il decreto ingiuntivo aveva per oggetto crediti in parte relative alla retribuzione di posizione (di seguito RP) ai sensi dell'art. 41 legge 312/1980 e degli artt. 37 e 41
CCNL di categoria, e in parte imputati ai diritti di rogito. Il Comune ha invocato
l'art. 4 comma 26 legge 183/2011 (di seguito "comma 26"), da applicare anche alle retribuzioni maturate anteriormente data la valenza interpretativa della norma, in ragione della quale, oltre a non essere dovute le somme oggetto di monizione, an- davano recuperate siccome indebite le maggiori somme erogate a partire dall'inizio del rapporto.
Risulta che il aveva adeguato la retribuzione dell con determina CP_1 Pt_1 dirigenziale 24/2011, con decorrenza dall'assunzione, ritenendo di dovere adeguare la RP a quella massima dei dirigenti apicali comunali (clausola di galleggiamento), sulla quale andava riconosciuta una RP maggiorata del 50%, importo lordo
90.000,00 euro annui, in base al CCNL segretari comunali quadriennio 2006/09, biennio economico 2006/07.
L'area coordinamento economico finanziaria del con nota prot. CP_1
T1.22290 del 21 novembre 2011, aveva tuttavia chiesto all'area risorse interne di rimodulare il trattamento perché calcolato in eccesso, dato che la maggiorazione del 50% andava semmai calcolata partendo dalla RP ordinaria e la clausola di gal- leggiamento andava poi applicata sull'importo così determinato.
Il criterio comunicato con la predetta nota veniva recepito dal siccome CP_1 basato su pareri interpretativi dell'Aran e resa cogente dal comma 26, atti da consi- derare dotati di efficacia retroattiva. Il Comune ricalcolava dunque il trattamento dell per l'intera durata del rapporto (giugno 2009 – 16 ottobre 2013) e con- Pt_1 cludeva che questi aveva percepito somme maggiori di quelle dovutegli per
62.437,60 euro, tenuto conto dell'effetto retroattivo da attribuire ai pareri Aran e del comma 26.
ha di contro insistito nella tesi che il fosse debitore delle somme Pt_1 CP_1 oggetto del decreto opposto, contestando l'efficacia retroattiva.
2- Il tribunale ha esaminato l'art. 41 commi 3-4-5 CCNL 16 maggio 2001, osser- vando che il comma 3 conteneva la tabella dei valori annui complessivi della RP, il comma 4 autorizzava la corresponsione di maggiorazioni se compatibili con le ri- sorse e la capacità di spesa dell'ente e il comma 5 fissava il limite minimo della RP nell'importo spettante per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente. Dato atto delle difficoltà applicative di tali commi, e delle notevoli differenze che scaturivano dall'adesione all'uno o all'altro criterio di calcolo, il tribunale ha rilevato che il legi-