Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 13
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Testo completo
N. R.G. 141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 141/2022 promossa da:
NI DO (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. STEFANO PARDINI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
DE LO (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA RIZZA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 626/2021 (Cron. n. 3865 – Rep. n. 1527) resa dal Tribunale di Lucca in data 22-24/06/2021 nella causa già iscritta al R.G. n. 3779/2016, in tesi rigettare ogni domanda di risarcimento del danno spiegata da CO LO nei confronti di CE LD in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi, sempre per i motivi esposti in atto, ridurre la quantificazione del danno accertata dalla sentenza impugnata così come risulterà di giustizia in corso di causa.
1 Condannare il Sig. CO LO in favore di CE LD alla restituzione totale, o parziale in ragione della minore quantificazione del danno, delle somme da quest'ultimo medio tempore corrisposte sulla condanna di cui all'appellata sentenza, oltre interessi maturati e maturandi.
Con vittoria di competenze professionali e spese del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado e del giudizio di ATP, così come saranno rideterminate a fronte della riforma parziale sia per la domanda spiegata in tesi o in ipotesi;
il tutto oltre accessori come per legge.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito: confermare l'impugnata Sentenza n. 626/2021, cron. 3865, Rep.1527, emessa dal
Tribunale di Lucca in data 22.06.2021, depositata in cancelleria in data 24.06.2021, all'esito del giudizio R.G 3779/16 e conseguentemente respingere l'appello proposto dall'Geom. LD
CE in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di compensi.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 626/2021 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
CO LO aveva adito il Tribunale di Lucca chiedendo che fosse disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. volto ad acclarare la responsabilità del geom. CE LD.
In particolare, aveva dedotto:
di avere acquistato per pubblici incanti presso il Tribunale di Lucca nella procedura esecutiva immobiliare di cui al R.E.I. n. 165/08, con decreto di trasferimento del 2/7/13, un immobile ad uso abitativo posto in Comune di Seravezza alla Via Mordure n. 76 e censito al N.C.E.U. di detto Comune nel fg. 40 con il mapp. 1409 sub 6 (per quanto riguardava il fabbricato principale), nel fg. 40, con il mapp. 1409 sub 8 (per quanto concerneva la rimessa), nel fg. 40, con il mapp. 1409, sub 9 (per quanto riguardava la resede comune) e al CT nel fg. 40, mapp.li
2018, 2019, 2194 e 2197 (per quanto concerneva la resede esclusiva);
che detto immobile era stato subastato su consulenza tecnica del 24/02/09 redatta dal Geom.
LD CE, nella sua qualità di CTU nominato dal Tribunale;
che dall'esame dei luoghi, diversamente da quanto descritto nella relazione tecnica a firma
CE:
1) la indicata servitù “di passo pedonale su di una striscia di terreno della costante larghezza di ml 1,10” in realtà era inservibile;
2
2) il terrazzo lato mare del fabbricato, pur citato nella CTU, non compariva nei titoli abilitativi, con conseguente necessità di richiedere una sanatoria;
3) sul prospetto del fabbricato era presente una canna fumaria in uso a terzi, costituente servitù passiva non evidenziata dal CTU;
4) la terrazza posta sul prospetto principale-entrata dell'immobile risultava inutilizzabile per
l'aggetto di due finestre della proprietà limitrofa costituente una servitù passiva di affaccio e veduta non indicata in CTU;
5) nella piccola soffitta era presente una vecchia vasca in eternit già utilizzata come serbatoi
d'acqua, non indicata in CTU, che necessitava uno smaltimento con i relativi costi;
6) nel sistema fognario confluivano gli scarichi fognari di altra proprietà, fatto questo costituente una servitù passiva non indicata in CTU;
7) il bagno lato mare scaricava in un pozzetto di terzi, gestito con pompa elettrica, in relazione al quale i terzi avevano chiesto il rimborso dell'energia elettrica;
inoltre, attraversavano il giardino diversi cavidotti sia interrati che aerei serventi anche altre proprietà, mai segnalati in perizia.
Il ctu geom. ZZ in sede di ATP redigeva elaborato peritale, che sostanzialmente escludeva ogni danno, se non per un deprezzamento pari ad euro 500,00, correlato ad una servitù di elettrodotto.
Il CO citava il CE innanzi al Tribunale di Lucca chiedendo, in via istruttoria, la rinnovazione della ctu e, nel merito, che fosse accertato che il convenuto non aveva usato la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. nella redazione della relazione inerente l'esecuzione R.E.
168/08 Tribunale di Lucca e conseguentemente il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni causatigli, pari ad euro 28.513,57 per spese sostenute e da sostenere, oltre al deprezzamento dell'immobile.
Il CE si costituiva, eccependo la prescrizione del diritto azionato, contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda.
Il tribunale, nonostante l'opposizione del convenuto, e a dire il vero senza molto argomentare al riguardo, disponeva la rinnovazione della ctu, nominando consulente il geom. Massimo Curi.
All'esito del rinnovo peritale, pronunciava sentenza n. 626/21, con cui respingeva l'eccezione di prescrizione del credito azionato ed accoglieva parzialmente la domanda del CO, condannando il CE a corrispondergli la somma di euro 9.600,00 oltre accessori, nonché il
50% delle spese di lite e delle ctu.
Il CE ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi:
I MOTIVO - il danno da servitù di veduta: il Tribunale di Lucca, facendo proprie le valutazioni del ctu geom. Curi, aveva ritenuto sussistere un danno correlato all'omessa indicazione di una “servitù di veduta insistente sulla terrazza antistante di proprietà dell'attore comportante una limitazione della privacy e dell'uso della terrazza con una diminuzione del valore della terrazza del 80% calcolata dal CTU in un importo pari a 9.000,00 euro”;
tuttavia, la situazione di fatto (le “bucature” degli appartamenti di proprietà De RC/IM e AL,
3
antistanti l'immobile di causa) era ben visibile e connaturale alla conformazione delle abitazioni limitrofe, e come tale ictu oculi apprezzabile dal CO, che sicuramente prima dell'offerta che lo aveva portato all'aggiudicazione aveva visionato lo stato dei luoghi;
inoltre, trattandosi di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia non vi era una formalità di cui il CE avrebbe dovuto dare atto in forza del quesito postogli dal Giudice dell'esecuzioni;
poi, la porzione di corte interessata dalla servitù di veduta dal punto di vista architettonico non poteva qualificarsi quale “terrazza” , trattandosi di uno spazio delimitato e pavimentato all'interno di un giardino, dunque il suo valore non poteva essere quello di una
“terrazza” (calcolato pari al 25% dell'immobile di cui è pertinenza”), ma quello del terreno a resede dell'immobile (valutato dal CTU in € 50/mq);
inoltre, il coefficiente di “riduzione di valore” indicato dal CTU nella percentuale dell'80%, in mancanza di una formula di estimo per eseguire detto calcolo, era apodittica ed eccessiva, come confermato dall'art. 1038, 2° comma
c.c., secondo cui per una servitù di acquedotto che avesse determinato l'occupazione di terreni con materiali o spurghi l'indennità dovuta sarebbe stata del 50% del valore del terreno servente;
infine, poiché se tali “bucature” anziché essere sul confine fossero state ad un metro
e mezzo dal fondo del CO sarebbero state lecite e dunque inidonee a causare un danno,
l'eventuale danno doveva essere valutato con riferimento soltanto alla fascia di 1,5 m. e non con riferimento all'intera estensione della “terrazza” (15.30 mq);
II MOTIVO - il danno da servitù d'elettrodotto: il tribunale, poi, aveva riconosciuto un danno da servitù d'elettrodotto non indicata dal geom. CE pari ad euro 600,00;
tuttavia, entrambi i ctu nel descrivere lo stato dei luoghi avevano dato atto che non sussistevano cavidotti aerei, e ciò significava che la servitù costituita con atto notaio Gio Batta Ricci del
17/05/1963 rep. 109251 era cessata e l'area era tornata nella piena disponibilità del proprietario;
III MOTIVO - il danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 141/2022 promossa da:
NI DO (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. STEFANO PARDINI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
DE LO (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA RIZZA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 626/2021 (Cron. n. 3865 – Rep. n. 1527) resa dal Tribunale di Lucca in data 22-24/06/2021 nella causa già iscritta al R.G. n. 3779/2016, in tesi rigettare ogni domanda di risarcimento del danno spiegata da CO LO nei confronti di CE LD in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi, sempre per i motivi esposti in atto, ridurre la quantificazione del danno accertata dalla sentenza impugnata così come risulterà di giustizia in corso di causa.
1 Condannare il Sig. CO LO in favore di CE LD alla restituzione totale, o parziale in ragione della minore quantificazione del danno, delle somme da quest'ultimo medio tempore corrisposte sulla condanna di cui all'appellata sentenza, oltre interessi maturati e maturandi.
Con vittoria di competenze professionali e spese del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado e del giudizio di ATP, così come saranno rideterminate a fronte della riforma parziale sia per la domanda spiegata in tesi o in ipotesi;
il tutto oltre accessori come per legge.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito: confermare l'impugnata Sentenza n. 626/2021, cron. 3865, Rep.1527, emessa dal
Tribunale di Lucca in data 22.06.2021, depositata in cancelleria in data 24.06.2021, all'esito del giudizio R.G 3779/16 e conseguentemente respingere l'appello proposto dall'Geom. LD
CE in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di compensi.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 626/2021 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
CO LO aveva adito il Tribunale di Lucca chiedendo che fosse disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. volto ad acclarare la responsabilità del geom. CE LD.
In particolare, aveva dedotto:
di avere acquistato per pubblici incanti presso il Tribunale di Lucca nella procedura esecutiva immobiliare di cui al R.E.I. n. 165/08, con decreto di trasferimento del 2/7/13, un immobile ad uso abitativo posto in Comune di Seravezza alla Via Mordure n. 76 e censito al N.C.E.U. di detto Comune nel fg. 40 con il mapp. 1409 sub 6 (per quanto riguardava il fabbricato principale), nel fg. 40, con il mapp. 1409 sub 8 (per quanto concerneva la rimessa), nel fg. 40, con il mapp. 1409, sub 9 (per quanto riguardava la resede comune) e al CT nel fg. 40, mapp.li
2018, 2019, 2194 e 2197 (per quanto concerneva la resede esclusiva);
che detto immobile era stato subastato su consulenza tecnica del 24/02/09 redatta dal Geom.
LD CE, nella sua qualità di CTU nominato dal Tribunale;
che dall'esame dei luoghi, diversamente da quanto descritto nella relazione tecnica a firma
CE:
1) la indicata servitù “di passo pedonale su di una striscia di terreno della costante larghezza di ml 1,10” in realtà era inservibile;
2
2) il terrazzo lato mare del fabbricato, pur citato nella CTU, non compariva nei titoli abilitativi, con conseguente necessità di richiedere una sanatoria;
3) sul prospetto del fabbricato era presente una canna fumaria in uso a terzi, costituente servitù passiva non evidenziata dal CTU;
4) la terrazza posta sul prospetto principale-entrata dell'immobile risultava inutilizzabile per
l'aggetto di due finestre della proprietà limitrofa costituente una servitù passiva di affaccio e veduta non indicata in CTU;
5) nella piccola soffitta era presente una vecchia vasca in eternit già utilizzata come serbatoi
d'acqua, non indicata in CTU, che necessitava uno smaltimento con i relativi costi;
6) nel sistema fognario confluivano gli scarichi fognari di altra proprietà, fatto questo costituente una servitù passiva non indicata in CTU;
7) il bagno lato mare scaricava in un pozzetto di terzi, gestito con pompa elettrica, in relazione al quale i terzi avevano chiesto il rimborso dell'energia elettrica;
inoltre, attraversavano il giardino diversi cavidotti sia interrati che aerei serventi anche altre proprietà, mai segnalati in perizia.
Il ctu geom. ZZ in sede di ATP redigeva elaborato peritale, che sostanzialmente escludeva ogni danno, se non per un deprezzamento pari ad euro 500,00, correlato ad una servitù di elettrodotto.
Il CO citava il CE innanzi al Tribunale di Lucca chiedendo, in via istruttoria, la rinnovazione della ctu e, nel merito, che fosse accertato che il convenuto non aveva usato la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. nella redazione della relazione inerente l'esecuzione R.E.
168/08 Tribunale di Lucca e conseguentemente il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni causatigli, pari ad euro 28.513,57 per spese sostenute e da sostenere, oltre al deprezzamento dell'immobile.
Il CE si costituiva, eccependo la prescrizione del diritto azionato, contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda.
Il tribunale, nonostante l'opposizione del convenuto, e a dire il vero senza molto argomentare al riguardo, disponeva la rinnovazione della ctu, nominando consulente il geom. Massimo Curi.
All'esito del rinnovo peritale, pronunciava sentenza n. 626/21, con cui respingeva l'eccezione di prescrizione del credito azionato ed accoglieva parzialmente la domanda del CO, condannando il CE a corrispondergli la somma di euro 9.600,00 oltre accessori, nonché il
50% delle spese di lite e delle ctu.
Il CE ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi:
I MOTIVO - il danno da servitù di veduta: il Tribunale di Lucca, facendo proprie le valutazioni del ctu geom. Curi, aveva ritenuto sussistere un danno correlato all'omessa indicazione di una “servitù di veduta insistente sulla terrazza antistante di proprietà dell'attore comportante una limitazione della privacy e dell'uso della terrazza con una diminuzione del valore della terrazza del 80% calcolata dal CTU in un importo pari a 9.000,00 euro”;
tuttavia, la situazione di fatto (le “bucature” degli appartamenti di proprietà De RC/IM e AL,
3
antistanti l'immobile di causa) era ben visibile e connaturale alla conformazione delle abitazioni limitrofe, e come tale ictu oculi apprezzabile dal CO, che sicuramente prima dell'offerta che lo aveva portato all'aggiudicazione aveva visionato lo stato dei luoghi;
inoltre, trattandosi di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia non vi era una formalità di cui il CE avrebbe dovuto dare atto in forza del quesito postogli dal Giudice dell'esecuzioni;
poi, la porzione di corte interessata dalla servitù di veduta dal punto di vista architettonico non poteva qualificarsi quale “terrazza” , trattandosi di uno spazio delimitato e pavimentato all'interno di un giardino, dunque il suo valore non poteva essere quello di una
“terrazza” (calcolato pari al 25% dell'immobile di cui è pertinenza”), ma quello del terreno a resede dell'immobile (valutato dal CTU in € 50/mq);
inoltre, il coefficiente di “riduzione di valore” indicato dal CTU nella percentuale dell'80%, in mancanza di una formula di estimo per eseguire detto calcolo, era apodittica ed eccessiva, come confermato dall'art. 1038, 2° comma
c.c., secondo cui per una servitù di acquedotto che avesse determinato l'occupazione di terreni con materiali o spurghi l'indennità dovuta sarebbe stata del 50% del valore del terreno servente;
infine, poiché se tali “bucature” anziché essere sul confine fossero state ad un metro
e mezzo dal fondo del CO sarebbero state lecite e dunque inidonee a causare un danno,
l'eventuale danno doveva essere valutato con riferimento soltanto alla fascia di 1,5 m. e non con riferimento all'intera estensione della “terrazza” (15.30 mq);
II MOTIVO - il danno da servitù d'elettrodotto: il tribunale, poi, aveva riconosciuto un danno da servitù d'elettrodotto non indicata dal geom. CE pari ad euro 600,00;
tuttavia, entrambi i ctu nel descrivere lo stato dei luoghi avevano dato atto che non sussistevano cavidotti aerei, e ciò significava che la servitù costituita con atto notaio Gio Batta Ricci del
17/05/1963 rep. 109251 era cessata e l'area era tornata nella piena disponibilità del proprietario;
III MOTIVO - il danno
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