Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/08/2024, n. 60
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 103/2020 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 60/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. V P Presidente
- dott. M M consigliere
- dott. R P C consigliere rel. ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 19.04.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 103/2020 R.G. Lav. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. F M, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. A M, dall'Avv. I R, dall'Avv. V I e dall'Avv.
P P, elettivamente domiciliata come in atti;
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Capobianco e dall'Avv. Michela Morelli, elettivamente domiciliato come in atti;
1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Chiara Capobianco e dall'Avv. Michela Morelli, elettivamente domiciliata come in atti;
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Furio Tartaglia e Stefano Mattei appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti costituite, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 18/6/2020 il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto parzialmente la domanda proposta da Parte_1
, accertando il credito dello stesso nei confronti della per l'importo di €
[...] Controparte_1
9.182,78, a titolo di differenze retributive e TFR e rigettando per il resto il ricorso. Il Tribunale dava, altresì, atto dell'intervenuto pagamento di detta somma da parte della , in ciò CP_1 ritenendo assorbita l'ordinanza emessa, ex art. 423 c.p.c., l'11.01.2018.
2. Il ricorrente aveva esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
nell'ambito di lavori da questa svolti in qualità di subappaltatrice per conto della
[...] CP_2
a favore dell' per il periodo dal 7/8/2012 al 16/5/2017, senza soluzione di continuità, salvo CP_4
che per alcuni periodi di distacco, solo formale, con la Corsini Costruzioni di Roma, dall'1.12.2012 al 2.7.2013, precisamente negli intervalli dall'1.12.2012 al 30.4.2013 e dall'1.5.2013 al 28.6.2013.
Aveva asserito di aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica di “operaio qualificato elettricista” e di aver rispettato un orario di lavoro di circa 14 ore giornaliere, tutti i giorni della settimana e talvolta anche la domenica, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata al suo effettivo inquadramento contrattuale e all'orario di lavoro svolto. Non avrebbe, in particolare, percepito integralmente la 13^ mensilità, nonché gli emolumenti per il lavoro svolto di domenica e in occasione delle festività durante quasi tutto l'anno.
Richiesta a fini istruttori l'ammissione di C.T.U. contabile, in caso di specifica ed analitica opposizione ai conteggi allegati, il ricorrente aveva spiegato le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare l'unitarietà del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, svolto nel periodo dal 7.8.2012 al
2
16.5.2017, che lo stesso era intercorso nei confronti della e che l'istante Controparte_5
effettuava le mansioni di elettricista specializzato con funzioni di caposquadra;
- dichiarare che il ricorrente aveva svolto mansioni equipollenti al IV° livello CCNL di categoria applicabile per il periodo rivendicato;
- riconoscere le mansioni superiori svolte per tutto il periodo rivendicato;
- costituire il rapporto di lavoro con la qualifica dedotta di operaio specializzato V° Livello CCNL di categoria per tutto il periodo rivendicato, con attribuzione della relativa qualifica professionale;
- dichiarare coobbligati al pagamento di quanto preteso la , originaria appaltatrice Controparte_6
con il con condanna delle società, ciascuna per le proprie causali, al Parte_2
pagamento della somma complessiva di euro 103.251,39 di cui euro 7.265,00 quale TFR maturato, formulando preliminare istanza di liquidazione di un provvisionale di almeno € 20.000,00;
- dichiarare il diritto al risarcimento del danno derivante dall'omissione contributiva e/o parziale versamento dei contributi dovuti ex art. 2116 c.c. e liquidabili in euro 25.000,00
(venticinquemila/00) e a titolo di indennità di disoccupazione (NASPI) che sebbene richiesta non
è stata concessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- ordinare alle società convenute l'esibizione degli estratti dei versamenti INPS di pertinenza del ricorrente, in uno alla documentazione fiscale e previdenziale e quella fatta sottoscrivere senza consegnare copia, nonché alla al e all' di copia del contratto CP_2 Parte_2 CP_4 relativo all'appalto e subappalto in corso e la situazione contabile dello stesso allo stato;
-condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio.
3. La e il costituitisi in giudizio, evidenziavano, sotto il profilo CP_2 Parte_2
della ricostruzione del fatto, che il si era aggiudicato l'appalto ed aveva sottoscritto in Parte_2
data 14.03.2013 con un contratto per i lavori di installazione e Controparte_4
manutenzione di linee aeree e interrate MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura elettrici, con/senza presenza di tensione, interventi su chiamata guasto, nonché ulteriori attività come attività propedeutiche alle progettazioni di linee impianti, lavori in cabina primaria
AT/MT ed attività di taglio /potatura piante e sfalcio erba. La era stata individuata dal CP_2
quale impresa esecutrice dei lavori individuata e il medesimo , Parte_2 Parte_2
su richiesta del 23.4.2013, era stato autorizzato da concedere alcuni lavori in subappalto alla CP_4
impresa . CP_1
3
Era stata eccepita, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Isernia, per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in ragione del luogo di esecuzione del lavoro, la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., in combinato disposto con l'art.
164, IV e V comma, c.p.c., per carenza di allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa, e invocato il beneficium excussionis nei confronti della richiamando quanto Controparte_1
previsto dal d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35 del 2012 (ritenuto applicabile ratione temporis al contratto stipulato nell'aprile del 2013).
Nel merito si contestava la ricostruzione in fatto del ricorrente, in particolare precisando che la
con la produzione del aveva dato prova del corretto adempimento degli Controparte_1 Pt_3
oneri contributivi. Dalla documentazione prodotta dallo , inoltre, non sarebbe emersa prova Pt_1
alcuna dello svolgimento delle prestazioni originanti il presunto credito nell'ambito del contratto
CP_ di appalto/ subappalto stipulato dalla con la . Nel cantiere gestito dalle suddette CP_1
resistenti, inoltre, sarebbero stati osservati rigidi orari di lavoro e garantito il rispetto delle pause, del riposo, nonché di ferie e permessi. Contestavano, inoltre, quanto ex adverso prospettato in merito alla adeguatezza della retribuzione corrisposta, deducendo che non erano corretti i conteggi allegati al ricorso.
4. La si era costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso Controparte_1
per la genericità della domanda avanzata dal ricorrente e degli elementi posti a fondamento della stessa. Il rapporto di lavoro dello si sarebbe svolto dal 17.8.2012 al 30.11.2012 (livello I) e Pt_1
dal 3.7.2013 al 17.5.2017 (livello II). Si contestava lo svolgimento di lavoro straordinario e di mansioni proprie del rivendicato superiore inquadramento e ci si opponeva alla richiesta ex art.
2116 cod. civ., sostenendosi la regolarità dei versamenti contributivi e assistenziali, dimostrata dal certificato DURC allegato agli atti. Al dipendente sarebbe stato corrisposto tutto quanto ad esso dovuto, in conformità con le previsioni di legge e del CCNL di riferimento, essendosi agito nel rispetto del generale principio di retribuzione giusta ed equa di cui all'art. 36 Cost.
Si contestava la sussistenza di un vincolo di solidarietà con la videnziando al riguardo CP_2 che il contratto di subappalto era stato sottoscritto con quest'ultima in data 22.4.2013 e, dunque, successivamente all'inizio del periodo di lavoro rivendicato dal ricorrente. Infondate erano ritenute, inoltre, la pretesa di riconoscimento di crediti a lordo, nonché quella relativa alla invalidità di presunte rinunce e transazioni, che si asseriva essere volte unicamente a ledere l'immagine societaria, nonché ogni rivendicazione correlata al periodo di lavoro svolto in regime di distacco
4
presso la Corsini, che si sosteneva essere il datore di lavoro dello prima di lavorare alle Pt_1
dipendenze di essa . Era dedotto, infine, che l'azione spiegata dal ricorrente integrasse CP_1 gli estremi della lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.
5. All'esito della prima udienza veniva concesso termine per rinnovare la notificazione del ricorso all' rimasta contumace. CP_4
La e-Distribuzione si era, quindi, costituita eccependo la tardività della rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e la conseguenziale improcedibilità delle domande nei suoi confronti spiegate e, in via subordinata, l'inammissibilità delle domande rivolte all' Controparte_4
perché formulate nel ricorso introduttivo contro che, asseriva, essere un
[...] CP_4
soggetto giuridico da essa distinto. Si eccepiva, inoltre, il difetto di procura del ricorso introduttivo nella copia notificata, l'assoluta carenza di allegazione e prova del ricorso e, quanto alle domande di
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