Corte d'Appello Roma, sentenza 17/05/2024, n. 1971
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 17/05/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 454 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
BE OL SR con l'avv. COSI SAVERIO
Appellante
e
INPS con l'avv. TORTATO PAOLA
Appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del 2.3.2023 del Tribunale di Roma Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La BE HO RL ha proposto gravame in data 03/03/2023 avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata il 2 marzo 2023 dal Tribunale di Roma, riproponendo le censure già sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con il quale aveva richiesto l'annullamento di diversi avvisi di addebito dell'INPS contenenti ingiunzioni a versare ratei contributivi dovuti alla gestione commercianti Datori di Lavoro per la somma complessiva di € 336.000,42, concludendo per la rimessione della causa al Giudice del primo grado per la pronuncia nel merito e lamentando l'erroneità dell'ordine di rinnovazione della notifica presso l'INPS, atteso che le notificazioni avvenute in data 20/06/2022 sia presso la sede legale di Via Ciro Il Grande e Sede Territoriale Casilino-
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Prenestino non sono inesistenti, ma altresì pienamente valide, nonché per l'illogicità della motivazione per la validità della notifica del ricorso. Si costituiva l'INPS evidenziando la correttezza dell'ordinanza di rinnovazione della notificazione, e conseguentemente, dell'ordinanza appellata di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., per l'inosservanza da parte della società appellante del rinnovo della notifica del ricorso introduttivo nel termine perentorio ai sensi dell'art. 291 cpc. All'udienza del 2.2.2024, la Corte invitava le parti a prendere posizione sull'applicabilità dell'art. 3bis della legge n.346 del 2021, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.26283 del 2022, concedendo termine per note e rinviando all'udienza del 17.5.2024. L'appellante e la difesa dell'INPS hanno depositato memorie riportandosi ai rispettivi scritti originari. All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve affermarsi l'erroneità dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 1 dicembre
2022 (e della conseguente ordinanza, oggetto di impugnazione, di estinzione ex art. 307 c.p.c. per omessa rinnovazione della notifica) con la quale veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio sul presupposto che il ricorso era stato erroneamente notificato presso la filiale metropolitana Roma Casilino Prenestino e la sede legale dell'Inps, anziché presso la sede della direzione provinciale di Roma. Dispone l'art. 14, comma 3 lettera b) del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997: “b) il comma 1-bis è