Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 2

CA L'Aquila
Sentenza
3 gennaio 2025
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CA L'Aquila
Sentenza
3 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

n. 218/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 19/12/2024, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato
e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TERAMO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;

-appellante-
e
CE ADRIANO;

ONORANZE FUNEBRI NI di MI &
NI S.N.C (già ONORANZE
FUNEBRI CE di CE LE &
C. S.N.C.);
rappresentati e difesi da: avv.ti GIARDETTI MARCO e GIARDETTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti;

-appellati-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Appello avverso la sentenza n. 1046/2023 del 13/11/2023, emessa dal Tribunale di Teramo in


funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13/05/2024 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 13/11/2023, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento dei ricorsi separatamente proposti in data
13/08/2019 dalla s.n.c. OC LE &
C. e dal legale rappresentante AN OC, e successivamente riuniti, era stata annullata l'ordinanza ingiunzione n. 157/2019 emessa in data 12/07/2019 nei loro confronti dal Capo dell'ITL stesso, con la quale si intimava loro (in qualità di obbligato principale il OC, e di obbligata solidale la s.n.c.) il pagamento della somma di €. 5.041,95 per violazione dell'art. 18 c. 2 d.lgs. n. 276/2003, in base al verbale di accertamento n. TE00000/2016-537 del 04/05/2016, conclusivo degli accertamenti ispettivi iniziati il 12/06/2015.
Nell'opposizione gli odierni appellati avevano dedotto che a seguito degli accertamenti ispettivi erano stati notificati due distinti verbali di accertamento nei confronti dei legali rappresentanti della s.n.c., il OC e LI HI, e che in data 30/06/2016 la s.n.c., quale obbligata solidale, aveva effettuato il pagamento della somma di €. 1.666,67, indicata nei verbali ispettivi a titolo di pagamento in misura ridotta, relativamente alla posizione del
HI, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria anche nei confronti del
OC, non essendo stata contestata una violazione di natura omissiva né un'imputazione a titolo di concorso nei confronti dei due amministratori.
L'impugnata sentenza ha accolto l'opposizione premettendo che il merito degli esiti dell'accertamento ispettivo non era in alcun modo contestato dagli opponenti, e ritenendo che le violazioni amministrative commesse da una persona giuridica sono materialmente poste in essere dal suo legale rappresentante, in virtù del rapporto organico e di immedesimazione, e ciò in considerazione del fatto che l'autore dell'illecito amministrativo può essere solo la persona fisica che ha commesso il fatto e non un ente astratto, come le persone giuridiche, la cui responsabilità solidale è prevista solo a titolo di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore dell'illecito, sicché il pagamento della sanzione da parte di uno dei soci e rappresentanti della s.n.c. aveva estinto l'obbligazione anche nei confronti della società, mentre nei confronti
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