Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/07/2024, n. 1256

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/07/2024, n. 1256
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 1256
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. D P Consigliere
3) Dott. M L B Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1230/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio da

Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Di Lisi Provvidenza, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO

CP_1
APPELLATO CONTUMACE

con l'intervento necessario del
PROCURATORE GENERALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare la separazione con addebito a carico di in CP_1 considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che discendono dal matrimonio;

- disporre l'assegnazione della casa coniugale all'appellante;

1 - disporre che l'appellato sia obbligato a versare la somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;

- disporre che l'appellato sia obbligato a versare la somma di euro 450,00 mensili in favore dell'appellante;

- condannare l'appellato alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;

- In via istruttoria, ammettere le prove richieste e rigettate in primo grado, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Il P.G.: chiede il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 155/2023, dei giorni 2-6 febbraio 2023, per quanto qui rileva, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che avevano contratto matrimonio concordatario il 18 giugno 1987;
ha disposto, a CP_1 carico del secondo e in favore della prima, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili;
ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
2. Con ricorso depositato il 7 luglio 2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 citata sentenza chiedendone la riforma per cinque motivi: con il primo ha censurato la sentenza del giudice di prime cure per la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati a sostegno della domanda di addebito della separazione al marito;
con il secondo ha lamentato il rigetto della domanda di addebito della separazione;
con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento in favore del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili;
con il quarto ha lamentato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale;
con il quinto, infine, ha contestato il riconoscimento da parte del Tribunale, in suo favore, della somma di euro 300,00 mensili, piuttosto che di euro 450,00, a titolo di mantenimento.
3. A seguito di rituale notifica del ricorso, non si è costituito, rimanendo CP_1 contumace, come qui si dichiara;
il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. All'udienza del 28 giugno 2024, tenuta con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
5. Con il primo e il secondo motivo di gravame che, perché tra loro strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, come già fatto cenno, la si duole della mancata Parte_1 ammissione dei mezzi istruttori, già proposti in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c., dalla stessa ritenuti rilevanti ai fini della decisione sull'addebito della separazione in capo al CP_1
A sostegno dei motivi, rileva l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza
2
del Giudice di prime cure, in quanto non ha ammesso i suddetti mezzi istruttori e, poi, ha concluso rigettando l'istanza di addebito proprio per
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