Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 38

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 38
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 38
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

V.G. 193/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 193/2024 V.G. promosso da da
nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente ad Parte_1 C.F._1
LL IL in via Galileo Galilei n. 24, elettivamente domiciliata a Bagheria, via
Milazzo n. 130, presso lo studio dell'Avv. Maria Pipia ( che la Email_1 rappresenta e difende reclamante contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
ad LL IL, via Chiesazza Sperone n. 12, elettivamente domiciliato in Palermo, via Villafranca n 44, presso lo studio dell'Avv. Maria Lauria ( , Email_2 che lo rappresenta e difende reclamato
con l'intervento di

1 PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per la reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, affermazione e difesa:
-Preliminarmente disporre, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva del decreto reclamato, stante il grave pregiudizio che ne potrebbe derivare alla sig.ra
e soprattutto alla piccola Parte_1 Per_1
-Revocare il decreto emesso dal Tribunale di Termini Imerese, Giudice Laura Petitti, nel procedimento VG 2189/2022 reso in data 23/04/2024 e per l'effetto, disporre:
1) l'affidamento esclusivo della piccola alla madre , con possibilità di Per_2 Parte_1
svolgere incontri con il padre nello Spazio neutro presso il Servizio degli Assistenti
Sociali sito in LL IL (luogo di residenza della predetta minore), ovvero con la presenza costante della madre ed in ogni caso in un luogo aperto a tutela della ricorrente;

2) l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
corrispondendo la somma di 600,00 € mensili, nonché l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;

Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con note di trattazione scritta del 10.10.2024: l'appellante si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, tuttavia, rinuncia alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore, chiede sul punto la conferma dell'affidamento condiviso per come disposto dal Tribunale di Termini Imerese (decreto reso in data 23/04/2024).
Conclusioni per il reclamato
Chiede che l'Illustrissima Corte d'Appello di Palermo, sentite ed assunte tutte le eventuali e necessarie informazioni, voglia:
Preliminarmente dichiarare improcedibile il reclamo in quanto (a seguito della riforma
Cartabia) doveva essere proposto nella forma di reclamo - ricorso ex art 473 bis 24 c.p.c.;
nel merito rigettare il reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la decisione del giudice di prime cure. in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre CPA, IVA e successive occorrende, da quantificarsi in conformità dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 20.07.2012, n. 140. 2 Conclusioni del P.G.:
Chiede la conferma del provvedimento impugnato e, conseguentemente, il rigetto del reclamo.

Considerato in fatto
1. Letto il decreto reso in data 23/04/2024, con cui il Tribunale di Termini Imerese, su ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 e 316 bis c.c. da nei confronti di Parte_1 [...]
, nell'ambito del procedimento ex artt. 316, 337 bis, 337 ter e ss. c.c.: CP_1
- ha disposto che la figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_3
fosse affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
l'abitazione materna e facoltà del padre di incontrarla e tenerlo con sé secondo il seguente calendario di incontri:
a. due volte alla settimana, dalle ore 16:00 fino alle 20:00, a settimane alterne;

b. nel fine settimana dalle ore 16:00 del sabato fino alla sera della domenica, con facoltà di pernottare da attuare in via graduale, tenuto conto delle esigenze della minore;

c. durante il periodo feriale estivo per 15
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