Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2024, n. 365
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Tiziana Maccarrone - Presidente relatore dott. Gian Andrea Morbelli - Consigliere dott. Roberta Bonaudi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n.221/2022 RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale, svolta con trattazione scritta, del 6.6.2023, promosso da:
LU Logistic s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Gerolimetto del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via degli Zavattari n.1 –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 039322135;
indirizzo PEC: fabio.gerolimetto@monza.pecavvocati.it-, come da delega in atti,
-appellante- nei confronti di
EV NS soc. coop., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Barbero del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Botero n.16, -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 011°433058;
indirizzo PEC: matteobarbero@pec.ordineavvocatitorino.it-, come da delega in atti,
-appellata- oggetto: concorrenza sleale, risarcimento danni
Conclusioni delle parti costituite:
L'avv. F. Gerolimetto per l'appellante ha così concluso: “in via preliminare : per i motivi tutti di cui in narrativa sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
66/2022 impugnata con il presente atto di appello ed emessa dal Tribunale di
Torino in data 4 gennaio 2022 e pubblicata in data 11 gennaio 2022;
in via principale nel merito: per i motivi di cui in narrativa, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare in toto la sentenza del Tribunale di Torino n.
66/2022 emessa in data 4 gennaio 2022 e pubblicata in data 11 gennaio 2022, disponendo come segue: Capo n. 1 del dispositivo: in totale riforma della
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sentenza impugnata, accertato che l'odierna appellata ha compiuto atti di concorrenza sleale nel momento in cui ha posto in essere attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato e della clientela della concorrente, ovvero attività che si sono nel caso di specie concretizzate nel compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, per l'effetto condannare la EV NS Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla LU Logistic
S.r.l. che si determinano nell'importo di € 199.250,00 o di quella somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia dovuta, oltre agli interessi legali ex art. 1284 C.c. dal dovuto sino all'effettivo saldo;
Capo n. 2 del dispositivo: in totale riforma della sentenza impugnata ed in considerazione dell'accoglimento dei motivi del presente appello, disporsi la totale compensazione del credito vantato dalla EV NS Soc. Coop di €
36.703,70 con la somma dovuta da quest'ultima in favore della LU
Logistic S.r.l. a titolo di risarcimento del danno per le causali di al capo precedente, con conseguente condanna della EV NS Soc. Coop al pagamento in favore della odierna appellante della differenza tra i due importi;
Capo n. 3 del dispositivo: in totale riforma della sentenza impugnata ed in considerazione dell'accoglimento dei motivi del presente appello e della conseguente soccombenza della EV NS Soc. Coop, revocare la condanna della LU Logistic S.r.l. al pagamento delle spese di lite così come liquidate nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Torino;
in ogni caso: con la rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio di appello, oltre a quelli del primo grado svoltosi avanti il Tribunale di
Torino;”.
L'avv. M. Barbero per l'appellato ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - nel merito: - in principalità: rigettare le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 66/2022 del
Tribunale di Torino, e con riferimento al capo 3), confermata la condanna alle spese, voglia applicare il corretto scaglione del DM 55/2014 per la liquidazione delle stesse nella misura di € 13.975,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA (ove dovuta), CPA ed esposti, o quella veriore ritenuta di giustizia. - in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di risarcimento svolta dalla LU Logistic, ritenere in ogni caso
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tenuta e condannare la LU Logistic al pagamento in favore della EV
NS soc. coop. a r. l. della somma di € 36.703,70, oltre interessi moratori ex
D. Lgs 192/2012 da ogni singola scadenza sino all'effettivo saldo, e per l'effetto mandare in compensazione quanto determinato a titolo di risarcimento con quanto dovuto da LU Logistic a EV NS. - In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre oneri ex lege e anticipazioni di entrambi i gradi di giudizio.”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato LU Logistic s.r.l. ha convenuto in giudizio EV NS soc. coop., in persona del legale rappresentante, chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 11.1.2022, che ha respinto tutte le domande formulate, condannando la società attrice appellante al pagamento delle spese di lite a favore della controparte: LU Logistic s.r.l. ha insistito perché, accertato il compimento di atti di concorrenza sleale da parte dell'appellata, questa sia condannata a risarcire i danni proposti nella misura di € 199.250,00, previa compensazione con il minor importo di € 36.703,70 dovuto dall'appellante a EV NS soc. coop., con le pronunce conseguenti sulle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
LU Logistic s.r.l. aveva convenuto avanti al Tribunale di Torino EV
NS soc. coop. chiedendo di accertare il compimento da parte di detta società di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e di condannarla quindi al risarcimento dei danni, quantificati in € 199.250,00, oltre accessori. A fondamento della pretesa azionata l'attrice aveva esposto quanto segue;
essa aveva ricevuto, nel periodo compreso tra marzo 2014 e luglio 2016, l'incarico di effettuare dei trasporti nella provincia di Torino per conto di VA Logistic Italia
S.r.l.;
a partire dall'anno 2015 l'incarico era stato espletato affidando i trasporti anche alla EV NS soc. coop.;
in data 28 ottobre 2015 l'attrice aveva assunto un nuovo dipendente, NO PO, con il compito di occuparsi esclusivamente della gestione del rapporto con VA Logistic Italiia s.r.l.;
la società committente aveva improvvisamente interrotto i rapporti in data 23 luglio
2016;
EV NS soc. coop. aveva riconosciuto, con una comunicazione del
13 settembre 2016, che vi erano stati dei comportamenti scorretti del proprio socio, AN IS, il quale aveva materialmente effettuato i trasporti per conto di VA Logistic Italia s.r.l.;
questi comportamenti avevano costituito,
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secondo l'attrice, atti di concorrenza sleale nei suoi confronti ed erano consistiti nella sistematica violazione dell'obbligo di correttezza professionale, tutelata all'art. 2598 c.c., perchè finalizzati ad appropriarsi dei risultati dell'attività dell'azienda concorrente e a trarne un vantaggio sostituendosi ad essa nei rapporti con il cliente finale;
EV NS soc. coop., attribuendo artatamente la responsabilità della propria condotta sleale ad un suo socio, aveva di fatto sviato ed accaparrato il cliente VA Logistic Italia s.r.l. che, a far data dal 24 luglio
2016, aveva commissionato i trasporti da effettuarsi nella provincia di Torino direttamente alla convenuta, che vi provvedeva tramite AN IS approfittando delle conoscenze da questi maturate nell'ambito dell'attività svolta in precedenza per la LU Logistic s.r.l. per sviare la clientela della società concorrente.
Si era costituita EV NS soc. coop., chiedendo in via riconvenzionale la pronuncia dell'ordinanza di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. o, in subordine, ex art. 186-bis c.p.c., per la somma di € 36.703,70, oltre accessori e, nel merito, il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la compensazione dell'eventuale dovuto con il credito esposto.
All'esito di istruttoria orale e documentale il Tribunale di Torino aveva respinto tutte le domande attoree e aveva accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, condannando LU Logistic s.r.l. al pagamento, in favore di
EV NS soc. coop., della somma di € 36.703,70, oltre interessi ex art. 5
D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo e delle spese di lite. A giustificazione della pronuncia il Tribunale di Torino aveva osservato quanto segue: -in assenza di patti di non concorrenza o di esclusiva, non stipulati tra le parti nel caso di specie, il sub fornitore è libero di competere sul mercato dei beni e dei servizi anche con il suo committente diretto;
-nel caso oggetto della controversia, l'iniziativa era stata assunta proprio dalla committente VA
Logistic s.r.l., la quale, una volta constatato che il servizio di trasporto era effettuato materialmente dalla EV NS soc. coop., aveva ritenuto di rivolgersi direttamente ad essa, senza l'intermediazione di LU Logistic
s.r.l.;
-non è ravvisabile in ciò alcuna violazione del disposto di cui all'art. 2598
c.c., perché non è contrario ai canoni di correttezza professionale rivolgersi direttamente al sub fornitore né, tantomeno, per il subfornitore, accettare la proposta commerciale proveniente direttamente dal committente, se questo avviene senza l'appropriazione di segreti commerciali o di peculiari pratiche
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produttive altrui;
-dal “contratto di servizi di trasporto di merci su strada in distribuzione” stipulato nel 2012 tra VA Logistic Italia s.r.l. e EV NS soc. coop. emerge che quest'ultima era già un fornitore diretto di VA anche prima dell'incarico ricevuto come subfornitore da parte dell'attrice nel 2014;
ciò conferma che la convenuta non aveva utilizzato alcuna peculiare informazione per