Corte d'Appello Milano, sentenza 26/07/2024, n. 2228
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Testo completo
N. R.G. 3640/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Carla Romana Raineri Presidente relatore dr.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3640/2022 promossa in grado d'appello
DA
AR MA EL (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Filippini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris n.
78 giusta, procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
INTESA SANPAOLO S.P.A. (P.IVA 11991500015), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Bocci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San Luca n. 10, giusta procura in atti
APPELLATA
Avente ad oggetto: bancari
pagina 1 di 8
Sulle seguenti conclusioni
Per AR MA EL:
“Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione,
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento del contratto di finanziamento, con sostituzione delle clausole nulle, ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cc, ritenendo applicabile la previsione di cui al terzo comma dell'art.
1284 cc e applicazione dell'interesse legale;
- Verificare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e pertanto deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge e per l'effetto delle nullità riscontrate nel contratto di finanziamento analizzato, alla mutuataria Sig.ra AR IA EL spetterà il rimborso delle seguenti somme, per violazione art. 125-bis comma 5-6 TUB:
1) € 5.025,62 per nullità della clausola relativa al costo di Assicurazione non inclusa nel TAEG pubblicizzato nella documentazione presentata alla Cliente;
2) unitamente alle ulteriori somme: € 8.342,72 per differenza tra ricalcolo al tasso BOT art. 117 TUB lett. a) seconda parte e debito residuo finanziamento ad oggi;
€ 7.069,27 per differenza tra ricalcolo al tasso BOT art. 117 TUB lett. a) prima parte e debito residuo finanziamento ad oggi. oppure
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede gli interessi ai sensi dell'art. 117, VI comma TUB, con la consequenziale applicazione del tasso sostitutivo BOT minimo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammissione di CTU contabile volta a determinare il credito o il minor debito in capo alla cliente.
Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
Per INTESA SAN PAOLO S.P.A.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione, così giudicare:
A) In via preliminare:
pagina 2 di 8 1) dichiarare inammissibili i motivi di appello proposti dalla signora IA EL AR per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nella lettera B), paragrafi I, II e III che si intendono qui richiamate;
2) rigettare l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto inammissibile e/o manifestamente infondata per assenza dell'esposizione dei “gravi e fondati motivi” richiesti dall'art. 283 c.p.c.
B) Nel merito:
1) rigettare l'appello proposto dalla signora IA EL AR in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Monza n. 1325/2022, pubblicata in data 9.6.2022;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato interno sulla parte della sentenza del
Tribunale di Monza che ha confermato la carenza di legittimazione passiva della NC rispetto alla domanda di restituzione del premio assicurativo, non oggetto di appello da parte della signora IA
EL AR;
C) In ogni caso: condannare la signora IA EL AR al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio.
D) In via istruttoria: rigettare, per ragioni esposte nel paragrafo D) della comparsa di costituzione e risposta, la richiesta di CTU avanzata dall'appellante.”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA EL AR conveniva in giudizio UB NC (ora Intesa San Paolo S.p.a.) innanzi al
Tribunale di Monza, deducendo:
- di aver stipulato con l'istituto di credito, in data 29.3.2011, un contratto di finanziamento per
l'acquisto di un box ufficio;
- che la NC, nell'ambito di tale contratto, aveva omesso l'indicazione del TAE e del piano di ammortamento applicato,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Carla Romana Raineri Presidente relatore dr.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3640/2022 promossa in grado d'appello
DA
AR MA EL (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Filippini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris n.
78 giusta, procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
INTESA SANPAOLO S.P.A. (P.IVA 11991500015), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Bocci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San Luca n. 10, giusta procura in atti
APPELLATA
Avente ad oggetto: bancari
pagina 1 di 8
Sulle seguenti conclusioni
Per AR MA EL:
“Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione,
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento del contratto di finanziamento, con sostituzione delle clausole nulle, ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cc, ritenendo applicabile la previsione di cui al terzo comma dell'art.
1284 cc e applicazione dell'interesse legale;
- Verificare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e pertanto deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge e per l'effetto delle nullità riscontrate nel contratto di finanziamento analizzato, alla mutuataria Sig.ra AR IA EL spetterà il rimborso delle seguenti somme, per violazione art. 125-bis comma 5-6 TUB:
1) € 5.025,62 per nullità della clausola relativa al costo di Assicurazione non inclusa nel TAEG pubblicizzato nella documentazione presentata alla Cliente;
2) unitamente alle ulteriori somme: € 8.342,72 per differenza tra ricalcolo al tasso BOT art. 117 TUB lett. a) seconda parte e debito residuo finanziamento ad oggi;
€ 7.069,27 per differenza tra ricalcolo al tasso BOT art. 117 TUB lett. a) prima parte e debito residuo finanziamento ad oggi. oppure
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede gli interessi ai sensi dell'art. 117, VI comma TUB, con la consequenziale applicazione del tasso sostitutivo BOT minimo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammissione di CTU contabile volta a determinare il credito o il minor debito in capo alla cliente.
Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
Per INTESA SAN PAOLO S.P.A.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione, così giudicare:
A) In via preliminare:
pagina 2 di 8 1) dichiarare inammissibili i motivi di appello proposti dalla signora IA EL AR per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nella lettera B), paragrafi I, II e III che si intendono qui richiamate;
2) rigettare l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto inammissibile e/o manifestamente infondata per assenza dell'esposizione dei “gravi e fondati motivi” richiesti dall'art. 283 c.p.c.
B) Nel merito:
1) rigettare l'appello proposto dalla signora IA EL AR in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Monza n. 1325/2022, pubblicata in data 9.6.2022;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato interno sulla parte della sentenza del
Tribunale di Monza che ha confermato la carenza di legittimazione passiva della NC rispetto alla domanda di restituzione del premio assicurativo, non oggetto di appello da parte della signora IA
EL AR;
C) In ogni caso: condannare la signora IA EL AR al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio.
D) In via istruttoria: rigettare, per ragioni esposte nel paragrafo D) della comparsa di costituzione e risposta, la richiesta di CTU avanzata dall'appellante.”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA EL AR conveniva in giudizio UB NC (ora Intesa San Paolo S.p.a.) innanzi al
Tribunale di Monza, deducendo:
- di aver stipulato con l'istituto di credito, in data 29.3.2011, un contratto di finanziamento per
l'acquisto di un box ufficio;
- che la NC, nell'ambito di tale contratto, aveva omesso l'indicazione del TAE e del piano di ammortamento applicato,
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