Corte d'Appello Bari, sentenza 10/05/2024, n. 517

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 10/05/2024, n. 517
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 517
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

n.388/2023R.G

Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: dott. ssa Vittoria Orlando Presidente rel dott. ssa Manuela Saracino Consigliere dott. ssa Elvira Palma Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 388/2023 R.G. TRA
, in Parte_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari Appellante
E
nata a [...] l'[...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. to Roberto Gammarota Appellata

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.10.2022
docente a tempo determinato alle dipendenze Controparte_1 del , conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale del lavoro di Trani il suddetto per sentir Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto “ad ottenere il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno, per gli anni scolastici 2017/2018;
2018/2019;
2019/2020 e 2020/21 e per l'effetto condannare il in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica del valore complessivo corrispondente ad € 2.000,00 (euro 500,00 per anno scolastico lavorato) il tutto
oltre agli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo”, con vittoria di spese di lite. Costituitosi in giudizio, il Parte_1 eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. 2. Con sentenza n. 517/2023 pubblicata il 15.03.2023, il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente nei seguenti termini: “dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad Euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione;
condanna, per l'effetto, il

[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al Parte_1 pagamento di Euro 2.000,00 in favore della parte ricorrente;
compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il , in persona del Parte_1

al pagamento in favore della parte Controparte_3 ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in Euro 550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari”. 2.1. Il primo giudice, preliminarmente, disattendeva l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, ricostruiva il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, quindi concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Parte_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione
pag. 2/23 a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (C.d.S., sentenza n. 1842/2022). Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Parte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il Parte_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data 24.03.2022 e sentenza n. 803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022. Precisava, altresì, che l'interpretazione che equiparava anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia
Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C- 456/09, Iglesias nella quale si affermava che: Per_1
un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un
pag. 3/23 trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Rimarcava come secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019) occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”. 2.2. Il Tribunale, infine, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava – testualmente – “il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e come tale sia Parte_1 ammissibile nei termini proposti;
ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta
”. Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del laddove sosteneva essere a carico del Parte_1 docente la prova dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo avrebbe leso ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
pag. 4/23
Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ma poiché - come in precedenza considerato
- il docente “potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico”, condannava il
[...]
al risarcimento per equivalente, Parte_1 mediante erogazione della somma di € 2000,00, oltre accessori nei limiti di legge e spese compensate per la metà. 3. Avverso tale statuizione, con ricorso depositato in data 18.04.2023, ha proposto appello il Parte_1
, per i motivi di seguito specificamente illustrati e
[...] valutati precisando ai dell'art 345 c.p.c. che “la sentenza oggetto di appello viene impugnata solo nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno in misura equivalente agli importi annui della carta del docente e non in quella in cui riconosce il diritto ad ottenerla. Si richiede accertamento dell'extrapetizione e comunque differente valutazione di diritto, in quanto la sentenza di primo grado affermando apoditticamente la natura risarcitoria della domanda di condanna non ha considerato che non vi è un danno – conseguenza risarcibile, in assenza di spese sostenute per l'aggiornamento professionale, e comunque in quanto la possibilità dea tutela in forma specifica esclude quella della tutela per equivalente ed inoltre il principio di eguaglianza impone che situazioni differenti siano trattate in maniera differente e dunque esclude che chi abbia lavorato per periodi di tempo limitati abbia benefici uguali a chi abbia lavorato per l'intero anno. L'applicazione di tali principi avrebbe comportato l'esclusione del risarcimento ovvero in subordine il suo
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