Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 2213

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 2213
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 2213
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/03/2023 al n. 595/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
SDV S.R.L. (C.F.03488990247), con sede legale in Lonigo (VI), v. Laterale
Campostorti n. 3, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Pascale de Falco ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cazzago di Pianiga (VE), via
Friuli Venezia Giulia n. 8/5, come da procura in calce all'atto di citazione in
appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 11 DALLA VERDE S.R.L. (C.F. 00722710241), rappresentata e difesa in causa
dagli avv.ti Antonino De Silvestri ed Enrico Beccaro ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in via Malvezzi n. 10, Vicenza, come da
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10.10.2024, sulla base delle
seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello ed
in riforma della sentenza impugnata:
a) in via pregiudiziale: ex art. 351 e 283 c.p.c., stante la presenza di gravi
motivi, ed anche previa fissazione dell'udienza di discussione da tenersi prima
dell'udienza di comparizione, sospendere, anche con provvedimento adottato
inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, anche
previa presentazione di idonea cauzione;

b) nel merito in principalità: in tesi, in accoglimento del presente appello e con
integrale riforma della sentenza n°341/2023, depositato il 13.02.2023,
pubblicata il 14.02.2023, notificata il 06.03.2023, del Tribunale Ordinario di
Vicenza, accogliere le richieste e conclusioni tutte come formulate in primo
grado dall'appellante, e per l'effetto accogliere l'opposizione a decreto
ingiuntivo n°791/2019 del Tribunale Ordinario di Vicenza, spiegata dalla SDV
pagina 2 di 11 S.r.l. nel giudizio di primo grado n°2950/2019 R.G. pendente presso il Tribunale
Ordinario di Vicenza, ovvero accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
SDV S.r.l. alla Dalla Verde S.r.l. in pagamento dei titoli azionati in via
monitoria in qualità di committente dei lavori eseguiti in forza dell'appalto
stipulato in data 03.04.2015, ed in ogni caso rigettare la domanda avversaria in
quanto infondata in fatto e diritto e non provata, e per l'effetto revocare il
decreto ingiuntivo n°791/2019, del Tribunale Ordinario di Vicenza, emesso il
13.03.2019, ovvero in subordine, in denegata ipotesi di rigetto, condannare SDV
S.r.l. al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del
giudizio”.
Salvis iuribus
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e difesa, così statuire: - rigettare l'impugnazione proposta, con
conferma della sentenza di primo grado;
- condannare l'opponente al

risarcimento ex art. 96 cpc per lite temeraria;
- spese e compensi di lite rifusi

per entrambi i gradi di giudizio. Con osservanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione del 29.04.2019, SDV s.r.l. si opponeva al decreto
ingiuntivo nr. 791/19, emesso dal Tribunale di Vicenza il 13.3.2019 su ricorso di
Dalla Verde s.r.l. per il pagamento della somma di Euro 250.222,05, oltre
interessi e spese, corrispettivo di lavori indicati nelle fatture n. 61/16 e 80/16 e
pagina 3 di 11
nella scrittura privata sottoscritta dal direttore dei lavori, ing. IO OT,
del 28.10.2016.
L'attrice deduceva che le somme non erano dovute in quanto relative a lavori
non svolti, duplicazione di lavori già pagati ovvero aventi ad oggetto lavorazioni
extra-contratto che erano, in realtà, comprese nel contratto d'appalto sottoscritto
in data 9.4.2015. Ricordava altresì le contestazioni relative ai vizi delle opere
appaltate per il cui accertamento aveva promosso un procedimento ex artt.
696/696 bis c.p.c.

1.2 Si costituiva in giudizio Dalla Verde s.r.l., domandando il rigetto
dell'opposizione.

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