Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2024, n. 3561
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5830/18 e vertente TRA
GA TO RI
(PP Li VE ) PARTE APPELLANTE E UNIPOLSAISAI ASSICURAZIONI S.p.A., in p. del legale rappresentante pro tempore già denominata Fondiaria Sai Spa, quale società incorporante di UnipolSai Assicurazioni Span (Avv. Concetta Valeria Palermo e RC Annecchino) PARTE APPELLATA E PARTE APPELLANTE INCIDENTALE E
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, società cooperativa a r. l. in p. del l. r. pro t., già DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A., in p. del l. r. pro
(Avv. Stefano Perugi) PARTE APPELLATA E CARNEVALE ARCANGELO
PARTE APPELLATA CONTUMACE E RIZZUTI VA in proprio e nella qualità di legale r. pro t. della CAR AUTO S.R.L. PARTE APPELLATA CONTUMACE E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Avv. Simona Miglio) PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 366/2018 emessa dal Tribunale di Viterbo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 366/2018 ha così statuito “A) in parziale accoglimento della domanda condanna la Milano Assicurazioni s.p.a. e AR AN, in solido tra loro, a pagare in favore di LL VA, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 284.439,60, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in parte motiva;
B) compensa tra le medesime parti le spese di lite nella misura della metà e pertanto condanna la Milano Assicurazioni s.p.a. e AR AN, solidalmente, alla refusione della residua parte, pari ad ½, e liquidata tale ultima frazione in complessivi
€ 13.259, di cui € 559 per spese esenti ed € 12.700 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avv. PP Li VE, dichiaratasi antistatario;
C) pone le spese di ctu definitivamente a carico di ciascuna delle sopradette parti processuali nella misura della metà ciascuna;
D) rigetta la domanda proposta da LL VA nei confronti della Car TO s.r.l., del sig. ZU GI e della Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a. e condanna l'attore alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.400 per compensi in favore solidalmente dei primi due e in complessivi € 13.500 in favore della compagnia, oltre accessori di legge;
E) condanna la Milano Assicurazioni s.p.a. in favore dell'INPS alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 4.500 per compensi oltre accessori di legge.”. LL VA IC ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa addebitabili al sig. AR AN ed al sig. ZU GI;
- per l'effetto IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA condannare AR AN, CAR TO SR, in p. del l. r. pro tempore, ZU GI, UnipolSaiSai Ass.ni in p. del l. r. pro tempore già Milano Ass.ni in p. del l. r. pro tempore
e la Società Cattolica di Assicurazione in p. del l. r. pro tempore già DUOMO UniOne Ass.ni in p. del l. r. pro tempore, al risarcimento dei danni causati all'autovettura di proprietà del sig. LL (come quantificati dal Giudice di primo grado pari ad € 11424.00 a titolo di valore relitto dell'autovettura Alfa 146 (1.4/16V) ed a titolo di spese di traino e demolizione del veicolo medesimo) oltre ad € 18400,00 quale importo già versato dal sig. LL per l'acquisto di altra autovettura (dotata di cambio automatico).
- condannare AR AN, CAR TO SR, in p. del l. r. pro tempore, ZU GI, la UnipolSaiSai Ass.ni in p. del l. r. pro tempore già Milano Ass.ni in p. del l. r. pro tempore e la Società Cattolica di Assicurazione in p. del l. r. pro tempore già DUOMO UniOne Ass.ni in p. del l. r. pro tempore, al risarcimento dei danni fisici patiti dal sig. LL quali il danno biologico (per la procurata amputazione traumatica dell'arto inferiore sx, la frattura scapolare, la frattura costale, la lussazione acromion clavicolare, il danno estetico cicatriziale conseguente e la secondaria depressione ansiosa/reattiva o situazionale) come stimato dal CTU;
- il danno morale inteso come transuente turbamento dello stato d'animo nella sua massima personalizzazione secondo le Tabelle del Tribunale di Milano ovvero, in relazione alla gravità del caso secondo la discrezionalità del Giudice (Cass. Civ. sent. n. 811/2015: la quantificazione del danno morale è rimessa alla discrezionalità del
Giudice, che deve tener conto delle condizioni soggettive del sig. LL e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico);
e il danno esistenziale (inteso come profondo cambiamento dell'esistenza del danneggiato) da stimarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice tenuto conto delle risultanze probatorie;
€ 5.890,00 per spese mediche documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
oltre al risarcimento del danno da perdita di chance che può quantificarsi in € 100.000,00 o la maggior somma che l'Ecc.ma Corte adita vorrà liquidare. Detratto quanto già percepito in esecuzione della sentenza impugnata.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore antistatario.”. Instaurato il contraddittorio si sono costituiti:
- UnipolSaiSai Assicurazioni S.p.A., già denominata Fondiaria Sai Spa, quale società incorporante di UnipolSai Assicurazioni Spa, Compagnia di Assicurazioni di Milano Spa, che ha così concluso: “ assegnare alla UnipolSaiSai Assicurazioni S.p.A. termine per la notifica ex art. 292 c.p.c. della presente comparsa di risposta con appello incidentale a ZU GI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p. t. della CAR AUTO S.R.L., alla DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., a AR AN, in caso di contumacia nel giudizio di appello;
In accoglimento dell'appello incidentale:
- ritenere e dichiarare la esclusiva e/o prevalente responsabilità di LL VA IC nella verificazione del sinistro condannando, per l'effetto, l'appellante alla restituzione delle relative somme ovvero della maggiore somma a quest'ultimo corrisposte, in virtù dell'impugnata pronuncia, oltre interessi dalla data dell'esborso sino al soddisfo;
- rigettare, in ogni caso, integralmente le domande formulate in seno al proposto gravame principale, siccome del tutto illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta dalla comparente compagnia e di accoglimento dello spiegato appello principale, così statuire:
- ridurre la domanda a quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie e le evidenze probatorie, dicendo tenuta la Comparente al pagamento in misura proporzionale alla quota di responsabilità ascritta al proprio assicurato AR AN e, comunque, nei limiti del massimale di polizza.
- in ipotesi di condanna solidale, dichiarare il diritto della UnipolSaiSai di ripetere dagli altri convenuti l'importo di tutte le somme che, eventualmente, la prima fosse tenuta a pagare all'appellante in più rispetto alla colpa concretamente ascritta al proprio
Assicurato, AR AN, così come ritualmente richiesto nel precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese e di compensi di entrambi i gradi del giudizio.”.
- L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che ha domandato “ Voglia l'On.le Corte d'Appello adìta estromettere l'Inps dal presente giudizio;
confermare comunque la sentenza di I° grado del Tribunale di Viterbo n. 366/2018 in punto di condanna in favore dell'INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di € 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge (lett. E). Con vittoria di spese del presente giudizio”.
- la Società Cattolica Assicurazione che ha così concluso “in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto a causa dell'errata notifica con ogni conseguenza in ordine al passaggio in giudicato della stessa. In subordine, ove superata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità confermare la sentenza
…nella parte in cui, alla lettera D del dispositivo, rigetta la domanda …nei confronti della Car TO SR, del sig. GI ZU e della Compagnia assicurativa. Con vittoria del doppio grado di giudizio”. Car TO SR, GI ZU e AR AN hanno optato per la contumacia. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16.11.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il presente giudizio, come narrato (cfr. sentenza, appello e citazione introduttiva) ha ad oggetto la pretesa, avanzata da LL VA IC nei confronti di tutti i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, nella misura di € 1.926.306,68, subiti a causa del sinistro verificatosi la sera del 7 novembre 2006. A fondamento della domanda ha allegato: che alla guida della sua autovettura, una Alfa 146, mentre percorreva l'A1 veniva colto da un malore improvviso e subiva il debordamento verso destra del proprio veicolo che impattava con la parte laterale destra sul guardrail ponendosi sulla careggiata di traverso;
che subito dopo sopraggiungevano altri veicoli e precisamente innanzitutto una Lancia Y di proprietà
della Soc. Servizi soc. coop. r.l. condotta da ZI OC il quale tenendo una velocità moderata si avvedeva della vettura ed evitava l'urto;
arriva poi una Renault CE di proprietà della Overlease s.r.l.,
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5830/18 e vertente TRA
GA TO RI
(PP Li VE ) PARTE APPELLANTE E UNIPOLSAISAI ASSICURAZIONI S.p.A., in p. del legale rappresentante pro tempore già denominata Fondiaria Sai Spa, quale società incorporante di UnipolSai Assicurazioni Span (Avv. Concetta Valeria Palermo e RC Annecchino) PARTE APPELLATA E PARTE APPELLANTE INCIDENTALE E
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, società cooperativa a r. l. in p. del l. r. pro t., già DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A., in p. del l. r. pro
(Avv. Stefano Perugi) PARTE APPELLATA E CARNEVALE ARCANGELO
PARTE APPELLATA CONTUMACE E RIZZUTI VA in proprio e nella qualità di legale r. pro t. della CAR AUTO S.R.L. PARTE APPELLATA CONTUMACE E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Avv. Simona Miglio) PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 366/2018 emessa dal Tribunale di Viterbo RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 366/2018 ha così statuito “A) in parziale accoglimento della domanda condanna la Milano Assicurazioni s.p.a. e AR AN, in solido tra loro, a pagare in favore di LL VA, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 284.439,60, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui in parte motiva;
B) compensa tra le medesime parti le spese di lite nella misura della metà e pertanto condanna la Milano Assicurazioni s.p.a. e AR AN, solidalmente, alla refusione della residua parte, pari ad ½, e liquidata tale ultima frazione in complessivi
€ 13.259, di cui € 559 per spese esenti ed € 12.700 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avv. PP Li VE, dichiaratasi antistatario;
C) pone le spese di ctu definitivamente a carico di ciascuna delle sopradette parti processuali nella misura della metà ciascuna;
D) rigetta la domanda proposta da LL VA nei confronti della Car TO s.r.l., del sig. ZU GI e della Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a. e condanna l'attore alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.400 per compensi in favore solidalmente dei primi due e in complessivi € 13.500 in favore della compagnia, oltre accessori di legge;
E) condanna la Milano Assicurazioni s.p.a. in favore dell'INPS alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 4.500 per compensi oltre accessori di legge.”. LL VA IC ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa addebitabili al sig. AR AN ed al sig. ZU GI;
- per l'effetto IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA condannare AR AN, CAR TO SR, in p. del l. r. pro tempore, ZU GI, UnipolSaiSai Ass.ni in p. del l. r. pro tempore già Milano Ass.ni in p. del l. r. pro tempore
e la Società Cattolica di Assicurazione in p. del l. r. pro tempore già DUOMO UniOne Ass.ni in p. del l. r. pro tempore, al risarcimento dei danni causati all'autovettura di proprietà del sig. LL (come quantificati dal Giudice di primo grado pari ad € 11424.00 a titolo di valore relitto dell'autovettura Alfa 146 (1.4/16V) ed a titolo di spese di traino e demolizione del veicolo medesimo) oltre ad € 18400,00 quale importo già versato dal sig. LL per l'acquisto di altra autovettura (dotata di cambio automatico).
- condannare AR AN, CAR TO SR, in p. del l. r. pro tempore, ZU GI, la UnipolSaiSai Ass.ni in p. del l. r. pro tempore già Milano Ass.ni in p. del l. r. pro tempore e la Società Cattolica di Assicurazione in p. del l. r. pro tempore già DUOMO UniOne Ass.ni in p. del l. r. pro tempore, al risarcimento dei danni fisici patiti dal sig. LL quali il danno biologico (per la procurata amputazione traumatica dell'arto inferiore sx, la frattura scapolare, la frattura costale, la lussazione acromion clavicolare, il danno estetico cicatriziale conseguente e la secondaria depressione ansiosa/reattiva o situazionale) come stimato dal CTU;
- il danno morale inteso come transuente turbamento dello stato d'animo nella sua massima personalizzazione secondo le Tabelle del Tribunale di Milano ovvero, in relazione alla gravità del caso secondo la discrezionalità del Giudice (Cass. Civ. sent. n. 811/2015: la quantificazione del danno morale è rimessa alla discrezionalità del
Giudice, che deve tener conto delle condizioni soggettive del sig. LL e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico);
e il danno esistenziale (inteso come profondo cambiamento dell'esistenza del danneggiato) da stimarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice tenuto conto delle risultanze probatorie;
€ 5.890,00 per spese mediche documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
oltre al risarcimento del danno da perdita di chance che può quantificarsi in € 100.000,00 o la maggior somma che l'Ecc.ma Corte adita vorrà liquidare. Detratto quanto già percepito in esecuzione della sentenza impugnata.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore antistatario.”. Instaurato il contraddittorio si sono costituiti:
- UnipolSaiSai Assicurazioni S.p.A., già denominata Fondiaria Sai Spa, quale società incorporante di UnipolSai Assicurazioni Spa, Compagnia di Assicurazioni di Milano Spa, che ha così concluso: “ assegnare alla UnipolSaiSai Assicurazioni S.p.A. termine per la notifica ex art. 292 c.p.c. della presente comparsa di risposta con appello incidentale a ZU GI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p. t. della CAR AUTO S.R.L., alla DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., a AR AN, in caso di contumacia nel giudizio di appello;
In accoglimento dell'appello incidentale:
- ritenere e dichiarare la esclusiva e/o prevalente responsabilità di LL VA IC nella verificazione del sinistro condannando, per l'effetto, l'appellante alla restituzione delle relative somme ovvero della maggiore somma a quest'ultimo corrisposte, in virtù dell'impugnata pronuncia, oltre interessi dalla data dell'esborso sino al soddisfo;
- rigettare, in ogni caso, integralmente le domande formulate in seno al proposto gravame principale, siccome del tutto illegittime, erronee ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta dalla comparente compagnia e di accoglimento dello spiegato appello principale, così statuire:
- ridurre la domanda a quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie e le evidenze probatorie, dicendo tenuta la Comparente al pagamento in misura proporzionale alla quota di responsabilità ascritta al proprio assicurato AR AN e, comunque, nei limiti del massimale di polizza.
- in ipotesi di condanna solidale, dichiarare il diritto della UnipolSaiSai di ripetere dagli altri convenuti l'importo di tutte le somme che, eventualmente, la prima fosse tenuta a pagare all'appellante in più rispetto alla colpa concretamente ascritta al proprio
Assicurato, AR AN, così come ritualmente richiesto nel precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese e di compensi di entrambi i gradi del giudizio.”.
- L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che ha domandato “ Voglia l'On.le Corte d'Appello adìta estromettere l'Inps dal presente giudizio;
confermare comunque la sentenza di I° grado del Tribunale di Viterbo n. 366/2018 in punto di condanna in favore dell'INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di € 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge (lett. E). Con vittoria di spese del presente giudizio”.
- la Società Cattolica Assicurazione che ha così concluso “in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto a causa dell'errata notifica con ogni conseguenza in ordine al passaggio in giudicato della stessa. In subordine, ove superata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità confermare la sentenza
…nella parte in cui, alla lettera D del dispositivo, rigetta la domanda …nei confronti della Car TO SR, del sig. GI ZU e della Compagnia assicurativa. Con vittoria del doppio grado di giudizio”. Car TO SR, GI ZU e AR AN hanno optato per la contumacia. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16.11.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Il presente giudizio, come narrato (cfr. sentenza, appello e citazione introduttiva) ha ad oggetto la pretesa, avanzata da LL VA IC nei confronti di tutti i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, nella misura di € 1.926.306,68, subiti a causa del sinistro verificatosi la sera del 7 novembre 2006. A fondamento della domanda ha allegato: che alla guida della sua autovettura, una Alfa 146, mentre percorreva l'A1 veniva colto da un malore improvviso e subiva il debordamento verso destra del proprio veicolo che impattava con la parte laterale destra sul guardrail ponendosi sulla careggiata di traverso;
che subito dopo sopraggiungevano altri veicoli e precisamente innanzitutto una Lancia Y di proprietà
della Soc. Servizi soc. coop. r.l. condotta da ZI OC il quale tenendo una velocità moderata si avvedeva della vettura ed evitava l'urto;
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