Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4359

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4359
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4359
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 10 dicembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1973/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1009/2022 emessa in data 2 febbraio 2022 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
AC MO (C.F.: [...]) e CI
ND (C.F.: [...]), rappresentati e difesi dagli
Avvocati Valeria Fraboni e Claudio Grisogoni, in virtù di procura in calce all'ato di appello, PEC valeriafraboni@ordineavvocatiroma.org claudiogrisogoni@ordineavvocatiroma.org ;

-APPELLANTI-
E
AMA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa per procura in atti, dall'Avv. Marcello D'Aponte, PEC dapontemonda@legalmail.it ;

APPELLATO


Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 21 luglio 2022 TT IM e
LI AN hanno impugnato la sentenza n. 1009/2022 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Roma, il 2 febbraio 2022.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande proposte dai due lavoratori riconoscendo l'indennità per il ruolo di referente mensile e negando il diritto all'inquadramento ed alle differenze retributive per mansioni superiori.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di critica di cui alla motivazione.
AMA spa si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa è stata fissata per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, valutando la richiesta, formulata dalla difesa di parte appellante e precisamente nell'interesse del LI, di acquisizione del documento prodotto all'odierna udienza in sede di discussione, il Collegio rigetta la richiesta. Infatti, la nota scritta in questione, priva di data, Intestata ad Ama, con la quale si riconosce al LI <per l'impegno dimostrato nello svolgimento delle attività e per la particolare complessità delle stesse>> dal primo luglio 2024 un aumento retributivo annuo ad personam di euro
1.624,00 lordi da erogare su 14 mensilità, che viene nella stessa nota affermato
<< strettamente collegato al ruolo di responsabile Tecnico dello Stabilimento
Pag. 2 di 18 EO NO ed alle relative responsabilità connesse in tema di delega di funzioni>> è uno scritto che non ha rilievo nel presente processo già per il solo fatto che esso si colloca temporalmente in epoca successiva all'arco temporale oggetto di accertamento che si ferma al tempo del deposito del ricorso originario (febbraio/ marzo 2001).
Con l'originaria domanda, TT IM e LI AN, deducendo di essere dipendenti della società Ama, entrambi inquadrati nel quinto livello del contratto collettivo Federambiente, addetti all'Officina
Manutenzione Mezzi Ates Roma Nord, allegavano di essere stati adibiti dal primo Ottobre 2010 ai compiti di <responsabile, responsabile delle lavorazioni esterne e di Vice-Capo officina>> e che, per tale ragione, avrebbero svolto mansioni ascrivibili al superiore sesto livello.
Nello specifico, premettevano che il 23 ottobre 2009 era stato sottoscritto un accordo sindacale con cui era stato introdotto un Piano di formazione specifico con l'individuazione di alcune professionalità adeguate a gestire veicoli e la manutenzione dei medesimi in una logica di ottimizzazione dei tempi di lavorazione, fra cui la figura del “Vice Capo Officina” e le figure del “preposto di officina” e del “tecnico di accettazione “.
In relazione a dette figure era stata prevista l'attribuzione di un'indennità mensile in misura differenziata (euro 78,00 per il Vice Capo Officina ed euro
65,00 per le altre due) .
Nell'Accordo in questione sarebbe stato disposto che <<...le officine decentrate saranno aumentate di numero con l'attivazione dell'Officina sita presso EO NO: presso tale officina saranno inviate 4 risorse che saranno identificate sulla base delle esigenze produttive (2 meccanici e 2 elettrauti) con particolare riferimento alle mansioni necessarie, sulla base delle richieste di trasferimento e della distanza fra tale sede e le abitazioni dei richiedenti. In ognuna delle officine decentrate verrà identificato, a rotazione
Pag. 3 di 18 su tutto il personale di officina, un referente mensile che nel periodo percepirà un'indennità giornaliera identica a quella prevista >>.
Sulla base di tale premessa, richiedevano l'attribuzione della indennità nella misura minima di euro 65,00 e richiamando la declaratoria del sesto livello sostenevano che le mansioni svolte a partire dal 2010 dovevano inquadrarsi nel livello in esame con diritto alle relative differenze retributive.
Esse sarebbero state comprensive della <segnalazione del guasto ai mezzi, la lavorazione da effettuare al fine di garantire la continuità di funzionamento della propria struttura e valuta l'opportunità di trasmettere via e-mail la richiesta per le Lavorazioni Esterne e alle Officine Esterne o di restituire la richiesta per effettuare la lavorazione internamente, l'accettazione dei mezzi
e il loro invio nonché il ritiro dei veicoli nei tempi stabiliti, la registrazione e
l'archiviazione delle pratiche con la chiusura della pratica nel sistema Info
PMS inserendovi gli estremi del rientro in officina del veicolo (e quindi attività di natura anche amministrativa), qualora il collaudo dia esito negativo analizza le cause e si attiva per sanare la criticità, e i sopralluoghi tecnici>>.
Avrebbero, inoltre, intrattenuto relazioni dirette con le ditte appaltatrici che si occupavano dello smaltimento di vari materiali ferrosi e rifiuti speciali, come provato dalle e-mail inviate dal Sig. NO VO, e dalla signora Stefania Leoni,
Responsabile Amministrativa, e dai formulari per il ritiro dei materiali ferrosi
e di rifiuti speciali, tutti sottoscritti.
Nello svolgimento di tutte le mansioni sopra elencate i ricorrenti avrebbero coordinato e controllato altresì i lavoratori dell'Officina di propria competenza
(ATES) e della quale sarebbero stati, a rotazione con gli altri colleghi della stessa Officina, investiti di compiti di << preposto e da Responsabile, nonché da Vice-Capo Officina>>.
Aggiungevano che, nonostante dovesse essere istituita all'interno dell'officina la figura del “responsabile tecnico” e/o di Vice-Capo officina, le relative mansioni sarebbero state svolte a rotazione dagli attuali appellanti oltre ai
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signori AN PE e MA EL anch'essi operanti nella medesima
Officina.
Del pari , a rotazione con detti colleghi, si sarebbero occupati di controllare che avvenisse da parte delle Ditte incaricate la verifica semestrale degli estintori, di verificare la conformità degli interventi di manutenzione, e di sottoscrivere
i documenti come “Responsabile della Struttura ricevente” e dal 28.04.2020 della verifica della corretta sanificazione obbligatoria dei locali della Officina sottoscrivendo nella qualità di Responsabile o di Vice Capo officina o di
Preposto in servizio e della verifica (sempre quale responsabile) delle pulizie presso la sede di lavoro e di provvedere in tal senso a stilare report settimanali in cui esprimevano la valutazione ossia il “controllo” della buona qualità delle operazioni eseguite dalla Roma Multiservizi (RMS) e li inviavano al Sig. NO
VO.
Il Tribunale, nel contraddittorio con l'azienda Ama, che negava lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla categoria superiore pretesa, accoglieva la domanda concernente l'indennità mensile, mentre disattendeva la domanda connessa allo svolgimento di mansioni superiori sulla base di molteplici considerazioni.
Richiamato l'accordo del 23 ottobre 2009 prodotto in corso di causa dai lavoratori, affermava che con esso era stato introdotto un sistema organizzativo (punto 3 dell'accordo) nel quale erano state individuate una serie di figure.
Nello specifico, si trattava del Vice capo officina a supporto della linea gerarchica del Middle Management, quale primo snodo operativo dell'applicazione delle indicazioni aziendali e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, inquadrato nel VI livello , del “preposto di officina” di V livello, con il compito di garantire le attività pratiche operative dirette ed agire individualmente ed in concorso con altri lavoratori dei quali ha il coordinamento, e del “tecnico di accettazione e collaudo”, V livello, tenuto ad
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orientare i flussi manutentivi ed i processi specifici di intervento e ad effettuare il collaudo.
Ciascuna di tali figure professionali era destinataria del diritto ad un'indennità mensile, lorda globale ed omnicomprensiva, pari ad €78,00 per la figura del
Vice-Capo Officina e di € 65,00 per le altre due figure.
Tali figure erano previste come stabilmente presenti negli stabilimenti centrali, mentre, disponendosi contestualmente l'aumento del numero delle Officine decentrate “…con l'attivazione dell'Officina sita presso EO NO: presso tale officina saranno inviate 4 risorse che saranno identificate sulla base delle esigenze produttive (2 meccanici e 2 elettrauti) con particolare riferimento alle mansioni necessarie…” , si precisava “In ognuna delle officine decentrate verrà identificato, a rotazione su tutto il personale di officina, un referente mensile che nel periodo percepirà un'indennità giornaliera
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