Corte d'Appello Messina, sentenza 29/01/2024, n. 42
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 16 gennaio 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n.512/2022 vertente tra:
, (nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso per procura in calce, dall'Avv. Maria Sinagra C.F._1
appellante
CONTRO
p.iva in persona dell'Amministratore e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente domiciliata in Controparte_2
Capo d'Orlando, Via Trazzera Marina, n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Annalisa
Germanà che la rappresenta e difende appellata-appellante incidentale
OGGETTO: credito retributivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022 proponeva Parte_1
appello, rivendicando l'integrale riforma della sentenza del 25 maggio 2022 con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Patti aveva rigettato le domande dallo stesso proposta volte all'accertamento di una prestazione di lavoro subordinato svolta ininterrottamente da gennaio 2018 a marzo 2019 con mansioni di manovale edile alle dipendenze della società convenuta ed alla conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle correlative differenze retributive quantificate in euro 30.000.
Si costituiva avversando i motivi di appello e proponendo, a sua volta, CP_1
appello incidentale contestando la statuizione giudiziale di compensazione parziale delle spese di primo grado.
La causa, svoltasi in modalità cartolare, veniva posta in riserva all'esito del termine concesso per il deposito delle note scritte, assolto da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno ripercorrere, in fatto, la vicenda processuale oggetto di causa.
A fronte delle rivendicazioni contenute nel ricorso il primo giudice espletava la prova testimoniale richiesta e, su istanza proposta dalla parte ricorrente, autorizzava il deferimento di giuramento decisorio al legale rappresentante della società convenuta sui seguenti capitolati: “1. Affermo o nego essere vero che il sig. Parte_1
ha lavorato alle dipendenze della ininterrottamente dal Gennaio 2018 al CP_1
Marzo 2019;
2. Affermo o nego
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