Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 9
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Testo completo
N. R.G. 782/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo LE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.782 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2019
TRA
LE OL NT (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, unitamente e
disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Rochira e Oronzo Valentino Maggiulli, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Muro Leccese, alla Via Leonardo da Vinci n. 135,
in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, ed allegata al presente atto di citazione in
appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
LE NZ (c.f.: [...]), e OS NN RI (c.f.:
[...]), entrambi difesi dall'avv.to Raffaele Fatano, ed elettivamente domiciliati
presso il suo studio, in Lecce, alla Via Lupiae n.34, giusta procura alle liti in calce a foglio separato
ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
-APPELLATI-
NONCHE'
RA LE di LE NZ & C. S.n.c., in persona del l.r.p.t.;
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 27 marzo 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte
dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
con atto di citazione in data 03.02.2009, LE OL NT proponeva azione di rendiconto a norma
degli articoli 1713 e 2261 c.c. nonché dell'art. 263 c.p.c., con specifico riferimento agli articoli 1854
e 1298 comma 2 c. c., nei confronti del fratello LE NZ nella qualità di amministratore unico
della F.lli LE di LE NZ S.n.c.
Affermava di essere socio al 50% della società e che recentemente era venuto a conoscenza
dell'esistenza di un conto corrente intestato al fratello il cui saldo apparente di euro 246.339,32 era il
frutto di una “...sorta di separata (?) – ed al tempo stesso sospetta - gestione dei conti aziendali...”.
Aggiungeva di aver ricevuto, nel giugno del 2008, la somma di euro 135.500,00 a mezzo tre assegni
circolari pari al 50% del saldo di detto conto, oltre la quota parte di una polizza assicurativa
unitamente ad un prospetto che, però, non riteneva soddisfacente.
Asseriva che, anche su altro conto cointestato tra i due soci, risultavano somme di spettanza della
società e, infine, affermava che sui conti della moglie del LE NZ, AT NN RI, era
indubbio fossero state versate somme di pertinenza della società.
Si costituivano LE NZ e AT NN RI. In particolare, la AT, dopo aver sollevato
eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale, in considerazione della clausola
compromissoria di cui al contratto sociale, eccepiva mancare il presupposto giuridico per la richiesta
di rendicontazione nei suoi confronti in quanto socia di minoranza e senza alcun mandato o delega
da parte della società o dei soci.
Anzi, la convenuta chiedeva a LE OL di fornire egli rendiconto dell'attività svolta, giacché costui
risultava avere gestito, autonomamente e di fatto, le attività di ordinaria amministrazione sociale e
varie attività relative a singoli rami di azienda, spendendo il nome della società, emettendo assegni,
incassando contante ed assegni da clienti, senza rendere conto ad alcuno ed, in particolare, alla AT
e chiedeva il riconoscimento, all'esito, della liquidazione in suo favore della quota di sua spettanza in
base ai propri diritti di partecipazione sociale.
LE NZ eccepiva di non dover rendere alcun rendiconto giacché il fratello aveva partecipato
alla gestione della società con sistematicità e completezza.
Con sentenza parziale n. 445 del 17.01.2012 il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza
sollevata e, con ordinanza in pari data, ammetteva l'interrogatorio formale di LE OL nonché la
prova per testi richiesti dai convenuti.
Ordinava, altresì, a BA DI AL, CR BA e AN di AP di esibire gli estratti dei
conti intestati ai convenuti LE e AT.
Cosicché, con provvedimento del 15.11.2012 il Giudice, dato atto dell'acquisizione della
documentazione bancaria richiesta, ordinava a LE NZ di rendere il conto.
LE NZ provvedeva a presentare il conto e ad integrarlo. A seguito della contestazione del
conto da parte dell'attore, con provvedimento del 02.10.2014 il G.I ammetteva CTU onde accertare
“... sulla base della documentazione contabile in atti, e di quella che potrà chiedere alla società, se
LE NZ e AT NN RI, negli anni risalenti all'intero rapporto di cui ai conti correnti
prodotti dalle banche ex art. 210 cpc, abbiano fatto transitare su detti conti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo LE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.782 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2019
TRA
LE OL NT (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, unitamente e
disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Rochira e Oronzo Valentino Maggiulli, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Muro Leccese, alla Via Leonardo da Vinci n. 135,
in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, ed allegata al presente atto di citazione in
appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
LE NZ (c.f.: [...]), e OS NN RI (c.f.:
[...]), entrambi difesi dall'avv.to Raffaele Fatano, ed elettivamente domiciliati
presso il suo studio, in Lecce, alla Via Lupiae n.34, giusta procura alle liti in calce a foglio separato
ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
-APPELLATI-
NONCHE'
RA LE di LE NZ & C. S.n.c., in persona del l.r.p.t.;
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 27 marzo 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte
dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
con atto di citazione in data 03.02.2009, LE OL NT proponeva azione di rendiconto a norma
degli articoli 1713 e 2261 c.c. nonché dell'art. 263 c.p.c., con specifico riferimento agli articoli 1854
e 1298 comma 2 c. c., nei confronti del fratello LE NZ nella qualità di amministratore unico
della F.lli LE di LE NZ S.n.c.
Affermava di essere socio al 50% della società e che recentemente era venuto a conoscenza
dell'esistenza di un conto corrente intestato al fratello il cui saldo apparente di euro 246.339,32 era il
frutto di una “...sorta di separata (?) – ed al tempo stesso sospetta - gestione dei conti aziendali...”.
Aggiungeva di aver ricevuto, nel giugno del 2008, la somma di euro 135.500,00 a mezzo tre assegni
circolari pari al 50% del saldo di detto conto, oltre la quota parte di una polizza assicurativa
unitamente ad un prospetto che, però, non riteneva soddisfacente.
Asseriva che, anche su altro conto cointestato tra i due soci, risultavano somme di spettanza della
società e, infine, affermava che sui conti della moglie del LE NZ, AT NN RI, era
indubbio fossero state versate somme di pertinenza della società.
Si costituivano LE NZ e AT NN RI. In particolare, la AT, dopo aver sollevato
eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale, in considerazione della clausola
compromissoria di cui al contratto sociale, eccepiva mancare il presupposto giuridico per la richiesta
di rendicontazione nei suoi confronti in quanto socia di minoranza e senza alcun mandato o delega
da parte della società o dei soci.
Anzi, la convenuta chiedeva a LE OL di fornire egli rendiconto dell'attività svolta, giacché costui
risultava avere gestito, autonomamente e di fatto, le attività di ordinaria amministrazione sociale e
varie attività relative a singoli rami di azienda, spendendo il nome della società, emettendo assegni,
incassando contante ed assegni da clienti, senza rendere conto ad alcuno ed, in particolare, alla AT
e chiedeva il riconoscimento, all'esito, della liquidazione in suo favore della quota di sua spettanza in
base ai propri diritti di partecipazione sociale.
LE NZ eccepiva di non dover rendere alcun rendiconto giacché il fratello aveva partecipato
alla gestione della società con sistematicità e completezza.
Con sentenza parziale n. 445 del 17.01.2012 il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza
sollevata e, con ordinanza in pari data, ammetteva l'interrogatorio formale di LE OL nonché la
prova per testi richiesti dai convenuti.
Ordinava, altresì, a BA DI AL, CR BA e AN di AP di esibire gli estratti dei
conti intestati ai convenuti LE e AT.
Cosicché, con provvedimento del 15.11.2012 il Giudice, dato atto dell'acquisizione della
documentazione bancaria richiesta, ordinava a LE NZ di rendere il conto.
LE NZ provvedeva a presentare il conto e ad integrarlo. A seguito della contestazione del
conto da parte dell'attore, con provvedimento del 02.10.2014 il G.I ammetteva CTU onde accertare
“... sulla base della documentazione contabile in atti, e di quella che potrà chiedere alla società, se
LE NZ e AT NN RI, negli anni risalenti all'intero rapporto di cui ai conti correnti
prodotti dalle banche ex art. 210 cpc, abbiano fatto transitare su detti conti
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