Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/04/2024, n. 150
CA Caltanissetta
Sentenza
3 aprile 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 86/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 470/2018 emessa dal Tribunale di Gela in data
19.07.2018
PROPOSTO DA
ER IN, nata a [...] il [...] (c.f. FRR NNN 52C64
D960U) ed ivi residente nella via Serpotta n. 29, OR
CO, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), ed ivi residente nella via Serpotta n. 29, OR RK, nato a [...] il
29.09.1984 (c.f. [...]) ed ivi residente nella via
Serpotta n. 29, OR SALVATORE, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), ed ivi residente nella via Torino n. 143,
OR RO MASSIMO, nato a [...] il [...] (c.f. CRZ
RRM 70T15 D960C), e residente a [...], tutti in proprio e nella qualità di eredi di OR
CESARE, nato a [...] il [...] e deceduto a Nogara il 2.03.2008, rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero Giardina ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Corso Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv.
Carlo Alessi;
1
Appellanti
CONTRO
PI ME IA, nata a [...] il [...] e residente a [...] (c.f. [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmelo Balbo e Giuseppe Trigona preso lo studio dei quali, in Butera, via G. Matteotti n. 18 è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni degli appellanti
“Voglia la ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa in riforma della sentenza impugnata accogliere il presente appello e per l'effetto: 1) Rigettare le domande tutte avanzate dall'attore in primo grado perché inammissibili, illegittime, infondate, errore e non provate;
2) Accogliere le domande tutte avanzate dai contenuti in primo grado oggi appellanti perché legittime, fondate e provate.3) Preliminarmente dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c. per omessa declaratoria di estinzione del procedimento di primo grado;
4) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non dichiara espressamente la risoluzione del contratto da addebitarsi alla
UT per il suo grave e conclamato inadempimento con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore degli appellanti in via equitativa ex art. 1226 c.c. tenendo conto del incommerciabilità del fabbricato promesso in vendita nel lasso di tempo che va dalla data di stipula del preliminare sino al momento in cui è stata proposta in primo grado la domanda di risoluzione;
5) Accogliere la domanda riconvenzionale con conseguente condanna della appellata al pagamento dell'importo di €. 198.489,69 a titolo di risarcimento dei danni ulteriori subiti dalla impresa AZ. 6) In via istruttoria ammettere la prova per testi con il Direttore dei lavori Ingegner Giuseppe Cosenza per confermare la relazione tecnica a sua firma nonché per riferire circa la sua direzione dei lavori, nonchè nominare c.t.u. per accertare e quantificare i
2 danni come sopra specificati. Con vittoria di spese di lite e compensi di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi.”
Conclusioni dell'appellata
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 470/18 emessa dal Tribunale di gela in data 31.07.2018. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2.02 2005 UT IL MA conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, RR IN e AZ SA
(nelle more del giudizio deceduto) al fine di chiedere la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 17/07/201 per grave inadempimento dei convenuti.
Deduceva in proposito che AZ SA, nonostante avesse ricevuto una considerevole somma pari ad euro 74.770,25, aveva tenuto una condotta contraria e principi di buona fede e correttezza non ultimando i lavori per i quali si era impegnato con il citato preliminare di vendita consistenti nella realizzazione di una nuova costruzione da realizzarsi su un terreno della UT IL MA, composta da piano terra, primo e secondo piano da alienare in favore di essa attrice per il prezzo convenuto di Lire 400.000.000.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano il difetto di legittimazione passiva della convenuta RR IN, che non aveva avuto alcun ruolo nella scrittura intercorsa tra il AZ e la UT.
Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda deducendo che la mancata realizzazione di quanto pattuito nel contratto preliminare doveva essere addebitato proprio alla attrice UT IL.
Chiedevano, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno che quantificavano in €. 198.489,69.
3
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale di convenuti, prova per testi e, all'udienza del
6.03.2018 veniva posta in decisione con i termini di legge.
Con la sentenza oggi gravata per il Tribunale di Gela, - dopo aver rigettato l'eccezione di estinzione del procedimento di primo grado sollevata dagli odierni appellanti per tardiva riassunzione del processo interrotto, nonché quella relativa al difetto di legittimazione passiva della convenuta
RR IN - ha dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti condannando la sola convenuta RR IN alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €. 20.000,00 oltre interessi;
ha condannato i convenuti RR IN, AZ IO
MA, AZ VA, AZ CE, AZ SA
e AZ KO – nelle more del giudizio costituitisi quali eredi di
AZ SA deceduto in data 2.03.2008 – alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 37.184,88 in proporzione alle rispettive quote di eredità;
ha infine compensato tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha ricordato come, in presenza di reciproche domande di risoluzione di un contratto per inadempimento, il giudice debba operare una valutazione degli eventuali inadempimenti dei contraenti confrontandoli sul piano causale così da addebitare l'inadempimento soltanto alla parte che, con la sua condotta colpevole prevalente, ha alterato il nesso di reciprocità che lega le rispettive obbligazioni.
Da tali premesse e sulla scorta del compendio probatorio acquisito, il
Tribunale ha ritenuto che proprio l'attrice UT IL MA dovesse ritenersi gravemente inadempiente, non avendo provveduto, senza giustificato motivo, al pagamento degli acconti indicati nel preliminare alle scadenze pattuite, determinando l'impossibilità per il
AZ di completare i lavori edili.
L'attrice, inoltre, colpevolmente non si era presentata avanti al Notaio individuato per la stipula dell'atto, senza giustificare le ragioni della sua assenza.
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Dall'istruttoria era poi emerso che la UT aveva versato la somma di
€. 20.000,00 alla RR IN e che una ulteriore somma di €.
37.184,88 era stata versata direttamente al AZ (il quale aveva ammesso tale circostanza in sede di interrogatorio formale). Il Tribunale ha perciò disposto, ex art 1458 c.c. la restituzione delle predette somme in danno dei convenuti.
Il Tribunale, infine, ha rigettato la domanda riconvenzionale d risarcimento del danno subito dall'Impresa edile AZ come conseguenza all'inadempimento contrattuale, non essendo stata fornita, al riguardo alcuna prova.
Avverso tale sentenza propongono gravame RR IN, AZ
IO MA, AZ VA, AZ CE, AZ
SA e AZ KO tutti in proprio e quali eredi di AZ
SA per i motivi appresso esaminati.
Sostituita l'udienza del 26 ottobre 2023, con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti, i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono la violazione degli artt.li 305 e 307 c.p.c. per omessa declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado e conseguente nullità della sentenza.
Rappresentano, in proposito, come il Tribunale avesse erroneamente rigettato l'eccezione di estinzione del procedimento per la tardività della riassunzione in seguito al decesso di AZ SA.
Evidenziano come, con Ordinanza del 10.04.2008 il Giudice di primo grado avesse dichiarato l'interruzione del processo e che lo stesso era stato riassunto solo in data 24.11.2008 ovvero quando già erano decorsi i termini di cui all'art. 305 c.p.c. vigente ratione temporis
*****
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Con il secondo motivo di censura, gli appellanti deducono la erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.li 1453, 1454
e 1460 c.c..
Deducono che, benché nella parte motiva della sentenza il Giudice di prime cure avesse correttamente indicato le ragioni a sostegno dell'inadempimento della attrice, nel dispositivo viene semplicemente dato atto della risoluzione del preliminare senza indicare ed addossarne, in modo specifico, la colpa alla UT.
In sostanza, il Tribunale, muovendo dalle citate corrette premesse, avrebbe dovuto pronunciare
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