Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 2

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 88 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato il 12/3/2024 da:
CA GI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TUVERI
CLAUDIO, dell'avv. TOMASSETTI DOMENICO ([...]) e dell'avv. GUZZO MICHELE ([...]) elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. VITTORI GIANFRANCO, dell'avv. FLORI FLORO
([...]) dell'avv. MAZZAFERRI SUSANNA
pagina 1 di 7
([...]) dell'avv. MARIOTTI SILVANA ([...]) elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
avverso la sentenza n. 289/2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro
– in data 12.09.2023
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE

OG ON propone appello avverso la sentenza n. 289/2023 resa dal
Tribunale Civile di Ascoli Piceno, Sezione Controversie di Lavoro, in data 12 settembre 2023, comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso promosso dalla stessa al fine di sentir dichiarare l'illegittimità
e/o nullità dell'avviso di accertamento adottato dall'INPS in data 18.5.2022 e notificato in data 8.6.2022, avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra ON OG
n.941772/2018”, mediante il quale l'INPS ha dichiarato la presunta non debenza delle somme corrisposte alla stessa a titolo di indennità di disoccupazione NASpI.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1)
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la nullità dell'avviso di accertamento per assenza di motivazione, genericità ed indeterminatezza;
2) Sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda della sig.ra OG, in particolare nella parte in cui ha ritenuto non applicabili i principi espressi dalla Corte di
Legittimità. Inapplicabilità della disciplina relativa alla rioccupazione in carenza ad una fattispecie relativa alla rioccupazione durante il periodo di preavviso;
3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lo stato di disoccupazione della sig.ra
OG. Violazione dell'art.112 c.p.c.;
4) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante lo stato soggettivo del beneficiario ed il legittimo affidamento ingenerato ai fini della eventuale esclusione della ripetibilità delle somme;

pagina 2 di 7
5) Omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
L'Istituto appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art.
127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi