Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 74

CA Messina
Sentenza
3 febbraio 2025
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CA Messina
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 74
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 74
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 192/2023 R.G., vertente
TRA
DR CC, nato a [...], il
27/11/1950, [...], rapp.to e difeso dall'avv.
MERLINO CARLO
appellante
CONTRO
Condominio “PORTA GRAZIA” in persona dell'Amministratore pro tempore, C.F. 97087420838, rapp.to e difeso dall'avv. MANNUCCIA GIOVANNI
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 1425/2022 del 06/09/2022, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con citazione notificata il 3.3.23, CH EA proponeva appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, emessa nel giudizio proposto dall'odierno appellante avverso la delibera del condominio “Porta Grazia” del 21.12.2017, e con cui è stata rigettata tale impugnazione.
Si costituiva l'appellato condominio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 3.6.24, la causa era assunta in decisione, essendo già intervenuti la precisazione delle conclusioni e il deposito di conclusionali e repliche secondo quanto previsto dal c.d. rito Cartabia.
***
Giudizio di I grado
EA CH conveniva in giudizio il Condominio “Porta
Grazia”, premettendo: 1) di esser proprietario di un appartamento e della terrazza di pertinenza dello stesso, facenti parte del predetto condominio;
2) che nell'anno 2017 -in esito al giudizio civile di risarcimento danni instaurato dalla condomina La Scala
NI, che lamentava infiltrazioni di umidità nel proprio immobile- si era resa necessaria l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e impermeabilizzazione del lastrico solare;
3) che
-con verbale assembleare del 21.12.2017, notificato al CH il
29.01.2018 in quanto assente- l'assemblea condominiale approvava il preventivo dei lavori da eseguire e determinava contestualmente i criteri di riparto delle relative spese, prevedendo che sul CH gravassero nella misura di 1/3, le
2
spese relative al lastrico solare, oltre che per intero, in ragione di
€. 3.850,45 quelle relative alle parti di sua esclusiva proprietà.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera in oggetto nella parte in cui disponeva circa la proprietà esclusiva dell'attore, accollandogli spese per €
3.850,00, in quanto tale deliberazione aveva costituito -contro la volontà dell'attore- un'obbligazione passiva a suo carico relativa ad oggetto estraneo alla gestione condominiale, ossia a beni - appunto-di proprietà esclusiva.
Il Tribunale decideva nei termini sopra esposti, per le seguenti argomentazioni:
-Il lastrico solare, quand'anche di proprietà esclusiva, è comunque parte integrante della struttura e, quindi, l'assemblea aveva il potere di deliberare per disporre interventi di manutenzione necessari.
- Corretta era anche la ripartizione degli oneri relativi, prevista nella delibera in oggetto, ove gli stessi venivano addossati per la quota di 1/3 al condomino CH.
Appello
Con il proposto gravame il CH ha articolato i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE, FALSA E/O MANCATA
APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO ARTT.
1126 E 1137 C.C. - TRAVISAMENTO MATERIALE
DELLE RISULTANZE PROCESSUALI.
La sentenza impugnata fa errata applicazione dell'art. 1126 c.p.c. per travisamento della realtà materiale, equivocando la lettura
3
della delibera condominiale impugnata.
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