Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2024, n. 2938
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. A C Presidente relatore dott.ssa M P D S Consigliere dott. R B Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 17/9/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 241/2021 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to D S)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to T)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 527 del 24/7/2020
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta dal dott. nei Controparte_1
o “ - Controparte_2 Pt_1Controparte_3 Pt_2 si dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti della resistente prot. n. 12798 del 7/10/2014, prot. 1887 del
18/2/2015 e prot. n. 45850 del 14.5.2019, con cui era stata richiesta al ricorrente la restituzione delle somme percepite in relazione all'incarico di Direttore di Struttura complessa, espletato dal giugno 2006 all'ottobre
2014, quantificate in complessivi € 227.132,28.
L interponeva appello, cui resisteva il dott. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in tre motivi.
Con i primi due - che, per loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto -
l'appellante, per un verso, denunciando la violazione dell'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 e del d.P.R. n.
484/1997, sostiene “l'assoluta legittimità dei provvedimenti adottati” dalla e, per altro verso, evidenzia Pt_2 la “manifesta erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado in relazione alla dedotta irripetibilità delle somme incassate dal dott. x art. 2126 c.c.” CP_1
Tali rilievi si presentano infondati.
Invero, pacifico tra gli odierni contendenti - oltre che documentalmente provato - da un lato, che il dott.
vesse espletato le funzioni di Direttore di Struttura complessa nel periodo giugno 2006-ottobre CP_1
2014, e, dall'altro, che il conferimento di tale incarico fosse avvenuto senza il previo esperimento della prevista procedura selettiva e, dunque, in violazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva che la prescrivevano, si tratta solo di verificare se possa applicarsi, al caso di specie, il disposto dell'art. 2126 c.c.
e, conseguentemente, accertare se il dott. bbia diritto a non restituire alla la retribuzione CP_1 Pt_2 ricevuta per l'incarico de quo effettivamente espletato, ossia per il periodo in cui il contratto di lavoro, sia pur nullo, ha avuto di fatto esecuzione.
Al riguardo, si condivide la conclusione del primo giudice, ad avviso del quale, in caso di violazione dell'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1993 e delle altre disposizioni che impongono il previo esperimento di una procedura selettivo-comparativa per la scelta del medico cui conferire incarichi di Struttura complessa, se anche gli atti di conferimento dell'incarico di Direttore ed i relativi contratti di lavoro sottoscritti tra le parti - nella specie, quelli in data 8/6/2008 e 28/2/2012 - fossero nulli, resta fermo che la nullità non produce effetto
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, conseguendone che, per le funzioni di Dirigente di
Struttura complessa, effettivamente svolte da giugno 2006 ad ottobre
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