Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/10/2024, n. 736

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/10/2024, n. 736
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 736
Data del deposito : 23 ottobre 2024

Testo completo


LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa P M Presidente dott. N S Consigliere dott.ssa F R Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a Melilli (prov. di Sr) il 3.10.1962 (cod. fisc. n. Parte_1 [...]
) e residente in Valguarnera (prov. di En) in Via Ricasoli, n. 149, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. F I, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Enna, in Via Roma, n. 353, con numero di fax 0935.959168 ed indirizzo PEC
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-appellante -
CONTRO
, nata a Bova Marina il 9.12.1963, cod. fisc. n. e Controparte_1 CodiceFiscale_2 ivi residente alla via Mesofugna, rappresentata e difesa dall'avv. G S, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bova Marina, via Tenente Pugliese, 35
-appellata -
Con l'intervento del P.M presso la Procura Generale di Reggio Calabria.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1153/2022, del 28.9.2022, pubblicata il 14.10.2022, in materia di “Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario-
Aspetti economici”, nel giudizio contraddistinto dal n. 3104/19 R.G.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.4.2023, ha chiesto che la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria a conclusione del procedimento 3104/2019 relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sia parzialmente riformata nei Controparte_1 seguenti termini:
- In via preliminare e istruttoria, disporre l'assunzione delle prove, ex art. 356 c.p.c., in narrativa richiamate, erroneamente e ingiustamente disattese dal Giudice di primo grado
(ossia: interrogatorio formale, da deferire alla Signora , e, prova per testi, Controparte_1 con il figlio della coppia, , sui capitoli di prova articolati in seno alla memoria CP_2 istruttoria, ex art. 183, 6° co., n. 2), c.p.c., del 12.4.2021 e alla successiva memoria, del
24.4.2021), per le ragioni tutte sopra esposte;

- Nel merito, comunque ed in ogni caso, annullare l'impugnata Sentenza, e per l'effetto: Revocare l'obbligo posto a carico del di corrispondere in favore della Signora Parte_1
la somma pari ad € 400,00= mensili, a titolo di mantenimento per la Controparte_1 medesima, dichiarando, conseguentemente, l'autosufficienza economica di Questa, per le ragioni sopra esposte;

- In estremo subordine e senza recesso, disporre la riduzione dell'assegno divorzile ad una somma non superiore ad € 150,00=, stante la provata capacità lavorativa nonché il reddito della medesima;

- Condannare, infine, l'appellata alle spese ed ai compensi del doppio grado.
-
Tali richieste sono state fondate su due motivi di lagnanza della sentenza di primo grado:

1. Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio

2. Contraddittorietà della motivazione - Censure alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale
Diversa ricostruzione richiesta all'On.le Corte di Appello Adita
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Controparte_1
, per l'effetto la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
Con ordinanza 18.12.2023 Codesta Corte ha rigettato le richieste istruttorie con tale motivazione
inammissibile non essendo stata reiterata la relativa richiesta, in modo specifico, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, secondo il principio enunciato dalla S.C. …. il principio è stato ribadito da Cass. n. 10767/2022, Cass. n. 7193/2022 e Cass. n. 33103/2021;
- ritenuto che non emergono, dalle conclusioni rassegnate, elementi idonei a dimostrare la volontà inequivoca di insistere sulle richieste istruttorie non specificamente riproposte

Con ordinanza del 3.7.2024 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Violazione del diritto di difesa
Il lamenta la violazione del diritto di difesa in quanto, con l'ordinanza del 3.6.2021, il Parte_1
Giudice di prime cure ha ritenuto di istruire la causa esclusivamente in chiave documentale, non accogliendo pertanto le richieste istruttorie avanzate (interrogatorio formale della e prova per CP_1 testi del figlio) “finalizzate a dimostrare le allegazioni svolte dall'odierno appellante su aspetti fondamentali della controversia, quali la piena capacità lavorativa, l'autosufficienza economica e l'effettiva capacità reddituale della ”. Controparte_1
Con ordinanza del 18.12.2023 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie reiterate in sede di gravame, ex art. 356 c.p.c, con tale motivazione “inammissibile non essendo stata reiterata la relativa richiesta, in modo specifico, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, secondo il principio enunciato dalla S.C. …. il principio è stato ribadito da Cass. n. 10767/2022, Cass. n. 7193/2022 e
Cass. n. 33103/2021;
- ritenuto che non emergono, dalle conclusioni rassegnate, elementi idonei a dimostrare la volontà inequivoca di insistere sulle richieste istruttorie non specificamente riproposte
”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, ovvero per omesso esame di un documento, può essere denunciato solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3075 del 13/02/2006;

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007;

Cass., Sez.
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