Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4336
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'udienza del 10/12/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1776/2023
vertente tra
parte domiciliata in VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40 Parte_1
ROMA rappresentata dall'avv. CHIAPPETTA MARCO
Parte appellante contro
parte domiciliata in VIA BORGO SANTO SPIRITO 3 00193 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. BELLOCCHI LUCIA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.403/2023, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 17.1.2023, non notificata
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il dott. , Dirigente Medico Veterinario Parte_1 alle dipendenze dell' sino al pensionamento del 15.07.2016, Parte_2 esponeva:
-che lo stesso era stato incaricato, da ultimo con contratto di lavoro rinnovato per 5 anni il 29.02.2008, Direttore di Struttura Complessa (UOC Veterinaria B) dell'unità denominata “Igiene degli Alimenti di Origine Animale”;
Cont
-che in data 26.03.2013 aveva ricevuto una nota con la quale l' gli comunicava formalmente:
“In data 28.02.2013 è andato in scadenza l'incarico affidatoLe di Direttore della UOC Veterinaria B, struttura complessa annessa al Dipartimento di Prevenzione. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, CCNL 1998-2001, così come sostituito dall'art. 26 del CCNL 2002-2005, si procederà pertanto alla prescritta verifica di fine incarico da parte dell'apposito Collegio Tecnico, al fine dell'eventuale conferma o conferimento del nuovo incarico in conseguenza dell'esito della valutazione. Si comunica inoltre che, nelle more dell'espletamento delle procedure di verifica, la CP_ continuerà ad esercitare le funzioni di Direttore di UOC, con conseguente mantenimento della retribuzione di posizione allo stato in godimento”;
-che continuava perciò a svolgere la propria attività sino al pensionamento percependo la medesima retribuzione, svolgendo gli stessi compiti e conservando la medesima qualifica di Direttore UOC;
-che solo con il cedolino del marzo 2017 (per il pagamento delle ferie non godute e dell'indennità di Cont preavviso) la decurtava parte delle retribuzioni a far data dall'Aprile 2015 sino a fine rapporto, riparametrandole a quelle, inferiori, di Dirigente di Struttura Semplice (UOSD);
- che tale riduzione postuma della retribuzione era illegittima per l'incolpevole affidamento del Cont sanitario nel comportamento concludente dell' (che mai gli aveva inviato alcuna formale comunicazione successiva a quella del 26.03.2013) e per violazione dell'art. 31 comma 2 del CCNL
(“Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura complessa ove attribuita e l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore”), per cui il dott. , in attesa di valutazione di fine Parte_1 incarico, non avrebbe potuto subire la perdita dell'indennità della struttura complessa, se non a seguito di valutazione negativa, mai intervenuta.
Chiedeva pertanto il rimborso di quanto indebitamente trattenuto nel periodo aprile 2015 –
15.7.2016.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la prescrizione del diritto e l'automatica cessazione Pt_3 dell'incarico di UOC per riassetto aziendale.
Il Tribunale rigettava il ricorso poiché:
-l'incarico di responsabile di struttura complessa non era stato confermato per il quinquennio 2013- 2018;
- alcuna manifestazione di volontà di rinnovarlo era stata espressa, sicché, non essendo previsto un rinnovo tacito del conferimento di incarico dirigenziale, la prosecuzione dell'attività nel medesimo incarico aveva avuto luogo in via di fatto, con conseguente erogazione del trattamento retributivo corrispondente;
- era poi intervenuta una riorganizzazione aziendale nel 2015, con modifica del rilievo dell'unità di cui era responsabile il ricorrente (l'UOC afferisce, dal 1° aprile 2015, all'Unità Parte_4 Operativa Semplice Dipartimentale “Igiene degli alimenti di origine animale” facente parte del Dipartimento di Prevenzione), con la conseguenza che da quel momento non poteva che essere versata al la retribuzione corrispondente al “peso” della nuova struttura aziendale;
Parte_1
- ne derivava l'infondatezza della pretesa di vedersi attribuito anche dal 1° aprile 2015 il trattamento economico spettante a chi dirige una Unità Operativa Complessa laddove le funzioni svolte erano state quelle di direzione di una Unità Operativa Semplice.
La sentenza è impugnata dal sulla base di un unico complesso motivo, fondato sulla Parte_1
“Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insufficiente e contraddittoria motivazione, errore di diritto. Il Giudice di
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