Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/02/2024, n. 287
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Testo completo
R.G. 2490/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
dott. Alberto Valle Consigliere relatore
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 11.10.2019, promossa con atto di citazione in
appello notificato in data 9.10.2019
da
Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – RV (C.F. 00262110828), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Beatrice
Miceli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Claudio Masotto in
Verona, giusta mandato allegato all'atto d'appello
appellante
contro
IE s.p.a. (già Ente Autonomo per le Fiere di Verona) (C.F.
00233750231), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Christian Belliardo e Fabio Dal Seno ed elettivamente domiciliata
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presso lo studio dell'Avv. Belliardo in Verona, giusta procura a margine della
comparsa di risposta in appello
appellata
Conclusioni delle parti
per l'appellante
voglia codesta ecc.ma Corte di Appello Respinta ogni contraria eccezione e difesa, in
riforma dell'appellata sentenza, - in via pregiudiziale, ove risulti condivisa la
qualificazione dei rapporti in termini di “accordo tra pubbliche amministrazioni”,
dichiarare la giurisdizione dell'AGA rimettendo la causa al TAR competente;
- in via
preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona, essendo
competente il Tribunale di Palermo;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.
1376/2017 (N.R.G. 1994/2017) emesso dal Tribunale di Verona e pubblicato in data
29.03.2017 e conseguentemente - ritenere e dichiarare nulli e comunque invalidi e/o
inefficaci i rapporti obbligatori, non fondati su valido titolo, ed in ogni caso ritenere e
dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'RV alla VERONAFIERE s.p.a. - per
l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto indebitamente
percepito, in virtù delle procedure esecutive svolte anteriormente al presente giudizio,
anche per spese ed interessi;
- in caso di rigetto dell'appello, disporre la correzione
delle spese dovute in complessivi euro 31.739,00 per compensi, oltre rimborso spese
generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge. Con vittoria di spese e onorari del
presente giudizio e di quello di primo grado.
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per l'appellata
In via preliminare/pregiudiziale - Respingersi l'eccezione di difetto di giurisdizione e,
per l'effetto, confermare la giurisdizione del giudice civile - Respingersi l'eccezione
preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale adito nel primo grado di
giudizio e, per l'effetto, confermarsi la competenza del Tribunale di Verona
Nel merito - Respingersi l'appello proposto e per l'effetto, confermarsi la sentenza
impugnata
In ogni caso: - Respingersi le domande tutte di parte appellante, in quanto infondate
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1376/2017,
RG 1994/2017 emesso dal Tribunale di Verona in data 24.3.2017 e notificato in data
26.4.2017, o comunque, previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti
amministrativi indicati in narrativa, condannarsi RV, al pagamento di €
3.398.161,85, oltre agli interessi legali a far data dalla scadenza della certificazione –
16.7.2016 - sino al saldo.
In ogni caso: - In ipotesi di accoglimento parziale dell'appello, accertato che tra le
parti è stato stipulato un atto transattivo mediante il quale RV ha rinunciato a
ripetere l'importo di € 2.600.000,00, limitarsi l'eventuale condanna di IE
s.p.a. alla restituzione del solo importo compreso tra € 2.600.000,00 ed €
3.000.000,00;
- Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre IVA, CPA e spese
generali di studio. In via istruttoria: Per quanto occorra si reiterano le istanze
istruttorie già formulate in primo grado.
Considerato che
l'istanza di accesso agli atti
formulata da IE s.p.a. (doc. 29 fascicolo di primo grado), allo stato, non ha
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ricevuto completo riscontro, si formula istanza affinché la Corte voglia ordinare ad
RV l'esibizione, ex art. 210 e/o 213 c.p.c. dei seguenti documenti: - bilanci
preventivi e consuntivi di RV, nonché allegate relazioni del Presidente e del
Collegio dei Sindaci, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e
2014;
- documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti da RV da parte dei
singoli partecipanti alle manifestazioni Vinitaly e Vinitaly Tour 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014;
- documentazione contabile relativa a
contributi/finanziamenti di singoli cittadini, enti pubblici o privati per la
partecipazione alle manifestazioni Vinitaly e Vinitaly Tour 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014. Si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale e per
testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, nella mia qualità di Direttore
Generale di RV dal 1.7.2009 al 4.2.2012, ho inviato la lettera che mi si rammostra
(doc. 30 fascicolo di primo grado), di cui confermo integralmente il contenuto,
all'avv. Christian Belliardo. 2) Vero che per la partecipazione a Vinitaly Tour durante
gli anni della mia Dirigenza, RV è stato designato quale soggetto attuatore
dall'associazione Providi e ha ricevuto la somma necessaria per la partecipazione ad
AGEA nell'ambito di un progetto di promozione OCM. 3) Vero che, per la
partecipazione a Vinitaly negli anni in cui ho ricoperto la carica di Direttore
Generale, RV ha incassato dalle associazioni di produttori Assovini Providi e
Vitesi le somme con le quali avrebbe dovuto pagare i servizi resi da IE. 4)
Vero che le prestazioni di cui ai precedenti capitoli sono state regolarmente rese da
IE e RV ha incassato le somme. 5) Vero che le somme stanziate a favore
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di RV da parte dalle associazioni di categoria, da parte di privati e le somme
derivanti da finanziamenti europei, per la partecipazione alle manifestazioni Vinitaly
e Vinitaly Tour per cui è causa, sono state utilizzate per pagare stipendi e pensioni. Si
indica a testimone il sig. RI RT, residente in [...], 90144
Palermo.
Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 18.6.2019 il tribunale di Verona rigettava l'opposizione
proposta da Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – RV avverso il decreto
ingiuntivo emesso in favore di IE s.p.a. (già Ente Autonomo per le Fiere di
Verona) per l'importo capitale di euro 3.398.161,85 a titolo di corrispettivo per
prestazioni erogate dall'ente fieristico in occasione della manifestazione Vinitaly
negli anni 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014 e condannava l'opponente alla rifusione
delle spese di giudizio.
Il primo giudicante:
a) rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da RV e ravvisava
la propria competenza ex art. 20 c.p.c., sul rilievo che l'accordo delle parti era
perfezionato, di anno in anno presso la sede di IE, ove RV comunicava
l'accettazione della proposta contrattuale;
b) rigettava le eccezioni di nullità del contratto: i) per difetto della preliminare
determina a contrarre ex artt. 11 e 57 D. Lgs. 163/2006, ritenendo inapplicabile la
disciplina sugli di appalti pubblici perché entrambi i contraenti erano, all'epoca della
stipula dei contratti, enti pubblici ed inoltre l'ente fieristico era titolare di una
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competenza funzionale esclusiva, che comportava l'inapplicabilità del codice appalti
in forza della espressa previsione di cui all'art. 19, secodno comma, D. Lgs.
163/2006;
ii) per mancato espletamento di procedure di evidenza