Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/05/2024, n. 74
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 5 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di reclamo
con ricorso depositato l'8/1/2024
da
SOC. NIKO s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Gianantonio Massari e Palo Stern, per procura unita telematicamente al ricorso per reclamo
- reclamante -
contro
MU EL, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Querin per mandato in calce alla
memoria di costituzione e risposta
- reclamata -
Oggetto della causa: giudizio di reclamo contro la sentenza n.182/2023 del 12.12.2023 del
Tribunale di Pordenone - impugnazione di licenziamento.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 14/3/2024.
Conclusioni
Per la reclamante:
Voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa fissazione di udienza
con termini per la notifica alla controparte che è invitata a costituirsi in forme e termini di legge
almeno 10 giorni prima o nel termine che verrà assegnato, in riforma della sentenza 182/2023 resa
in causa RG 577/22 dal Tribunale di Pordenone sez. Lavoro, respingere tutte le domande formulate
da UH LE
in tale procedimento in quanto infondate, dichiarando ed accertando che il recesso della Soc. IK
srl dal rapporto di lavoro è legittimo e sorretto da giustificato motivo oggettivo consistente nella
cessazione della unità locale cui la predetta era addetta, escludendo ogni violazione della normativa
di tutela della assunzioni di lavoratori disabili ex lege 68/1999 art. 10 c. 4
Per la reclamata:
NEL MERITO_IN VIA PRINCIPALE:
Per le causali tutte di cui al presente procedimento, respingersi il reclamo proposto per essere
infondato in fatto e diritto;
B) NEL MERITO_IN VIA SUBORDINATA EX ART. 346 CPC:
Si chiede comunque l'accoglimento delle domande formulate dalla Sig.a UH LE con il
ricorso introduttivo datato 22/06/2022, che si riformulano:
B.1) Piaccia al Giudicante, per le causali e i titoli tutti del presente procedimento, pronunciare e
dichiarare nullo e/o inefficace e/o ritorsivo e punitivo e/o vessatorio e/o discriminatorio e/o
annullabile ex art. 10 L.68/99 viziato da motivo illecito determinante e/o invalido e/o infondato e/o
annullabile e/o illegittimo e/o privo di giustificato motivo, il licenziamento della Sig.a UH
LE effettuato da parte opponente con note di data 14/03/2022, 05/04/2022 e 14/04/2022.
*) Conseguentemente, condannare IK Srl unipersonale in persona del legale rappresentante pro
tempore, secondo le seguenti gradate richieste in applicazione delle diverse, e qui subordinate, previsioni dell'art. 18 L.300/70 con condanna di parte reclamante:
-) sulla base del comma 1, previa pronuncia di nullità e/o persecutorietà e/o discriminatorietà e/o
vessatorietà e/o sussistenza del motivo illecito determinante del licenziamento intimato, per le
causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, a reintegrare la Sig.a UH LE, con condanna
altresì di parte reclamante al risarcimento del danno, a favore della Sig.a UH LE, pari alle
retribuzioni tutte dovute dal licenziamento alla effettiva reintegra e/o negli altri termini ritenuti di
giustizia, e comunque, in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre
alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo;
-) sulla base del comma 4 e del comma 7, in via gradata, a reintegrare la Sig.a UH LE,
previa pronuncia di illegittimità per manifesta infondatezza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo e violazione dell'art. 10 L. 68/99, per le causali e i titoli tutti dedotti
nel presente atto, e con condanna altresì di parte reclamante al risarcimento del danno, a favore
della Sig.a UH LE, pari alle retribuzioni tutte dovute dal licenziamento alla effettiva
reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla
regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo fino alla effettiva reintegra;
-) sulla base del comma 5 e comma 7, in via ulteriormente gradata, a corrispondere alla Sig.a UH
LE, previa pronuncia di illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in ventiquattro mensilità della
retribuzione globale di fatto, e/o l'altro numero di mensilità compreso fra le 12 e 24 mensilità che il
Giudice riterrà di giustizia;
-) sulla base del comma 6, in via ulteriormente gradata, a corrispondere alla Sig.a UH LE,
previa pronuncia di violazione degli artt. 2 e 7 L. 604/66, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, e/o l'altro numero di mensilità
compreso fra le 6 e le 12 mensilità che il Giudice riterrà di giustizia;
B.2) IN VIA SUBORDINATA:
In via ultima subordinata, in denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata al precedente
punto B.1) e salvo il ricorso in Cassazione, si richiede, per i titoli tutti dedotti, la condanna di parte
reclamante al versamento a favore della Sig.a UH LE dell'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a € 2.476,49.- e/o la diversa somma che risulterà di giustizia.
Spese legali rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso ex art.1 comma 47 della legge 92/2012 UH LE impugnava il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla IK s.r.l., società dalla quale era
stata assunta dalla lista di collocamento mirato per la copertura delle quote di riserva con contratto
del 7.10.2010 per lo svolgimento di mansioni di commessa presso il Supermercato Emisfero di
Fiume Veneto;
il licenziamento di data 11.4.2022 era motivato dalla chiusura definitiva del punto
vendita.
La
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