Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 197

CA L'Aquila
Sentenza
13 febbraio 2025
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CA L'Aquila
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 197
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 197
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

1
R.G. 960/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del 29.1.2025 e composta dai seguenti
Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
dott. Federico Ria Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 960/2023 R.G., alla quale sono state riunita la n.963/2023 RG e 993/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del
23.1.2024
promossa da
SU L'AQUILA – Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'QU- rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio
Pasquali e Sandro Pasquali del Foro di L'QU, giusto mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'avv. Fabio Pasquali, sito in L'QU, Via Cardinale Mazzarino n. 71


2
Appellante nel giudizio n. 960/23
OLSAI S.P.A. in persona del suo legale rappresentante in carica, procuratore ad negotia, Dott. Antonio Bernardo, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'Avv. Mario Antonio
Rossi in L'QU, Via Verdi n° 29, giusta procura spillata digitalmente all'atto di appello del 02.10.
Appellante nel giudizio n. 963/23
REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale
Marco Marsilio, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale con uffici siti in L'QU, via Leonardo Da Vinci
n. 6,
Appellante nel giudizio 993/23
contro
IN AR in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Amelia n. 70, 00181 Roma, rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale de L'QU, dagli Avvocati Professor Eugenio
Barcellona del Foro di Torino, dagli Avvocati Mario Scaloni ed Alessandro
Scaloni del Foro di Ancona e dall'Avvocato Pierluigi Pezzopane del Foro de
L'QU ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via
Vado di Sole, 12, 67100, L'QU (AQ),
Appellata
e
SQ AN, ES ZA, AN BR
IL, HA AP elettivamente domiciliati in Arsita (Te) al Viale
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3
San Francesco, n.12, sede sociale dello Studio Legale LL Vigna & De Luca
Lawyers sas, rappresentata e difesa dall'Wania LL Vigna del Foro di
Teramo, justa procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta in appello
Appellati
e
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L'AQUILA in persona del suo legale rappresentante in carica, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata in primo grado presso lo Studio legale dell'Avv. Maria Cristina Cervale in
L'QU, Via Leonardo Da Vinci n° 25
Appellata contumace e
MIUR in persona del suo legale rappresentante in carica, ex lege rappresentato, difeso e domiciliato in primo grado presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato dell'QU, Via Buccio di Ranallo
Appellato contumace e
ING.DI RO, ING. PI EN, ING.
BE IC CE, ARCH. PI ST, non costituiti in primo grado
Appellati contumaci e
GENERALI ITALIA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Francesco Bafile ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in L'QU, loc. Monticchio, Via
Portella n. 1,
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Appellata contumace avverso
la sentenza n.138/23 pubblicata il 4 marzo 2023, resa nel giudizio RG
1827/2017 (cui sono stati riuniti i giudizi RG 1832/2017, 1835/2017, 1836/2017), non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante A.d.s.u. L'QU ( nel giudizio n. 960/23): “Voglia l'on. le
Corte d'Appello di L'QU, Sezione Civile: Per le causali in narrativa, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 138/2023 del Tribunale di
L'QU e per l'effetto, in accoglimento degli esposti motivi di fatto e di diritto: 1) Accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, costituisce caso fortuito e/o di forza maggiore, ed evento eccezionale ed imprevedibile, anche in considerazione della storica classificazione della città di L'QU in zona sismica di II categoria (zona a rischio sismico medio), e dunque idoneo all'interruzione del nesso di causalità; per l'effetto, dichiarare interrotto il nesso di causalità tra l'evento (il crollo della Casa dello DE) ed il danno, con conseguente rigetto delle originarie domande attoree nei confronti dell'SU; 1.1) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 651 c.p.p., nonché degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c.
commessa dal Tribunale, nel momento in cui, obliterando totalmente le ragioni e prove addotte dall'SU circa la declassificazione sismica del comprensorio aquilano, ha posto a fondamento della propria decisione unicamente le risultanze della perizia redatta nel processo penale nei confronti dell'SU, estromessa sin dall'inizio dal giudizio penale, e per l'effetto annullare tutti i capi di sentenza che riconoscono responsabilità in capo pag. 4/53
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all'SU sulla base delle perizie e delle sentenze rese nel processo penale, con ogni conseguenza;
1.2) In via ancora subordinata, accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, è stato concausa principale (o quantomeno rilevante) del crollo della Casa dello DE, e per l'effetto, ridurre della corrispondente misura proporzionale (almeno il 50% ovvero la diversa percentuale ritenuta di giustizia) la quantificazione del risarcimento eventualmente riconosciuto ai danneggiati, condannando al risarcimento i tecnici condannati in sede penale. 2) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'SU ex art. 2053 c.c., sia per l'intervenuta interruzione del nesso di causalità ad opera del sisma, da considerarsi evento integrante il caso fortuito e/o la forza maggiore;
sia per aver la sentenza impugnata illegittimamente esteso all'usuario la responsabilità ex art. 2053
c.c.
pur in presenza di identica responsabilità già riconosciuta in capo al proprietario, con conseguente illegittima duplicazione del novero dei soggetti responsabili, la cui responsabilità è invece alternativa e non cumulabile. 3)
Rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell'SU e fondate su responsabilità ex art. 2053 c.c. e dichiarare, in caso di accertamento di responsabilità nel crollo, interamente responsabili i soggetti condannati in via definitiva in sede penale, chiamati in garanzia, ovvero, in via subordinata, la GI ZO proprietaria dell'edificio. 4) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'SU ex art. 2049 c.c. per l'operato dell'arch.
AS, sia per essere l'SU soggetto danneggiato, e non responsabile, dall'operato dell'arch. AS;
sia per non essere l'incarico di collaudatore stato conferito dall'SU ma dalla GI ZO, in applicazione della normativa regionale all'epoca vigente;
sia per essere l'incarico di collaudatore estraneo ed autonomo rispetto a quello di dipendente SU, non soggetto ai poteri di direzione e sorveglianza dell'Azienda ed autonomamente retribuito.
Per l'effetto, rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell'SU e fondate su responsabilità ex art. 2049 c.c. 5) In via subordinata, e dunque soltanto in caso di riconoscimento dell'an, rispetto al quantum indicato dal Tribunale, per le causali in narrativa Voglia disporre nuova CTU
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medico-legale e comunque ridurre le somme riconosciute secondo quanto indicato in narrativa, dichiarando risarcibile soltanto la quota ritenuta conseguenza di responsabilità, e dichiarando invece non risarcibile dall'SU la quota che deve ritenersi imputabile alla “concausa sisma” (il 50% o la diversa percentuale ritenuta di giustizia) ovvero alle responsabilità di altri soggetti (tecnici condannati in via definitiva ed eventualmente, in subordine,
GI ZO), con conseguente riformulazione della minor somma imputabile all'SU e con la specificazione che le somme eventualmente riconosciute devono essere considerate all'attualità, e che su di esse gli interessi dovranno essere calcolati secondo i principi stabiliti da SS.UU.
1712/95. 6) Riformare il capo della sentenza inerente alla manleva riconosciuta in favore dell'SU “al netto” del risarcimento ottenuto dai tecnici condannati nonché quello inerente all'omessa condanna alla rifusione delle spese di lite in capo alla IPSai Assicurazioni S.p.A. ed in favore dell'SU; per l'effetto, estendere la riconosciuta manleva da parte di
IPSai Assicurazioni S.p.A. ed in favore di SU all'intera somma liquidata in favore degli attori in primo grado;
infine, condannare la
IPSai Assicurazioni S.p.A. al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura di euro 10.000,00 oltre accessori, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda dell'Azienda nei confronti della propria Assicurazione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con ogni salvezza”.
“Per parte appellante SA ( nel giudizio n. 963/23): ““Piaccia a questa Ill.ma
Corte, contrariis reiectis, prendere atto della rinuncia all'appello da parte dell'SA e, di conseguenza, dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'appello proposto dall'SA, liquidando nei confronti dell'SU dell'QU le relative spese legali ai minimi tariffari, limitatamente alla fase di studio e alla fase introduttiva, e compensando integralmente le spese legali con gli pag. 6/53
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altri appellati;
voglia altresì rigettare il 5° motivo di appello dell'DS dell'QU
nei confronti dell'SA, confermando la sentenza impugnata e compensando integralmente le spese legali”.
per parte appellante GI ZO: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle esposte tesi difensive, ogni avversa eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 138/23 del Tribunale di L'QU, accertato e dichiarato - che il nesso eziologico tra
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