Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 2404/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2404/2021 promossa da:
LE NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO e dell'avv. SACCOMANNO ANDREA ([...]) VIA ROMA TRAVERSA TITO SPERI 8 ROSARNO
APPELLANTE contro
DOVALUE S.P.A. NELLA SUA QUALITÀ DI MANDATARIA DI BERENICE SPV S.R.L (C.F.
00390840239), con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI DANIELE e dell'avv. BULGARELLI CHIARA ([...]) CIRC. AL MOLINO N. 73 48121 RAVENNA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali (art. 115 c.p.c.), previa verifica della regolarità della costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183 c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte appellante, attore in primo grado, in ogni loro parte e, per l'effetto, con decisione contenente gli elementi di cui agli artt. 120 e 132 c.p.c., se necessario, e 118 disposizione di attuazione del c.p.c., così statuire: accogliere tutte le domande formulate dalla parte appellante con il presente atto di appello e, in totale riforma della appellata sentenza n. 762/2021 pubbl. il 12.10.2021 dal Tribunale di Ravenna, accertare
e dichiarare la violazione degli artt. 555 e 557 c.p.c. (conseguenza che avrebbe comportato la declaratoria di nullità, annullabilità, estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 4/2019
pagina 1 di 7 R.G.E.), nonché accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo de quo per violazione degli artt. 1813 c.c. e 474 c.p.c. (dalla quale sarebbe derivata la nullità, l'annullabilità, l'improcedibilità,
l'inefficacia e, comunque, l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 4/2019 R.G.E.);
riformare l'impugnata sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese disposta in capo alla parte appellante e, conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte appellante, con l'emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, respingere integralmente, siccome inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da AL NI avverso la sentenza n. n. 762/2021 dell'11.10.2021, pubblicata e comunicata il
12.10.2021, notificata il 15.11.2021, del Tribunale di Ravenna – Giudice Dott.ssa Annarita Donofrio, e per l'effetto confermare la prefata pronuncia.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”.
IN FATTO
1. AL NI proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei confronti di DoValue
s.p.a., già Italfondiario s.p.a., per sentir dichiarare, previa sospensione del procedimento esecutivo
immobiliare promosso da quest'ultima, l'illegittimità, la nullità e l'annullabilità dell'atto di pignoramento eseguito nei propri confronti, previo accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'espropriazione forzata.
A fondamento delle suddette domande, l'opponente deduceva la tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento e la nullità del contratto di mutuo fondiario azionato, ritenendone la natura
condizionata e la mancanza del requisito della realità.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando ogni avversa deduzione e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 762/2021 il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle
spese.
In particolare il giudice disattendeva la tesi secondo la quale il deposito della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di giorni quindici previsto dall'art. 557 c.p.c. comporterebbe l'inefficacia del pignoramento stesso, aderendo all'orientamento maggioritario per cui il deposito tardivo della nota di
pagina 2 di 7
trascrizione oltre il termine previsto dall'art. 557 c.p.c. non genera alcuna decadenza, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso, alla luce del principio di tassativa e tipicità delle nullità del processo esecutivo.
Osservava in particolare che la norma di cui all'art. 557 c.p.c., come modificata dal DL 132/2014 art 18 comma 1 lett c), convertito con modificazioni nella legge 162/2014, pur avendo spostato dall'ufficiale giudiziario al creditore pignorante l'onere del deposito presso la cancelleria della copia conforme del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2404/2021 promossa da:
LE NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO e dell'avv. SACCOMANNO ANDREA ([...]) VIA ROMA TRAVERSA TITO SPERI 8 ROSARNO
APPELLANTE contro
DOVALUE S.P.A. NELLA SUA QUALITÀ DI MANDATARIA DI BERENICE SPV S.R.L (C.F.
00390840239), con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI DANIELE e dell'avv. BULGARELLI CHIARA ([...]) CIRC. AL MOLINO N. 73 48121 RAVENNA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali (art. 115 c.p.c.), previa verifica della regolarità della costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183 c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte appellante, attore in primo grado, in ogni loro parte e, per l'effetto, con decisione contenente gli elementi di cui agli artt. 120 e 132 c.p.c., se necessario, e 118 disposizione di attuazione del c.p.c., così statuire: accogliere tutte le domande formulate dalla parte appellante con il presente atto di appello e, in totale riforma della appellata sentenza n. 762/2021 pubbl. il 12.10.2021 dal Tribunale di Ravenna, accertare
e dichiarare la violazione degli artt. 555 e 557 c.p.c. (conseguenza che avrebbe comportato la declaratoria di nullità, annullabilità, estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 4/2019
pagina 1 di 7 R.G.E.), nonché accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo de quo per violazione degli artt. 1813 c.c. e 474 c.p.c. (dalla quale sarebbe derivata la nullità, l'annullabilità, l'improcedibilità,
l'inefficacia e, comunque, l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 4/2019 R.G.E.);
riformare l'impugnata sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese disposta in capo alla parte appellante e, conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte appellante, con l'emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, respingere integralmente, siccome inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da AL NI avverso la sentenza n. n. 762/2021 dell'11.10.2021, pubblicata e comunicata il
12.10.2021, notificata il 15.11.2021, del Tribunale di Ravenna – Giudice Dott.ssa Annarita Donofrio, e per l'effetto confermare la prefata pronuncia.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”.
IN FATTO
1. AL NI proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei confronti di DoValue
s.p.a., già Italfondiario s.p.a., per sentir dichiarare, previa sospensione del procedimento esecutivo
immobiliare promosso da quest'ultima, l'illegittimità, la nullità e l'annullabilità dell'atto di pignoramento eseguito nei propri confronti, previo accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'espropriazione forzata.
A fondamento delle suddette domande, l'opponente deduceva la tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento e la nullità del contratto di mutuo fondiario azionato, ritenendone la natura
condizionata e la mancanza del requisito della realità.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando ogni avversa deduzione e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 762/2021 il Tribunale di Ravenna rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle
spese.
In particolare il giudice disattendeva la tesi secondo la quale il deposito della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di giorni quindici previsto dall'art. 557 c.p.c. comporterebbe l'inefficacia del pignoramento stesso, aderendo all'orientamento maggioritario per cui il deposito tardivo della nota di
pagina 2 di 7
trascrizione oltre il termine previsto dall'art. 557 c.p.c. non genera alcuna decadenza, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso, alla luce del principio di tassativa e tipicità delle nullità del processo esecutivo.
Osservava in particolare che la norma di cui all'art. 557 c.p.c., come modificata dal DL 132/2014 art 18 comma 1 lett c), convertito con modificazioni nella legge 162/2014, pur avendo spostato dall'ufficiale giudiziario al creditore pignorante l'onere del deposito presso la cancelleria della copia conforme del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di
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