Corte d'Appello Torino, sentenza 14/03/2025, n. 243
CA Torino
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 23/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del
14.10.2024, promossa da:
DO Avv. IO (C.F. [...]– pec: antonionardone@ordineavvocatiroma.org) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso in proprio, nonché anche disgiuntamente, dall'Avv. Nadia Gentili (C.F. [...]– pec: nadia.gentili@oav.legalmail.it) elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Roma, piazza della Visione n. 21, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
EUROBUS CUNEO S.r.l. (C.F. 02852990049) con sede in Como, Loc. Madonna dell'Olmo, via Villafalletto n. 11 bis, in persona del legale rappresentante pro-tempore Federica
Mellano, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pettiti (C.F. [...]– pec: simonepettiti@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, via Principe Tommaso n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
1 APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, DO Avv. IO:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per violazione dell'art. 1469 bis c.c. e degli art. 33 e segg. Del D. lgs 206/2005; in quanto foro esclusivo competente è quello del luogo di residenza del consumatore ovvero Tivoli;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
-Dichiarare comunque nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
IN VIA SUBORDINATA:
-Ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto ai soli mesi di gennaio e febbraio ed i primi cinque giorni del mese di marzo.
Con vittoria di spese e competenze di causa;
per parte appellata, EUROBUS CUNEO S.r.l.:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino
In via principale, dichiarare inammissibile l'appello interposto dall'avv. NT AR, in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e, comunque, rigettarlo nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, accertato che l'avv. NT AR è debitore nei confronti della US Cuneo S.r.l. della somma di € 25.123,24, o di quella veriore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, dichiararlo tenuto e condannarlo al pagamento della predetta somma, oltre interessi al saggio previsto ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla scadenza naturale delle fatture sino al saldo effettivo;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 03.03.2021, la società US Cuneo
S.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Cuneo, a carico dell'avv. AR NT,
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n. 194/2021, notificata in data 22.04.2021, per l'importo di € 25.123,24=, oltre interessi e spese, quale credito derivante dal contratto di locazione di autoveicolo senza conducente, sottoscritto tra le parti in data
31.12.2019.
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2021, l'avv. NT AR promuoveva opposizione avanti al Tribunale di Cuneo, convenendo in giudizio la US Cuneo S.r.l. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, di cui lamentava l'inammissibilità e l'infondatezza.
In via preliminare, il AR eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo competente il Tribunale di Tivoli, quale Foro esclusivo ai sensi della norma di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 206/2005, richiamando la qualità di consumatore rivestita al momento della stipula del contratto di noleggio dell'auto.
L'avv. AR contestava, altresì, la fondatezza nel merito della domanda creditoria formulata dalla US Cuneo S.r.l.
L'opponente eccepiva, in particolare, l'eccessiva onerosità delle somme richieste a titolo di penale per l'esercizio del recesso anticipato, come portata dalla fattura 135NE/20, nonché, la debenza delle somme relative al rimborso dei chilometri eccedenti il limite annuo, di quelle riferite al recupero del veicolo e dell'indennizzo danni subiti dallo stesso.
Nel giudizio di primo grado si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la
US Cuneo S.r.l. contestando le eccezioni in rito e nel merito del AR, confermando la domanda ingiuntiva dedotta, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Esponeva la US Cuneo S.r.l. di svolgere, mediante la divisione NoleggioElettrico,
l'attività di locazione di vetture elettriche, con la possibilità, per il Cliente, di avvalersi della
“soluzione Rentable”, ovvero della possibilità di sub-locare a terzi le vetture noleggiate, al fine di ottenere un vantaggio economico in ordine al canone mensile.
3
In fatto, la società narrava che in data 11.12.2019 aveva concluso con AR NT un contratto di locazione, a breve termine, dell'automobile TESLA, Model 3 Performance, targata FV557GR, consegnata in data 14.12.2019.
Alcuni giorni dopo, il AR aveva chiesto a US di stipulare, per lo stesso veicolo, un contratto di locazione, a lungo termine con la soluzione Rentable, affermando di essere in possesso di una vasta rete di conoscenze che gli avrebbe permesso di sublocare il mezzo, in ragione dell'attività professionale svolta (avvocato) nonché, con l'auspicio che, attese le competenze giuridiche, avrebbe potuto instaurarsi un rapporto professionale tra le parti.
In data 31.12.2019, le parti avevano sottoscritto il contratto di locazione a lungo termine, valevole dal 01.01.2020 al 31.12.2023, contratto che prevedeva tra le condizioni di utilizzo, una percorrenza di massimo 20.000 Km annui.
Quale ulteriore condizione di favore, US aveva riconosciuto a AR uno sconto sulla maxirata iniziale, ridotta da € 5.290,00 (+IVA) a € 3.920,00 (+IVA) da corrispondersi entro il 31.01.2020.
Al momento della sottoscrizione del contratto, AR NT aveva reiterato la disponibilità a offrire prestazioni di consulenza legale e, più oltre, in data 4 febbraio 2020, sebbene non avesse versato la rata iniziale, né il canone relativo al mese di gennaio, aveva trasmesso al responsabile della US Cuneo, MA VA, una proposta di collaborazione professionale.
Il responsabile della US Cuneo aveva risposto al AR che, in mancanza del pagamento delle somme dovute, non avrebbe potuto instaurarsi alcun rapporto di collaborazione;
in data 6 febbraio 2020 il AR aveva assicurato che entro la settimana avrebbe "regolarizzato la posizione".
Non avendo, invece, provveduto al pagamento, in data 11 febbraio 2020 la società
US Cuneo aveva richiesto nuovamente al AR il saldo delle fatture inevase.
In data 4 marzo 2020, nel dare atto di aver versato un acconto di €. 1.000,00=, il AR si era scusato del "disguido" e assicurato, nuovamente, l'imminente normalizzazione della posizione;
tuttavia, non aveva pagato neppure il canone del mese di febbraio.
In data 5 marzo 2020, il Responsabile della US Cuneo, con rifermento alla clausola
4
“Rentable” che assisteva il contratto, aveva comunicato a AR NT che l'automobile era stata richiesta per un periodo di due settimane da un potenziale sublocatario.
Il AR si era dichiarato disponibile a consentire detta sublocazione, anche al fine di maturare commissioni utili a ridurre la sua esposizione nei confronti di US.
In data 6 marzo 2020 il AR aveva consegnato l'auto, sulla quale venivano riscontrati danni come da scheda di consegna del veicolo, all'incaricato di US, Rizzuto lvan.
Infine, in data 19 marzo 2020, improvvisamente il AR aveva trasmesso dichiarazione di recesso dal contratto di noleggio.
A seguito dell'intervenuto recesso, US aveva stornato parzialmente il canone inerente al mese di marzo, emettendo corrispondente nota di credito per i giorni in cui il
AR non aveva goduto del mezzo e, in applicazione dell'art. 5 del contratto, aveva richiesto l'importo dovuto dal Cliente a seguito dell'esercizio del diritto di recesso anticipato.
Infine, persistendo l'inadempimento del AR rispetto alle varie somme dovute,
l'US Cuneo si era determinata a richiedere avanti al Tribunale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 23/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del
14.10.2024, promossa da:
DO Avv. IO (C.F. [...]– pec: antonionardone@ordineavvocatiroma.org) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso in proprio, nonché anche disgiuntamente, dall'Avv. Nadia Gentili (C.F. [...]– pec: nadia.gentili@oav.legalmail.it) elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Roma, piazza della Visione n. 21, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
EUROBUS CUNEO S.r.l. (C.F. 02852990049) con sede in Como, Loc. Madonna dell'Olmo, via Villafalletto n. 11 bis, in persona del legale rappresentante pro-tempore Federica
Mellano, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pettiti (C.F. [...]– pec: simonepettiti@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, via Principe Tommaso n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
1 APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, DO Avv. IO:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per violazione dell'art. 1469 bis c.c. e degli art. 33 e segg. Del D. lgs 206/2005; in quanto foro esclusivo competente è quello del luogo di residenza del consumatore ovvero Tivoli;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
-Dichiarare comunque nullo il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
IN VIA SUBORDINATA:
-Ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto ai soli mesi di gennaio e febbraio ed i primi cinque giorni del mese di marzo.
Con vittoria di spese e competenze di causa;
per parte appellata, EUROBUS CUNEO S.r.l.:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino
In via principale, dichiarare inammissibile l'appello interposto dall'avv. NT AR, in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e, comunque, rigettarlo nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, accertato che l'avv. NT AR è debitore nei confronti della US Cuneo S.r.l. della somma di € 25.123,24, o di quella veriore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, dichiararlo tenuto e condannarlo al pagamento della predetta somma, oltre interessi al saggio previsto ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla scadenza naturale delle fatture sino al saldo effettivo;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 03.03.2021, la società US Cuneo
S.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Cuneo, a carico dell'avv. AR NT,
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n. 194/2021, notificata in data 22.04.2021, per l'importo di € 25.123,24=, oltre interessi e spese, quale credito derivante dal contratto di locazione di autoveicolo senza conducente, sottoscritto tra le parti in data
31.12.2019.
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2021, l'avv. NT AR promuoveva opposizione avanti al Tribunale di Cuneo, convenendo in giudizio la US Cuneo S.r.l. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, di cui lamentava l'inammissibilità e l'infondatezza.
In via preliminare, il AR eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo competente il Tribunale di Tivoli, quale Foro esclusivo ai sensi della norma di cui all'art. 33 del d. lgs. n. 206/2005, richiamando la qualità di consumatore rivestita al momento della stipula del contratto di noleggio dell'auto.
L'avv. AR contestava, altresì, la fondatezza nel merito della domanda creditoria formulata dalla US Cuneo S.r.l.
L'opponente eccepiva, in particolare, l'eccessiva onerosità delle somme richieste a titolo di penale per l'esercizio del recesso anticipato, come portata dalla fattura 135NE/20, nonché, la debenza delle somme relative al rimborso dei chilometri eccedenti il limite annuo, di quelle riferite al recupero del veicolo e dell'indennizzo danni subiti dallo stesso.
Nel giudizio di primo grado si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la
US Cuneo S.r.l. contestando le eccezioni in rito e nel merito del AR, confermando la domanda ingiuntiva dedotta, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Esponeva la US Cuneo S.r.l. di svolgere, mediante la divisione NoleggioElettrico,
l'attività di locazione di vetture elettriche, con la possibilità, per il Cliente, di avvalersi della
“soluzione Rentable”, ovvero della possibilità di sub-locare a terzi le vetture noleggiate, al fine di ottenere un vantaggio economico in ordine al canone mensile.
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In fatto, la società narrava che in data 11.12.2019 aveva concluso con AR NT un contratto di locazione, a breve termine, dell'automobile TESLA, Model 3 Performance, targata FV557GR, consegnata in data 14.12.2019.
Alcuni giorni dopo, il AR aveva chiesto a US di stipulare, per lo stesso veicolo, un contratto di locazione, a lungo termine con la soluzione Rentable, affermando di essere in possesso di una vasta rete di conoscenze che gli avrebbe permesso di sublocare il mezzo, in ragione dell'attività professionale svolta (avvocato) nonché, con l'auspicio che, attese le competenze giuridiche, avrebbe potuto instaurarsi un rapporto professionale tra le parti.
In data 31.12.2019, le parti avevano sottoscritto il contratto di locazione a lungo termine, valevole dal 01.01.2020 al 31.12.2023, contratto che prevedeva tra le condizioni di utilizzo, una percorrenza di massimo 20.000 Km annui.
Quale ulteriore condizione di favore, US aveva riconosciuto a AR uno sconto sulla maxirata iniziale, ridotta da € 5.290,00 (+IVA) a € 3.920,00 (+IVA) da corrispondersi entro il 31.01.2020.
Al momento della sottoscrizione del contratto, AR NT aveva reiterato la disponibilità a offrire prestazioni di consulenza legale e, più oltre, in data 4 febbraio 2020, sebbene non avesse versato la rata iniziale, né il canone relativo al mese di gennaio, aveva trasmesso al responsabile della US Cuneo, MA VA, una proposta di collaborazione professionale.
Il responsabile della US Cuneo aveva risposto al AR che, in mancanza del pagamento delle somme dovute, non avrebbe potuto instaurarsi alcun rapporto di collaborazione;
in data 6 febbraio 2020 il AR aveva assicurato che entro la settimana avrebbe "regolarizzato la posizione".
Non avendo, invece, provveduto al pagamento, in data 11 febbraio 2020 la società
US Cuneo aveva richiesto nuovamente al AR il saldo delle fatture inevase.
In data 4 marzo 2020, nel dare atto di aver versato un acconto di €. 1.000,00=, il AR si era scusato del "disguido" e assicurato, nuovamente, l'imminente normalizzazione della posizione;
tuttavia, non aveva pagato neppure il canone del mese di febbraio.
In data 5 marzo 2020, il Responsabile della US Cuneo, con rifermento alla clausola
4
“Rentable” che assisteva il contratto, aveva comunicato a AR NT che l'automobile era stata richiesta per un periodo di due settimane da un potenziale sublocatario.
Il AR si era dichiarato disponibile a consentire detta sublocazione, anche al fine di maturare commissioni utili a ridurre la sua esposizione nei confronti di US.
In data 6 marzo 2020 il AR aveva consegnato l'auto, sulla quale venivano riscontrati danni come da scheda di consegna del veicolo, all'incaricato di US, Rizzuto lvan.
Infine, in data 19 marzo 2020, improvvisamente il AR aveva trasmesso dichiarazione di recesso dal contratto di noleggio.
A seguito dell'intervenuto recesso, US aveva stornato parzialmente il canone inerente al mese di marzo, emettendo corrispondente nota di credito per i giorni in cui il
AR non aveva goduto del mezzo e, in applicazione dell'art. 5 del contratto, aveva richiesto l'importo dovuto dal Cliente a seguito dell'esercizio del diritto di recesso anticipato.
Infine, persistendo l'inadempimento del AR rispetto alle varie somme dovute,
l'US Cuneo si era determinata a richiedere avanti al Tribunale
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