Corte d'Appello Messina, sentenza 10/04/2024, n. 339
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Testo completo
N. 310/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Maria Pina Lazzara Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 310/2019 R.G. posta in decisione all'udienza “cartolare” del 17.03.2023;
vertente tra
IC CA, nato a [...] il [...], C.F. [...], elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Maggio, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Germanà, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in foglio separato e spillato al ricorso per riassunzione;
Ricorrente in riassunzione (già appellato e appellante incidentale)
Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526), elettivamente domiciliata in Messina, Via Brasile, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Ferlazzo Natoli, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco
Carbonetti e Fabrizio Carbonetti giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto all'atto di comparsa e risposta nel giudizio di riassunzione;
Resistente in riassunzione (già appellante e appellato incidentale)
Oggetto: giudizio di rinvio (a seguito della sentenza n. 2472/2019 con cui la Suprema
Corte di Cassazione, in accoglimento dei primi due motivo di ricorso proposto da
1
IC CA, ha cassato la sentenza n. 194/2014 della Corte di Appello di Messina
e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione).
Conclusioni dei procuratori delle parti: per parte appellante in riassunzione:
“…1) Rigettare l'appello, dichiarandone la palese infondatezza, e confermare la sentenza di primo grado. 2) Condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori di legge...”
per parte appellata in riassunzione:
“…Piaccia all'Ecc.mo Collegio, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande avanzate dall'odierno Appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate.
In ogni caso, con condanna di Parte Appellante al pagamento di spese e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con atto di citazione del 26.07.2005, CA IC conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponendo:
- che in data 14.03.2001, nei locali della filiale di Rocca di Caprileone della banca convenuta, aveva sottoscritto una proposta di adesione al piano finanziario denominato
“4You”, accettata in pari data dalla banca;
- che tale piano finanziario gli era stato proposto dal funzionario della banca come un semplice piano di accumulo ai fini previdenziali sicché esso istante aveva omesso di effettuare particolari controlli del testo, peraltro redatto con caratteri minuscoli e terminologia complessa, e degli allegati e documenti richiamati, peraltro non consegnatigli né offerti in visione;
- che il piano finanziario era stato proposto come uno strumento attraverso il quale
l'istituto di credito, utilizzando un finanziamento da esso stesso concesso e rimborsabile in rate mensili costanti di importo fisso, avrebbe provveduto, nell'interesse del richiedente, all'acquisto di obbligazioni di Mediocredito Toscano 01
- 16 ZC ed alla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento istituiti dalla società Ducato Gestioni s.p.a., con costituzione in garanzia di tali strumenti finanziari
2
per il rimborso dell'importo finanziato, il cui incremento di valore avrebbe determinato l'accantonamento di somme ai fini pensionistici;
- che in ragione dell'accettazione del piano finanziario aveva chiesto alla banca un finanziamento di €. 43.705,94 al tasso annuo del 6,67%, avente durata di 15 anni decorrenti dalla data di erogazione, da rimborsare in numero 178 rate mensili costanti, comprensive di capitale ed interessi, aventi scadenza alla fine di ogni mese, dell'importo unitario di € 378,34, con scadenza prima rata il 30/4/2001 ed ultima rata il 31/1/2016;
- che il piano sottoscritto era il frutto del collegamento tra diverse figure negoziali al quale egli aveva aderito perché indotto in maniera non corretta e non diligente dalla banca che aveva violato i doveri elementari di diligenza, correttezza e buona fede nei confronti dei clienti investitori oltre che inserito clausole vessatorie ed omesso
l'utilizzo della forma scritta ad substantiam. Tanto premesso, il IC chiedeva che il contratto venisse dichiarato nullo o annullato per vizio del consenso e che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.
Si costituiva la Banca contestando la pretesa attorea, rilevando che il piano era stato estinto 18.3.2005 per morosità del IC al quale era stata corrisposta con accredito sul c.c. la somma di €. 3.229,25 per la vendita dei titoli e che l'attore non era uno sprovveduto ma un investitore ed affermato imprenditore sicché chiedeva il rigetto delle domande.
Il Tribunale adito, con sentenza m. 216/07 in data 21.7-22.9.2007, rigettava le domande di nullità del contratto “4you” del 14.3.2001;
dichiarava l'annullamento del contratto di cui prima, avendo il primo giudice ravvisato un dolo omissivo della banca, consistito nell'inosservanza degli obblighi informativi, che aveva assunto un rilievo decisivo nella determinazione del cliente di addivenire alla sottoscrizione del piano in oggetto;
condannava la banca alla restituzione, al netto dell'accredito di €. 3.229,25, delle somme versate dall'attore oltre interessi legali dalla domanda;
rigettava la domanda risarcitoria;
condannava parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
*
In secondo grado, con atto di citazione del 24.10.2008 .04.2003, la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. proponeva appello avverso la suindicata sentenza, con il quale ha contestato:
- la presenza del ravvisato dolo omissivo e la violazione dell'onere probatorio su di essa gravante ex art. 23 T.U.F., richiamando copiosa giurisprudenza di merito di segno opposto a quella posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione;
-in via gradata, il capo della sentenza di primo grado con cui la Banca era stata condannata all'integrale rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, lamentando l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c..
3
IC CA, costituendosi in giudizio, instava per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza di primo grado, rilevandone la correttezza nella parte in cui aveva dichiarato l'annullamento del contratto di cui sopra e condannato la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e proponeva appello incidentale.
In particolare, con il summenzionato appello incidentale, il IC lamentava il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della nullità del piano “4you” per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 194/2014, emessa in data 07.03.2014
e depositata in data 14.03.2014, in accoglimento del gravame principale proposto dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva accolto la domanda di annullamento del contratto proposta dal IC, ritenendo che la banca avesse dimostrato l'assolvimento dell'obbligo di informativa verso l'investitore circa la situazione di conflitto di interessi in cui la stessa versava e l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del IC ad eseguire l'operazione. Nello specifico, la Corte di Appello di Messina rilevava che, dal testo della proposta sottoscritta dal IC, risultava che il medesimo (oltretutto, un imprenditore, che si era dichiarato, nell'intervista, come «soggetto «con approfondita esperienza finanziaria») aveva riconosciuto di essere stato preventivamente informato, per iscritto, dalla banca della presenza di un conflitto di interesse e malgrado ciò aveva autorizzato il mandatario all'esecuzione dell'ordine di investimento;
l'investitore aveva poi espressamente sottoscritto per approvazione, ex art. 1341 e 1342 c.c., le clausole relative al conflitto di interesse in cui versava la banca mandataria ed il testo contrattuale era sufficientemente chiaro ed idoneo a determinare un consenso consapevole anche su tale specifico punto.
Con la stessa sentenza, veniva altresì dichiarata la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
*
Avverso la predetta sentenza, IC CA proponeva ricorso per cassazione, affidando le proprie censure a tre motivi.
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. resisteva, notificando controricorso.
In esito al giudizio di legittimità, con sentenza n. 2472 emessa in data 29.01.2019, la
Corte di Cassazione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbito il terzo motivo di impugnazione, cassava la sentenza gravata e rinviata alla
Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nello specifico, il ricorrente aveva dedotto:
- con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione, ex art 360 n. 3 c.p.c.,
4
dell'art. 1394 c.c., in combinato disposto con l'art. 21 d.lgs. 58/1998, T.U.F., e con l'art.
27 del Regol. Consob n. 11522/1998, avendo la Corte distrettuale errato nel ritenere che le semplici “dichiarazioni del IC contenute nei moduli precompilati della banca” costituissero “prova idonea della conoscenza, da parte del cliente, dell'avvenuta comprensione della tipologia delle operazioni che la banca avrebbe potuto effettuare in conflitto di interessi e della conseguente rischiosità delle operazioni”, occorrendo,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Maria Pina Lazzara Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Scolaro Maria Giuseppa Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 310/2019 R.G. posta in decisione all'udienza “cartolare” del 17.03.2023;
vertente tra
IC CA, nato a [...] il [...], C.F. [...], elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Maggio, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Germanà, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in foglio separato e spillato al ricorso per riassunzione;
Ricorrente in riassunzione (già appellato e appellante incidentale)
Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526), elettivamente domiciliata in Messina, Via Brasile, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Ferlazzo Natoli, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco
Carbonetti e Fabrizio Carbonetti giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto all'atto di comparsa e risposta nel giudizio di riassunzione;
Resistente in riassunzione (già appellante e appellato incidentale)
Oggetto: giudizio di rinvio (a seguito della sentenza n. 2472/2019 con cui la Suprema
Corte di Cassazione, in accoglimento dei primi due motivo di ricorso proposto da
1
IC CA, ha cassato la sentenza n. 194/2014 della Corte di Appello di Messina
e rinviato alla medesima Corte in diversa composizione).
Conclusioni dei procuratori delle parti: per parte appellante in riassunzione:
“…1) Rigettare l'appello, dichiarandone la palese infondatezza, e confermare la sentenza di primo grado. 2) Condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori di legge...”
per parte appellata in riassunzione:
“…Piaccia all'Ecc.mo Collegio, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande avanzate dall'odierno Appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate.
In ogni caso, con condanna di Parte Appellante al pagamento di spese e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con atto di citazione del 26.07.2005, CA IC conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponendo:
- che in data 14.03.2001, nei locali della filiale di Rocca di Caprileone della banca convenuta, aveva sottoscritto una proposta di adesione al piano finanziario denominato
“4You”, accettata in pari data dalla banca;
- che tale piano finanziario gli era stato proposto dal funzionario della banca come un semplice piano di accumulo ai fini previdenziali sicché esso istante aveva omesso di effettuare particolari controlli del testo, peraltro redatto con caratteri minuscoli e terminologia complessa, e degli allegati e documenti richiamati, peraltro non consegnatigli né offerti in visione;
- che il piano finanziario era stato proposto come uno strumento attraverso il quale
l'istituto di credito, utilizzando un finanziamento da esso stesso concesso e rimborsabile in rate mensili costanti di importo fisso, avrebbe provveduto, nell'interesse del richiedente, all'acquisto di obbligazioni di Mediocredito Toscano 01
- 16 ZC ed alla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento istituiti dalla società Ducato Gestioni s.p.a., con costituzione in garanzia di tali strumenti finanziari
2
per il rimborso dell'importo finanziato, il cui incremento di valore avrebbe determinato l'accantonamento di somme ai fini pensionistici;
- che in ragione dell'accettazione del piano finanziario aveva chiesto alla banca un finanziamento di €. 43.705,94 al tasso annuo del 6,67%, avente durata di 15 anni decorrenti dalla data di erogazione, da rimborsare in numero 178 rate mensili costanti, comprensive di capitale ed interessi, aventi scadenza alla fine di ogni mese, dell'importo unitario di € 378,34, con scadenza prima rata il 30/4/2001 ed ultima rata il 31/1/2016;
- che il piano sottoscritto era il frutto del collegamento tra diverse figure negoziali al quale egli aveva aderito perché indotto in maniera non corretta e non diligente dalla banca che aveva violato i doveri elementari di diligenza, correttezza e buona fede nei confronti dei clienti investitori oltre che inserito clausole vessatorie ed omesso
l'utilizzo della forma scritta ad substantiam. Tanto premesso, il IC chiedeva che il contratto venisse dichiarato nullo o annullato per vizio del consenso e che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.
Si costituiva la Banca contestando la pretesa attorea, rilevando che il piano era stato estinto 18.3.2005 per morosità del IC al quale era stata corrisposta con accredito sul c.c. la somma di €. 3.229,25 per la vendita dei titoli e che l'attore non era uno sprovveduto ma un investitore ed affermato imprenditore sicché chiedeva il rigetto delle domande.
Il Tribunale adito, con sentenza m. 216/07 in data 21.7-22.9.2007, rigettava le domande di nullità del contratto “4you” del 14.3.2001;
dichiarava l'annullamento del contratto di cui prima, avendo il primo giudice ravvisato un dolo omissivo della banca, consistito nell'inosservanza degli obblighi informativi, che aveva assunto un rilievo decisivo nella determinazione del cliente di addivenire alla sottoscrizione del piano in oggetto;
condannava la banca alla restituzione, al netto dell'accredito di €. 3.229,25, delle somme versate dall'attore oltre interessi legali dalla domanda;
rigettava la domanda risarcitoria;
condannava parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
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In secondo grado, con atto di citazione del 24.10.2008 .04.2003, la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. proponeva appello avverso la suindicata sentenza, con il quale ha contestato:
- la presenza del ravvisato dolo omissivo e la violazione dell'onere probatorio su di essa gravante ex art. 23 T.U.F., richiamando copiosa giurisprudenza di merito di segno opposto a quella posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione;
-in via gradata, il capo della sentenza di primo grado con cui la Banca era stata condannata all'integrale rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, lamentando l'errata applicazione dell'art. 91 c.p.c..
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IC CA, costituendosi in giudizio, instava per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza di primo grado, rilevandone la correttezza nella parte in cui aveva dichiarato l'annullamento del contratto di cui sopra e condannato la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e proponeva appello incidentale.
In particolare, con il summenzionato appello incidentale, il IC lamentava il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della nullità del piano “4you” per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 194/2014, emessa in data 07.03.2014
e depositata in data 14.03.2014, in accoglimento del gravame principale proposto dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva accolto la domanda di annullamento del contratto proposta dal IC, ritenendo che la banca avesse dimostrato l'assolvimento dell'obbligo di informativa verso l'investitore circa la situazione di conflitto di interessi in cui la stessa versava e l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del IC ad eseguire l'operazione. Nello specifico, la Corte di Appello di Messina rilevava che, dal testo della proposta sottoscritta dal IC, risultava che il medesimo (oltretutto, un imprenditore, che si era dichiarato, nell'intervista, come «soggetto «con approfondita esperienza finanziaria») aveva riconosciuto di essere stato preventivamente informato, per iscritto, dalla banca della presenza di un conflitto di interesse e malgrado ciò aveva autorizzato il mandatario all'esecuzione dell'ordine di investimento;
l'investitore aveva poi espressamente sottoscritto per approvazione, ex art. 1341 e 1342 c.c., le clausole relative al conflitto di interesse in cui versava la banca mandataria ed il testo contrattuale era sufficientemente chiaro ed idoneo a determinare un consenso consapevole anche su tale specifico punto.
Con la stessa sentenza, veniva altresì dichiarata la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
*
Avverso la predetta sentenza, IC CA proponeva ricorso per cassazione, affidando le proprie censure a tre motivi.
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. resisteva, notificando controricorso.
In esito al giudizio di legittimità, con sentenza n. 2472 emessa in data 29.01.2019, la
Corte di Cassazione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, dichiarato assorbito il terzo motivo di impugnazione, cassava la sentenza gravata e rinviata alla
Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nello specifico, il ricorrente aveva dedotto:
- con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione, ex art 360 n. 3 c.p.c.,
4
dell'art. 1394 c.c., in combinato disposto con l'art. 21 d.lgs. 58/1998, T.U.F., e con l'art.
27 del Regol. Consob n. 11522/1998, avendo la Corte distrettuale errato nel ritenere che le semplici “dichiarazioni del IC contenute nei moduli precompilati della banca” costituissero “prova idonea della conoscenza, da parte del cliente, dell'avvenuta comprensione della tipologia delle operazioni che la banca avrebbe potuto effettuare in conflitto di interessi e della conseguente rischiosità delle operazioni”, occorrendo,
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