Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 316
CA Bari
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 907/2023 R.G., avente ad oggetto: azione per danni alla persona conseguenti ad incidente stradale,
TRA
MA GH, MA NI, MA
NU, MA OR e MA NA, in persona del procuratore speciale ERCULEO Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Massatani, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio in
Roma; appellanti
e
Allianz s.p.a., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Foggia;
appellata
All'udienza collegiale del 12/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi DEart. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 12/2/2025): contenuto del proprio atto di appello, richiamandone le conclusioni sia di merito che istruttorie, confidando nell'accoglimento del medesimo, in virtù delle argomentazioni ivi illustrate a censura della motivazione della sentenza di primo grado, chiedendo che la causa venga decisa>. Il procuratore DEappellata compagnia assicuratrice ha così concluso (note scritte del 30/1/2025): Nel riportarsi alle proprie fondate ed esaustive difese come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e sinteticamente richiamate nei successivi scritti difensivi, conclude reiectis contrariis per il rigetto DEappello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto e non provato, con condanna DEUL …. al pagamento dei compensi di lite in favore della Allianz SpA Fondo di Garanzia come da allegata nota specifica, valutando l'Ecc.ma Corte di appello adita l'opportunità di condannare l'appellante anche ai sensi DEart. 96 primo e/o terzo comma c.p.c.>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 987, pubblicata l'11/4/2023, il Tribunale di
Foggia ha rigettato la domanda proposta da MA
GH, MA NI, MA SI
DA, MA OR e MA NA, in persona del procuratore speciale ERCULEO Luigi, nel contraddittorio con la Allianz s.p.a., compensando interamente fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte attrice il compenso
liquidato al C.T.U. e ordinando la trasmissione degli atti al
PM in sede, per quanto di competenza.
Con la predetta domanda, gli attori, in qualità di padre
(MA GH), madre (MA NI), fratelli
(MA IC AU, MA OR) e sorella
(MA NA) del defunto MA MI OR, così come in atti tutti rappresentati dal procuratore speciale
UL Luigi, avevano convenuto in giudizio, innanzi al
Tribunale di Foggia, la Allianz s.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada per la Regione
Puglia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte del congiunto MA MI OR, a loro dire, avvenuta a causa del sinistro stradale avvenuto la sera (h 22:00 circa) del 18/5/2009, lungo la S.P. 66. Stando alla dinamica DEincidente riferita dagli attori, MA MI RE, al momento del sinistro, era alla guida del proprio ciclomotore, provenendo da Zapponeta e diretto a Trinitapoli, e, all'altezza DEarea di intersezione tra la SP 66 e la SP 75, veniva attinto a tergo da un piccolo autocarro, rimasto non identificato (segnatamente da materiali sporgenti dallo stesso trasportati), che procedeva ad alta velocità. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione in atti, l'esame del teste AC GI OT e l'espletamento di C.T.U. (ing. F.P. Padalino),1 il primo Giudice ha ritenuto priva di fondamento, perché non provata, la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti del defunto.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale assunta in corso di causa, utilizzabili le risultanze fotografiche del teatro del sinistro stradale, desumibili da Googlemaps, dalle quali sarebbe emerso che le tracce di frenata, constatate in loco al momento del sopralluogo da parte della Polizia Giudiziaria,
sarebbero state preesistenti all'incidente occorso al giovane MA MI OR, come tali non idonee a costituire riscontro oggettivo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, così come ipotizzata dagli esperti all'esito degli accertamenti tecnici in sede penale e della C.T.U., in corso di causa.
Al contrario, secondo il primo Giudice, stante la presenza in corrispondenza DEintersezione stradale di un cartello tondo di colore blu (senso unico dal lato opposto), tenuto conto della direzione di marcia “contromano” del ciclomotore su cui viaggiava lo sfortunato giovane, della scarsa visibilità del suddetto segnale stradale, in considerazione DEora serale e DEassenza di illuminazione, DEassenza di elementi oggettivi da cui desumere la presenza DEauto pirata, sarebbe stato ragionevole ricostruire la dinamica del sinistro nel senso che il giovane MA avesse urtato con la testa il cartello di colore blu, presente all'imbocco della stradina
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 907/2023 R.G., avente ad oggetto: azione per danni alla persona conseguenti ad incidente stradale,
TRA
MA GH, MA NI, MA
NU, MA OR e MA NA, in persona del procuratore speciale ERCULEO Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Massatani, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliati nel suo studio in
Roma; appellanti
e
Allianz s.p.a., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Foggia;
appellata
All'udienza collegiale del 12/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi DEart. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 12/2/2025): contenuto del proprio atto di appello, richiamandone le conclusioni sia di merito che istruttorie, confidando nell'accoglimento del medesimo, in virtù delle argomentazioni ivi illustrate a censura della motivazione della sentenza di primo grado, chiedendo che la causa venga decisa>. Il procuratore DEappellata compagnia assicuratrice ha così concluso (note scritte del 30/1/2025): Nel riportarsi alle proprie fondate ed esaustive difese come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e sinteticamente richiamate nei successivi scritti difensivi, conclude reiectis contrariis per il rigetto DEappello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto e non provato, con condanna DEUL …. al pagamento dei compensi di lite in favore della Allianz SpA Fondo di Garanzia come da allegata nota specifica, valutando l'Ecc.ma Corte di appello adita l'opportunità di condannare l'appellante anche ai sensi DEart. 96 primo e/o terzo comma c.p.c.>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 987, pubblicata l'11/4/2023, il Tribunale di
Foggia ha rigettato la domanda proposta da MA
GH, MA NI, MA SI
DA, MA OR e MA NA, in persona del procuratore speciale ERCULEO Luigi, nel contraddittorio con la Allianz s.p.a., compensando interamente fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte attrice il compenso
liquidato al C.T.U. e ordinando la trasmissione degli atti al
PM in sede, per quanto di competenza.
Con la predetta domanda, gli attori, in qualità di padre
(MA GH), madre (MA NI), fratelli
(MA IC AU, MA OR) e sorella
(MA NA) del defunto MA MI OR, così come in atti tutti rappresentati dal procuratore speciale
UL Luigi, avevano convenuto in giudizio, innanzi al
Tribunale di Foggia, la Allianz s.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada per la Regione
Puglia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte del congiunto MA MI OR, a loro dire, avvenuta a causa del sinistro stradale avvenuto la sera (h 22:00 circa) del 18/5/2009, lungo la S.P. 66. Stando alla dinamica DEincidente riferita dagli attori, MA MI RE, al momento del sinistro, era alla guida del proprio ciclomotore, provenendo da Zapponeta e diretto a Trinitapoli, e, all'altezza DEarea di intersezione tra la SP 66 e la SP 75, veniva attinto a tergo da un piccolo autocarro, rimasto non identificato (segnatamente da materiali sporgenti dallo stesso trasportati), che procedeva ad alta velocità. Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione in atti, l'esame del teste AC GI OT e l'espletamento di C.T.U. (ing. F.P. Padalino),1 il primo Giudice ha ritenuto priva di fondamento, perché non provata, la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti del defunto.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale assunta in corso di causa, utilizzabili le risultanze fotografiche del teatro del sinistro stradale, desumibili da Googlemaps, dalle quali sarebbe emerso che le tracce di frenata, constatate in loco al momento del sopralluogo da parte della Polizia Giudiziaria,
sarebbero state preesistenti all'incidente occorso al giovane MA MI OR, come tali non idonee a costituire riscontro oggettivo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, così come ipotizzata dagli esperti all'esito degli accertamenti tecnici in sede penale e della C.T.U., in corso di causa.
Al contrario, secondo il primo Giudice, stante la presenza in corrispondenza DEintersezione stradale di un cartello tondo di colore blu (senso unico dal lato opposto), tenuto conto della direzione di marcia “contromano” del ciclomotore su cui viaggiava lo sfortunato giovane, della scarsa visibilità del suddetto segnale stradale, in considerazione DEora serale e DEassenza di illuminazione, DEassenza di elementi oggettivi da cui desumere la presenza DEauto pirata, sarebbe stato ragionevole ricostruire la dinamica del sinistro nel senso che il giovane MA avesse urtato con la testa il cartello di colore blu, presente all'imbocco della stradina
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