Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 38

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 38
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 38
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel.
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 306 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
AVV. RAFFAELLA DI GIOVANNI, nata a [...] il [...] (Cod.
Fisc. [...]- P.I. 01868420686) con studio professionale in
Montesilvano (PE) alla Via Lago di Bracciano n°4, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maurizio Mililli ed Emiliano Palucci entrambi del Foro di Chieti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei menzionati difensori sito in Ortona (CH) alla P.zza Porta Caldari, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le notifiche e comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:avvmauriziomililli@pec.ordineavvocatichieti.it;
avvemilianopalucci@pec.ordineavvocatichieti.it;

-Appellante-
Contro IA DI CHIETI, in persona del Presidente e legale rappresentante
Francesco Menna, nato l'[...] a [...] con sede in Chieti al C.so
Marrucino n. 97 (P.IVA 00312650690 – C.F. 80000130692), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Tosti Guerra, indirizzo di P.E.C. avvtostiguerra@pec.provincia.chieti.it, iscritto all'elenco speciale degli avvocati degli Enti Pubblici presso il Foro di Chieti autorizzato in virtù di Decreto
Presidenziale n. 78 del 20.6.2023, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Chieti, Corso Marrucino n. 97, giusta procura alle liti in atti;

-Appellata-

OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di
Chieti in data 16.02.2023 e pubblicata in data 17.02.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
In via principale e nel merito: accertato e dichiarato l'arricchimento senza causa della
Provincia di Chieti, in riforma dell'Ordinanza Rep. n. 130/2023 emessa dal Tribunale di Chieti, in persona del G.U., Dott. A. Chiauzzi, in data 16.02.2023 comunicata il successivo 17.02.2023, nella causa civile allibrata al n. 542/2022 R.G., accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la
Provincia di Chieti al pagamento in favore dell'avv. Raffaella Di Giovanni dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. pari ad € 72.471,09 ovvero la diversa, maggiore e/o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre eventuali interessi ex art. 1284 comma 4°
c.c.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni sollevate dalla parte appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
In subordine: accertare e dichiarare la nullità dalla clausola contenuta nell'art. 5, 1° cpv nelle convenzioni ripassate inter partes;
ovvero, in ulteriore subordine, accertare
e dichiarare la mancata pattuizione scritta del compenso agli effetti dell'art.13 della legge professionale, nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di rendere la
dichiarazione di antistatarietà e, per l'effetto, condannare la Provincia di Chieti al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali maturate, per ciascuno dei giudizi per cui è causa da liquidarsi secondo i parametri di cui all'art. 2233 c.c. applicati i valori medi di cui al DM 147/2022, ovvero secondo equità tenuto conto dell'esito vittorioso di ciascuno di essi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese vive sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, adversis reiectis, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, in via principale respingere integralmente l'appello e conseguentemente confermare l'ordinanza Rep. N. 130/2023 emessa dal Tribunale di
Chieti in data 16.2.2023, pubblicata il 17.2.2023 con condanna dell'appellante alle spese e competenze professionali del presente procedimento;
in via subordinata in accoglimento della relativa eccezione preliminare e pregiudiziale indicata nella narrativa del presente atto dichiarare l'inammissibilità della domanda per contrasto con il giudicato esterno costituito dall'ordinanza collegiale definitiva pronunciata dal
Tribunale di Chieti rep. N. 130/2021 il 28.4.2021 e registrata il 3.6.2021;
in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale e subordinata, accertata l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti per i motivi indicati nella narrativa della propria memoria di costituzione del primo grado e ribaditi nel presente atto, voglia
l'Ecc.ma Corte adita adito respingere integralmente nel merito la domanda della appellante o in via ulteriormente subordinata nel merito nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte dovesse accertare in favore della appellante il diritto ad un qualche indennizzo con relativa condanna della Provincia di Chieti voglia quantificare il medesimo in base al minor importo come disposto in base alle n. 3 convenzioni sottoscritte dalle parti e prodotte agli atti del presente giudizio senza riconoscimento di interessi o danni da ritardo o ulteriori spese per le motivazioni indicate negli atti introduttivi del
presente giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza pubblicata in data 17.02.2023 il Tribunale di Chieti, pronunciandosi sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'Avv. Di Giovanni nei confronti della Provincia di Chieti diretto ad ottenere, previo accertamento di arricchimento senza causa da parte della Provincia di Chieti, la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. quantificato in € 72.471,09 ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, in ragione dell'aumento di patrimonio e/o del risparmio di spesa, oltre interessi, spese e compensi professionali, respingeva la domanda, con compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di lite.
1.1 A sostegno della domanda, parte ricorrente rappresentava che la Provincia di
Chieti, a seguito di determinazioni dirigenziali con convenzione del 16.04.2015 e convenzioni del 5.5.2015 ebbe a conferire alla stessa l'incarico legale per la rappresentanza in 3 distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al
Tribunale di Como (n. 309/2015 Reg. D.I., R.G. n. 602/2015 Trib. Como;
n.
524/2015 Reg. D.I., R.G. n. 830/2015 Trib. Como;
n. 563/2015 Reg. D.I., R.G. n.
837/2015) all'esito dei quali la Provincia di Chieti risultava parte vittoriosa con liquidazione di spese di lite a totale carico della parte soccombente;
in assenza di spontaneo adempimento, la Provincia di Chieti sempre a mezzo dello stesso legale,
Avv. Raffaella Di Giovanni, procedeva in via esecutiva per il recupero forzoso del credito, instaurando tre procedure esecutive presso terzi (R.G. Es. Mob. n. 1773/19 relativa al titolo 1, R.G. Es. Mob. n. 1789/19 relativa al titolo 2, R.G. Es. Mob. n.
1803/19 relativa al titolo 3), tutte azionate davanti al Tribunale di Como e successivamente riunite, nel corso delle quali parte debitrice offriva il pagamento di tutto quanto dovuto in base ai titoli, così che il Giudice dell'Esecuzione liquidava in favore della Provincia di Chieti le competenze della fase esecutiva, quantificate complessivamente in €. 5.587,00 oltre accessori e, successivamente, la parte debitrice provvedeva a regolarizzare la sua intera posizione, versando le somme direttamente
in favore della Provincia di Chieti per l'importo totale di €. 96.330,00, comprensivo anche delle competenze legali liquidate;
a quel punto, l'avv. Raffaella Di Giovanni, la quale in relazione alle citate procedure esecutive aveva anche anticipato le relative spese per la somma pari ad €. 804,91, in data 10/01/20 provvedeva a richiedere alla
Provincia di Chieti, quale corrispettivo per le prestazioni professionali esercitate, il pagamento della somma totale di €. 72.471,094, di cui €. 804,91 a titolo di rimborso delle spese anticipate, ma la Provincia di Chieti si opponeva alla richiesta di pagamento, contestando che l'importo non era conforme a quello pattuito nelle tre convezioni stipulate fra le parti in merito al conferimento degli incarichi legali, deducendo che all'art. 5 era stabilito che “nel caso in cui la controversia dovesse concludersi con la soccombenza integrale della controparte, nulla sarà dovuto dalla
Provincia al professionista il quale potrà dichiararsi antistatario e procedere ad un autonomo recupero dei crediti liquidati in sentenza tranne nei casi di compensazione delle spese. In caso di altro esito, al momento della conclusione dell'attività, al professionista sarà corrisposto il compenso pattuito, pari ad € 5.000,00, oltre accessori di legge e IVA...”. Assumendo di vantare un credito pari ad €. 72.471,09 nei confronti della Provincia di Chieti che si era resa inadempiente, l'Avv. Di
Giovanni chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Chieti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n. 594/2020 del 15/12/2020 (n°1762/2020 R.G.) per la somma di €
72.471,09, oltre interessi e spese della procedura, avverso la quale l'Ente provinciale proponeva opposizione, così instaurandosi il relativo giudizio di cognizione iscritto al n. R.G. 130/2021 che veniva definito dal Tribunale di Chieti con l'ordinanza n.
539/2021 pubblicata il 03.06.2021 con la quale in accoglimento della spiegata opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto ritenendo che le convenzioni di incarico del 2015 non prevedevano l'ipotesi della soccombenza integrale della controparte con l'integrale recupero delle liquidazioni giudiziali in assenza della dichiarazione di antistatarietà da parte del legale della Provincia di Chieti. A seguito di tale pronuncia, a fronte della dichiarata inesistenza del titolo contrattuale e del conseguente
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