Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 569

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 569
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 569
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


R.G. N. 285/23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Annalisa MULTARI Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 maggio 2023 da
(c.f. , difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo, come da mandato allegato all'atto di appello e con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellante- contro
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro p.t., e Controparte_2
(c.f. ) in persona del Capo
[...] P.IVA_2
Dipartimento p.t., difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
1
Stato di Venezia (c.f.: ), domiciliataria per legge presso P.IVA_3
i propri uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63, con domicilio digitale PEC: Email_3
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 609/22 del Tribunale di
Padova – sezione Lavoro
In punto: lavoro carcerario – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 10 ottobre 2024.

Conclusioni per parte appellante: “in integrale riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di Padova impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, che per comodità vengono trascritte: - condannarsi il , con sede in Roma Via Controparte_1
Arenula n. 70, in persona del Ministro o legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 24.764,08 oltre ad accessori come per legge. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”

Conclusioni per parte appellata: “in via principale:

1. Respingere

l'appello avversario;
in via subordinata:

2. In accoglimento delle eccezioni assorbite in primo grado, dichiarare il credito avversario estinto per prescrizione o comunque per compensazione;
in ogni caso:

3. con vittoria di spese e onorari.”

Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 10 maggio 2023 Pt_1
ha impugnato la sentenza n.609/22 del giudice del lavoro
[...]
del Tribunale di Padova con la quale ha rigettato il ricorso proposto 2
dall'odierno appellante teso alla condanna del Controparte_1
a corrispondere al ricorrente l'importo di €.24.764,08 oltre
[...]
ad accessori come per legge.
Con memoria depositata il 27 settembre2024 si è costituito il
chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice patavino nel motivare il rigetto della domanda ha ritenuto, sulla scorta della “giurisprudenza” la diversità tra lavoro in carcere e lavoro subordinato, “atteso che il primo è caratterizzato dal trattamento totalizzante riservato al detenuto dall'amministrazione penitenziaria e dalla funzione rieducativa che caratterizza la prestazione d'opera in caso di detenzione e che radicalmente differenzia il corrispondente rapporto di lavoro rispetto a quello svolto da chi non è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale (Cass Pen 36251/2014;Trib Roma sez lav
777/2016).”. Ha richiamato a tale riguardo la previsione dell'art.22 della legge n.354 del 1975 e la pronuncia della Corte Costituzionale
n.1087 del 1988 sulla peculiare funzione del lavoro dei lavoratori detenuti in relazione al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale, peraltro, senza minori garanzie per i lavoratori detenuti, pur sempre assoggettata alla disciplina del lavoro libero, affermandone , nel contempo le peculiarità “che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali…”.
Dopo tale premessa ha considerato che nel caso in questione il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di dimostrare che la
“mercede” non soddisfaceva “il parametro dell'equa retribuzione previsto dalla Carta Costituzionale di cui l'art 22 nella parte in cui fa riferimento alle stesse “equitativamente stabilite” e “comunque 3 non inferiori ai due terzi del trattamento previsto dai CCNL applicabili”, ne costituisce applicazione.”.
Ha aggiunto che “essendo la mercede onnicomprensiva ed attesa la peculiarità del lavoro in carcere, la parte ricorrente non ha dimostrato il mancato computo in essa delle voci quali 13^, indennità di contingenza, ferie e TFR, in una col fatto che il mancato adeguamento della mercede ai parametri di legge in esito all'evolversi della contrattazione collettiva non comporta automaticamente violazione del principio della retribuzione adeguata stante la mancata prova dell'effettiva durata e qualità della prestazione lavorativa in un contesto lavorativo del tutto particolare che è e resta in regime carcerario finalizzato all'espiazione di una pena.”.
2) Con l'appello la sentenza viene censurata in relazione ai seguenti profili.
In primo luogo l'appellante ha richiamato le fondamentali allegazioni a sostegno della domanda proposta con il ricorso di primo grado: a) essere detenuto presso il Carcere Due Palazzi di
Padova e avere lavorato in favore dell'Amministrazione
Penitenziaria – Ministero della Giustizia;
b) essere documentali gli estremi del rapporto (inquadramento, durata complessiva, orario, trattamento retributivo in base ai cedolini paga);
c) essersi svolto il rapporto nel corso del 2014, 2015, 2016 e 2017;
d) avere operato- come “scopino”, “aiuto falegname”, “inserviente in cucina”;
e) essere creditore di differenze retributive in quanto dal 1993 al 2017 in ragione del mancato adeguamento delle mercedi dei lavoratori rispetto agli aumenti salariali via via riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, come invece previsto dalle norme dell'Ordinamento Penitenziario.
Ha ribadito, quindi, che la doglianza riguardava esclusivamente il mancato adeguamento delle voci che compongono la mercede dei 4
lavoratori-detenuti rispetto agli aumenti salariali indicati dai contratti collettivi di riferimento: “a partire dal 1993, infatti, la
Commissione istituita per legge non si è più riunita fino alla fine del
2017 e, anche dopo la revisione delle tariffe avvenuta a decorrere dal 2018, gli importi erogati a titolo di mercede non sono stati integralmente adeguati ai minimi previsti dai contratti collettivi di riferimento.”.
Ha puntualizzato, quindi, di non aver dedotto di non aver percepito la giusta retribuzione in proporzione alla quantità/qualità del lavoro svolto, avendo solamente chiesto la corretta applicazione della previsione dell'art.22 dell'Ord. pen.
Ha ricordato che la Commissione istituita ex art. 22 ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoratori detenuti nell'anno 1976, prevedendo la composizione del trattamento retributivo
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